Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8274 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4237-2019 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCA SCARPA;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI PISCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCREZIA RISPOLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5961/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. N.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’ingiunzione fiscale notificata in data 8/2/2016 con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune di Fisciano (Sa) il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2007 e 2008 in relazione al possesso di due unità immobiliari ubicate nel suddetto Comune in (OMISSIS). La ricorrente eccepiva la decadenza dell’amministrazione dalla pretesa fiscale e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del tributo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso non pronunciandosi sulla eccezione di prescrizione dei crediti.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la CTR della Campania rigettava l’appello rilevando che l’atto impositivo dava sufficientemente conto dei fatti costitutivi dell’imposta e la contribuente non aveva provato le dedotte carenze strutturali e funzionali degli immobili tassati.

5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune si è costituito ed ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4, per non essersi la CTR, così come la CTP, pronunciata sull’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere i giudici di seconde cure omesso di pronunciarsi sull’istanza di ammissione di consulenza tecnica.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso per Cassazione eseguita mediante posta elettronica certificata. La giurisprudenza citata dal Comune resistente si riferisce al processo tributario e non a quello che si svolge in Cassazione dove trova applicazione la disciplina della notifica prevista dalla L. 53 del 1994 che, all’art. 3 bis, come inserito dal D.L. n. 179 del 2012, consente la modalità di notifica via pec degli atti civili.

3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

3.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi del cit. codice art. 360, comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

3.2 Nella fattispecie la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi, anche implicitamente, sull’eccezione preliminare di merito di prescrizione della pretesa fiscale proposta con l’originario ricorso e reiterata con l’atto di appello a seguito della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure. Sono stati riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, all’interno del ricorso per Cassazione, sia pur sinteticamente, i passi del ricorso introduttivo e dell’atto di appello dove viene sollevata l’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione.

4. Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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