Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8274 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 22/03/2019), n.8274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21456-2017 proposto da:

G.M.R. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO RANUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO FIMMANO’;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2470/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. DOLMETTA ALDO

ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. (OMISSIS) in Amministrazione straordinaria ha convenuto avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la s.r.l. GMR chiedendo, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49 e art. 67 L. Fall., la revoca di pagamenti fatti dalla società in bonis, con connessa condanna alla restituzione delle relative somme.

2.- La pronuncia n. 841/2014 del Tribunale campano ha accolto la richiesta di revocatoria, con riferimento all’ipotesi configurata nella norma dell’art. 67 L. Fall., comma 2.

3.- Con sentenza depositata il 6 giugno 2017, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla s.r.l. GMR, per l’effetto confermando la sentenza impugnata.

4.- La Corte territoriale ha, prima di tutto, respinto l’eccezione di incompetenza per materia, formulata dalla GMR sulla base dell’assunto che, trattandosi di azione intesa a conseguire la revoca di un “trasferimento di fondo infragruppo, mascherato da operazione finanziaria”, la stessa andava inquadrata tra le azioni tendenti alla modificazione di rapporti societari, con conseguente applicazione della competenza funzionale del tribunale delle imprese.

Ha rilevato in proposito la sentenza che la “competenza del giudice adito è stata ravvisata sulla scorta della previsione di cui all’art. 24 L. Fall. e sulla considerazione della natura “speciale” di tale disposizione”. Pure aggiungendo che, nella specie, è “stato impugnato il rimborso (parziale) di interessi relativi a un finanziamento effettuato da Banca Antonveneta direttamente a (OMISSIS) e oggetto di accollo da parte di GMR, socio unico di (OMISSIS)”: dunque, “oggetto della revocatoria non è il finanziamento, bensì il rimborso dello stesso (anzi, degli interessi)”; “giammai si è fatta questione in ordine alla natura del credito di rimborso del socio, in quanto postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, ai sensi dell’art. 2467 c.c., comma 1”.

5.- A fronte delle contestazioni mosse dalla s.r.l. GMR, la sentenza ha inoltre ribadito, in particolare, la presenza della scientia decoctionis in capo alla società accipiens. Rilevando, in via segnata, come la “(OMISSIS) già all’epoca del pagamento (due mesi prima della dichiarazione di insolvenza) fosse in stato di dissesto”; come “tale situazione emergesse ampiamente dai dati di bilancio e che fosse quindi, per così dire, di pubblico dominio”; come, comunque, non sia “seriamente revocabile in dubbio che di tale situazione fosse ben edotta il suo socio unico, GMR”, “considerata anche la coincidenza del gruppo dirigente”.

Il fatto poi che la GMR si sia “adoperata fino all’ultimo per il risanamento della (OMISSIS)” – ha concluso la sentenza – è da intendere come “ulteriore elemento a sostegno della conoscenza dello stato di insolvenza: “infatti, se il socio unico versa nelle casse della società partecipata una somma di denaro rilevante, non è perchè è inconsapevole della reale situazione, ma proprio perchè è perfettamente conscio della necessità di fornire liquidità alla stessa”.

6.- Avverso la pronuncia della Corte di Appello ricorre la s.r.l. GMR, affidandosi a due motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Commissario straordinario della (OMISSIS) in a.s..

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il primo motivo di ricorso è rubricato “sul difetto di competenza per materia del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in favore del Tribunale delle imprese di Napoli – violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 67L. Fall., D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), art. 24, L. Fall., art. 2476 c.c., comma 1, art. 2497 quinquiesc.c.”.

Sostiene in proposito il ricorrente che “la qualificazione del pagamento a favore di GMR – operata dalla procedura attorea – come finanziamento soci rimanderebbe alla disciplina di cui all’art. 2467 c.c. e dell’art. 2497 quinquies c.c., ossia a un’azione che può essere esercitata dinanzi alla sezione specializzata delle imprese”. L’azione ex art. 2467 c.c. “ha la propria fonte nel codice civile e non nella legge fallimentare” e mostra di “possedere lineamenti strutturali non assimila bili a quelli propri della revocatoria fallimentare”.

8.- Ciò posto, il ricorrente aggiunge, da un lato, che “l’oggetto dell’azione resta… legato alla natura dell’obbligazione sottostante all’atto oggetto di revocatoria” e che, dunque, “è sicuramente errata” l’affermazione della Corte di Appello, per cui nella specie oggetto dell’azione non è il finanziamento, ma il rimborso degli interessi dello stesso. Questo – si afferma perchè “gli interessi sono accessori della prestazione principale e da questa non possono distinguersi da un punto di vista causale”. Sì che l’azione esperita dalla curatela deve ritenersi diretta a conseguire la “revoca di un asserito trasferimento di fondi infragruppo, mascherato da operazione finanziaria”.

9.- Dall’altro, e conclusivamente, che “l’erronea qualificazione dell’azione (revocatoria e non restituzione di finanziamento soci) ha determinato un erroneo radicamento della competenza del Tribunale fallimentare (ex art. 24 L. Fall.), anzichè di quello delle imprese di Napoli.

