Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8273 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35337-2018 proposto da:

COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

ROSAMARIA LO GRASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

MATARAZZO;

– ricorrente –

contro

T.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1591/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSE n’A,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. T.S. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna avverso la cartella di pagamento con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune di Nicosia il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2011 sulla base tariffa fissata dalle determine sindacali n. 28 del 29.5.2009 e 29 del 30.4.2010.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ente comunale e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia rigettava l’appello sul presupposto che competente alla determinazione della tariffa della Tarsu fosse il Consiglio comunale e non il Sindaco.

5. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Nicosia ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L’intimata non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo d’impugnazione l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 4 e art. 32, comma 2, lett. g), della L.R. Sicilia n. 48 del 1991, art. 1, e della L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di seconde cure, la competenza in materia di tariffe e di aliquote dei tributi locali spetta Sindaco sulla scorta della normativa sopra indicata.

2. Il motivo è fondato.

2.1 La L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, lett. g), art. 32, prevede che spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La L.R. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, prevede, poi, che il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Dunque nella regione Sicilia la competenza residuale, che nell’ordinamento statale è attribuita alla giunta comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48, spetta al sindaco.

2.2 Alla luce del quadro normativo sopra passato in rassegna va data continuità all’indirizzo della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 1977/2018) che ha affermato il principio secondo cui, “in tema di TARSU, nella vigenza della L. 7 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, ed, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (Cass. n. 8336 del 24/04/2015; Cass. n. 360 del 10/01/2014). Ne consegue che la Del. n. 102 del 2006, con cui il sindaco ha istituito quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, attenendo essa all’individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si colloca nell’ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale”.

2.3 La CTR nell’affermare la competenza del Consiglio Comunale alla determinazione delle tariffe non si è attenuta al suesposto principio di diritto.

3 n. ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA