Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8273 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9407-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1098/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, ad un motivo, nei confronti di L.R. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 1098/30/2015, depositata in data 19/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione dei diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente, presentata in data 19/10/2006, di rimborso dell’IRPEF versata, dal 1998 al 2005, a titolo di maggiore ritenuta operata sulle somme erogategli quale incentivazione straordinaria all’esodo, alla cessazione del rapporto di lavoro dal Banco di Sicilia (sostenendo il medesimo contribuente che anche agli uomini, di età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo alle donne, secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, dovesse essere applicata, sulle somme corrisposte, a titolo di incentivazione all’esodo, un’aliquota ridotta) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso dei contribuente (limitatamente alle somme versate all’Erario nei 48 mesi precedenti l’istanza di rimborso).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne del contribuente, hanno sostenuto la tempestività e fondatezza dell’istanza di rimborso, precisando che l’inizio del termine quadriennale decadenziale, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, andava individuato nel momento in cui il diritto poteva essere esercitato, avendo trovato definitiva soluzione la questione relativa al trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti in ragione dell’età del percipiente, e quindi nelle date in cui era stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il termine per l’esercizio del diritto al rimborso decorrerebbe non dal momento in cui è stata versata l’imposta (ovvero effettuata la ritenuta) ma dalla data di pubblicazione delle ordinanze della Corte di Giustizia UE (la decisione della Corte di Giustizia UE, nella causa C-207 del luglio 2005 e la successiva ordinanza della medesima Corte Giustizia UE del 16 gennaio 2008, ancora più esplicita della sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005, per effetto della quale sarebbe venuto meno ogni dubbio interpretativo in ordine alla spettanza del rimborso, essendosi ribadito che spetta al giudice nazionale disapplicare le norme interni confliggenti con il diritto comunitario).

2. La censura è fondata.

La questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/2014, con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.

Ne deriva che, avendo il termine di decadenza di cui AL D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, e nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro, l’istanza risulta parzialmente tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi dai versamenti, tramite ritenuta, intervenuti dal 1998 al 2001; inoltre nessuna imposta andava restituita sulle somme corrisposte al contribuente a titolo di TFR, non di incentivo all’esodo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R: della Sicilia. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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