Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8272 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 507-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 214/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Friuli Venezia-Giulia, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di A.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 214/11/2015, depositata in data 28/05/2015, con la quale – in controversia concernente le impugnazioni di distinti avvisi di accertamento emessi, per maggiori IVA, IRPEF, IRAP dovute in relazione agli anni d’imposta dal 2007 al 2010, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’attività istruttoria avviata con acquisizioni documentali, “a tavolino”, anche in ordine a movimentazioni dei conti correnti bancari, – sono state, previa riunione degli appelli, confermate due decisioni di primo grado, che avevano accolto i ricorsi del contribuente, sotto il profilo della nullità degli atti impositivi per mancata redazione di un atto conclusivo, processo verbale di chiusura delle operazioni, e mancato rispetto del termine dilatorio prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

A seguito di deposito di ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata;

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto applicabile ad ipotesi estranea all’accesso presso l’azienda la garanzia dei contraddittorio endo-procedimentale.

2. La censura è fondata.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto:

“Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale” pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta, in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancate contraddittorio)” si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed ai principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 a seguito di acquisizione documentale l’,”movimentazioni bancarie), D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 51.

La sentenza della C.T.R. non è pertanto in linea con i principi di dritto sopra richiamati, in quanto, anche con riguardo all’IVA, tributo armonizzato, occorre verificare se, a fronte del mancato rispetto del principio del contraddittorio endo-procedimentale, effettivamente “in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (mentre con riguardo ai tributi interni non era necessario il rispetto del contraddittorio endo-procedimentale, in difetto di accesso nei locali dell’impresa).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dei Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese processuali dei presente gudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Friuii Venezia-Giulia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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