Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8274 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 12/04/2011), n.8274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6035/2010 proposto da:

B.R.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87, presso lo studio

dell’avvocato IELO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

COSTA Ivano, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona del suo

amministratore condominiale pro tempore, quale legale rappresentante

della S.A.C. di Caltanissetta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

UGO DE CAROLIS 87, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DITTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PALERMO Raffaele, giusta mandato

alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.S., T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 197/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 16/7/09, depositata il 15/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato IELO ANTONIO con delega

dell’Avvocato IVANO COSTA che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe B.R. A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito l’intimato.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da accogliere per manifesta fondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa che, essendo stata depositata oltre il termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ., non può essere esaminata.

Il Procuratore Generale ha concluso: “nulla osserva”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che di seguito si riporta:

“1. Il Condominio viale Trieste n. 308 di Caltanisetta proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale gli aveva ingiunto di pagare a favore di B.R.A. la somma di L. 61.800.000 a titolo di corrispettivo di lavori edili.

Il tribunale revocava il decreto sul rilievo che, a seguito della corretta contabilizzazione compiuta dal consulente tecnico d’ufficio, era risultato un credito a favore del Condominio; la sentenza era confermata in sede di gravame.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il B..

Ha resistito l’intimato.

2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente fondato due motivi, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., denunciano l’erronea valutazione delle risultanze della ctu e delle dichiarazioni rese dal difensore di esso ricorrente, laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto come circostanza provata ed ammessa da parte del creditore l’avvenuto pagamento della somma oggetto dell’ingiunzione, per cui l’opposto era stato condannato a pagare la differenza rispetto a quanto risultato effettivamente dovuto.

I motivi, che per la stretta connessione sono da esaminare congiuntamente, vanno accolti.

La sentenza impugnata ha ritenuto circostanza provata l’avvenuta corresponsione da parte del Condominio della somma ingiunta con il decreto senza fondare il proprio convincimento su alcun dato fattuale da cui risultasse dimostrata la effettiva dazione a favore dell’opposto degli importi in questione, avendo posto a base della decisione mere illazioni o argomentazioni assolutamente prive di logicità, atteso che: 1) da un canto, il consulente si era limitato alla mera contabilizzazione delle opere e, nell’evidenziare l’errore compiuto nella quantificazione compiuta dal direttore dei lavori, aveva detratto soltanto gli importi risultati versati da alcuni condomini nonchè la differenza di contabilizzazione; 2) il riferimento all’esecutività del decreto opposto non era certo idoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento del relativo importo e ciò tanto più che – laddove erano stati effettuati dei pagamenti da parte dei predetti condomini – questi erano risultati e contabilizzati dal consulente; 3) le espressioni letterali usate dal difensore dell’opposto – secondo quanto è indicato dalla stessa sentenza impugnata – erano, a dir poco, prive di alcun significato e non avrebbero certo potuto essere interpretate come ammissione dell’avvenuto pagamento nel senso attribuitole dai Giudici, dovendo qui soltanto aggiungersi che la proposizione della domanda di danni da ritardo nel pagamento non presuppone necessariamente che la prestazione sia stata comunque adempiuta, potendo il mancato rispetto dei termini di pagamento essere di per sè comunque autonoma fonte di pregiudizio”.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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