Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8273 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13588-2019 proposto da:

N.A., in proprio ed in qualità di erede di

Be.Al., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 12,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ANGELO SCARANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE CARIOLA;

– ricorrente –

contro

N.M.T., N.P.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA n.

136/2019, depositata l’1/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. N.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 1 febbraio 2019, n. 136. La Corte, quale giudice di rinvio, aveva dichiarato “la nullità del contratto di mantenimento o di vitalizio alimentare stipulato tra G.I., Be.Al. e N.A.” e conseguentemente dichiarato che l’immobile la cui nuda proprietà era stata ceduta ad Be.Al. e N.A. costituisce una posta attiva del patrimonio ereditario di G.I., condannando N.A., in proprio e quale erede del marito, a restituire l’immobile.

Le intimate N.P. e N.M.T. non hanno proposto difese.

L’11 luglio 2019 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia che è stata notificata a N.P. e agli eredi di N.M.T. ( B.L., B.M. e Bu.Ma.).

L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c..

Non avendo le intimate svolto difese, nulla viene disposto in punto spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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