Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8274 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. II, 07/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30927-2006 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona del legale rapp.te

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO;

– ricorrente –

contro

B.M. (OMISSIS), G.P. –

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE

STEFANO DE ROSSI 13 SC. B, Int. 10, presso lo studio dell’avvocato

EGEO MARIA ISABELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIAZZA

MANFREDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 301/2006 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 14/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI LUIGI, difensore del ricorrente che nulla oppone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che concorda con la relazione art. 380

bis c.p.c..

La Corte, Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex

art. 380 bis cod. proc. civ.:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

B.M. e G.P. convenivano davanti al Giudice di pace di Soveria Mannelli l’ENEL Distribuzione S.p.A. e premettevano:

che erano proprietari di un fondo sito in agro di (OMISSIS);

che l’Enel aveva posto senza autorizzazione dieci pali per l’attraversamento della linea elettrica di passaggio;

che l’attività di scavo e di installazione era fonte di danno alla proprietà ed alle colture praticate.

Tanto premesso, chiedevano che l’Enel fosse condannato al risarcimento del danno subito nei limiti di euro 1.000,00, oltre interessi dalla domanda.

L’Enel Distribuzione S.p.A. si costituiva e chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l’incompetenza per materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Lamezia Terme; in via gradata, chiedeva che, in ragione del principio di connessione con la riconvenzionale di accertamento di usucapione ovvero di costituzione di servitù, entrambe le domande fossero rimesse al Tribunale di Lamezia Terme; chiedeva, nel merito, che la domanda principale fosse rigettata per difetto di legittimazione, perchè prescritta, non provata e infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, che il risarcimento preteso fosse ridotto in misura equa.

Il Giudice di Pace adito, con sentenza in data 9 febbraio 2004, dichiarava la propria competenza per materia sulla domanda principale e dichiarava l’inammissibilità della causa riconvenzionale per la propria incompetenza per materia; nel merito, in accoglimento della spiegata principale, condannava l’Enel Distribuzione S.p.A. al pagamento della somma di Euro 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni.

L’enel distribuzione s.p.a. interponeva appello e chiedeva che, in integrale riforma della sentenza gravata, fosse dichiarata l’incompetenza del Giudice di pace di Soveria Mannelli in favore del Tribunale di Lamezia Terme e che il medesimo Tribunale accogliesse le proposte riconvenzionali e rigettasse la spiegata domanda principale di risarcimento danni.

Con sentenza in data 14 giugno 2006 il Tribunale di Lamezia dichiarava inammissibile l’appello in base alla seguente motivazione:

L’appellante critica la sentenza impugnata, rilevando, innanzitutto, che il Giudice di pace … ha, erroneamente, ritenuto che non vi fosse connessione tra la domanda principale formulata da parte attrice e la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta.

Orbene, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione(Cass. 14513/2005) l’accertamento sulla esistenza o meno della connessione costituisce momento logico-giuridico imprescindibile per la pronuncia del giudice di pace adito in via principale secondo equità ed in via riconvenzionale con domanda eccedente la sua competenza e la relativa statuizione, esplicita o implicita, è, comunque, indefettibile nella pronuncia resa in tale situazione processuale e costituisce capo autonomo della pronuncia.

La Suprema Corte, nella pronuncia menzionata, ha chiarito che occorre distinguere il caso nel quale il giudice di pace abbia riconosciuto da quello in cui abbia negato la connessione. Nel primo caso, se il giudice di pace si è spogliato delle due cause unica impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione. Nel secondo caso in cui il giudice di merito ha escluso la connessione si possono verificare ipotesi diverse. Se il giudice di pace, come è conforme a diritto, ha pronunciato nel merito sulla principale e si è spogliato dell’altra causa, la censura potrà riguardare la sola statuizione sulla connessione o anche quella sul merito e, in entrambi i casi, unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione perchè la tematica attiene solo al processo di equità. Qualora, invece, il giudice di pace, pur escludendo la connessione, abbia pronunciato in via equitativa sulla domanda principale e, evidentemente errando, anche nel merito della riconvenzionale, il soccombente dovrà impugnare con il rimedio del ricorso per cassazione la pronuncia di equità e con l’appello la pronuncia sulla riconvenzionale, atteso che quest ‘ultima statuizione attiene ad un processo che, una volta esclusa la connessione, è, per definizione, distinto, separato ed autonomo rispetto a quello di equità.

A ben vedere, nel caso in esame il giudice di pace, escludendo la connessione tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale, ha statuito in merito alla prima, decidendola secondo equità, e si è spogliato della riconvenionale. Ne deriva che, per le argomentazioni suesposte, il rimedio esperibile avverso dette pronunce è il ricorso per cassazione, con la conseguenza che l’appello proposto dall’ENEL Distribuzione S.p.A. è inammissibile.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ENEL Distribuzione s.p.a., con un unico motivo, proponendo il seguente principio di diritto:

se sia l’appello il mezzo di impugnazione appropriato avverso la sentenza del giudice di pace che, in presenza di una domanda principale di equità e di una domanda riconvenzionale connessa ma esclusa dalla sua competenza per materia, abbia deciso la domanda principale e abbia rimesso la sola riconvenzionale al tribunale competente per materia.

B.M. e G.P. resistono con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che nella specie devono trovare applicazione i principi affermati da questa S.C. (ord. 30 marzo 2009 n. 7676) in una causa identica e precisamente:

Quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda sottoposta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione sulla sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 cod. proc. civ. – diventa quella di diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 cod. proc. civ, (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, comma 1), la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione (con irrituale declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con rituale rimessione al tribunale della riconvenzionale) e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche nel caso in cui non sia stata fatta riserva avverso la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della loro appellabilità. Questo regime impugnatorio può escludersi, con la derivante assoggettabilità della relativa statuizione al ricorso per cassazione, solo nell’ipotesi in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto ed affermando che la regola di decisione sulla domanda è quella secondo equità.

P.Q.M. Si conclude per la infondatezza del ricorso.

Roma, il 2 dicembre 2009.

Il collegio ritiene di condividere tale relazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio e provvedere a decidere sull’appello considerando ammissibile. Al giudice di rinvio è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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