10.- L’assunto complessivamente svolto dal ricorrente si focalizza, in sostanza, nella censura per cui la sentenza della Corte di Appello (al pari di quella del primo grado) avrebbe errato nel qualificare la domanda proposta dall’Amministrazione straordinaria sotto due distinti punti di vista: uno, perchè l’azione realmente svolta sarebbe non una revocatoria, bensì un’azione ex art. 2467 c.c.; l’altro, perchè l’azione avrebbe ad oggetto non un pagamento, ma una complessa operazione di “trasferimento fondi infragruppo”.

Di fronte a quest’ordine di censure si deve in via preliminare osservare che, secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, il “principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo a un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo” (Cass., 25 luglio 2017, n. 25259).

Qual è quello che in ultima analisi viene prospettato dal ricorrente, in quanto attinente alla ripartizione tra la competenza funzionale del tribunale fallimentare e quella delle sezioni specializzate in materia di impresa.

11.- Nel merito, il motivo non merita di essere accolto.

Facendo richiamo, in proposito, al principio della ragione più liquida, è dunque da rilevare che l’azione promossa dall’Amministrazione Straordinaria risulta comunque intesa al “recupero” di una somma di danaro corrispondente a quella a suo tempo versata da (OMISSIS) in bonis a GMR.

Le conclusioni formulate dall’attore in primo grado fanno, invero, espresso, formale riferimento a una inefficacia (“revoca”, con connessa “condanna alla restituzione”) “di pagamenti per complessivi Euro 70.000,00” (per il rilievo che, nell’attività qualificatoria, viene ad assumere la “formulazione testuale” v., da ultimo, Cass., 20 luglio 2018, n. 19435).

Del resto, lo stesso ricorrente viene a rilevare – là dove ritiene di dare concretezza alla generica (e ambigua) formula del “trasferimento fondi infragruppo, mascherato da operazione di finanziamento” – che quanto “accaduto nella specie” è stato “restituire le somme versate” (aggiungendo, poi, “a titolo di finanziamento soci”).

12.- Ora, è sicuro che, nella prospettiva dell’azione revocatoria, il versamento di danaro a suo tempo fatto da (OMISSIS) in bonis è da qualificare nei termini propri di “pagamento”.

Soluzione non diversa, peraltro, è accogliere pure nella prospettiva dell’azione ex art. 2467 c.c., chè la restituzione di un finanziamento socio rimane pure sempre un pagamento (dell’obbligazione di restituzione per l’appunto gravante sul debitore, con l’accessorio degli interessi compensativi). E tale rimane sia che il versamento sia imputato al capitale, sia che sia imputato agli interessi (il punto risultando del tutto indipendente dalla natura accessoria dell’obbligazione degli interessi, pur molto sottolineata dal ricorrente).

Si tratta, peraltro, di adeguare l’osservazione allo specifico contesto normativo proposto dell’art. 2467 c.c.. E’ dunque da ritenere sicuro che l’azione svolta dall’Amministrazione straordinaria richiama l’ipotesi prevista dalla parte finale del comma 1 della disposizione (“se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società”, il rimborso del finanziamento “deve essere restituito”), non quella di cui alla parte iniziale del medesimo (“il rimborso del finanziamento… è postergato”).

13.- Ha rilevato la recente pronuncia di Cass., 24 ottobre 2017, n. 25163 che, “nell’ambito della disciplina introdotta dall’art. 2467, comma 1, occorre distinguere tra la regola dettata dalla prima parte, che dispone la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci,… e il rimedio previsto dalla seconda parte della medesima disposizione, che pone a carico dei soci l’obbligo di restituire i rimborsi ottenuti nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società. Tale rimedio, pur costituendo applicazione della predetta regola, è destinato a operare esclusivamente in caso di fallimento della società”.

“Non essendo la domanda proposta dal curatore annoverabile tra le azioni rinvenute nel patrimonio della società fallita,… ma trattandosi di un’azione che trae origine dal fallimento, non può trovare applicazione la speciale competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa…, restando la controversia devoluta alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell’art. 24 L. Fall.”.

Il Collegio ritiene di dare senz’altro continuità a questo orientamento.

14.- Il secondo motivo di ricorso è intestato “violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 67 L. Fall. e dell’art. 2467 c.c.”.

Il ricorrente lamenta, qui, che la Corte napoletana abbia ritenuto provata la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi dichiarato insolvente.

“i dati di bilancio, laddove possano mai essere qualificati come di “pubblico dominio” possono al più rappresentare un elemento presuntivo”, si assume in specie, “Un elemento presuntivo non può certo bastare, ma deve essere accorpato ad altri”.

“Secondo la Corte l’ulteriore elemento sarebbe la qualità di socio (di GMR) di (OMISSIS) in A.S.”. “Insomma, in realtà il primo indizio” – nota criticamente il ricorrente – “e l’unica ulteriore prova della conoscenza vanno accorpati in un unico elemento indiziario”: “essere soci non può mai essere disgiunto dal conoscere i bilanci”.

15.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso infatti si risolve senza residui nel chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto e del materiale probatorio prodotto. Che è esame riservato ai giudici di merito e quindi precluso al sindacato di questa Corte, fuori che nel caso del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, peraltro non invocato dal ricorrente.

16.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 4.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA