Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8272 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33693-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5961/3/2018 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.F. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella esattoriale notificata da Equitalia Sud spa (ora Agenzia delle Entrate-Riscossioni) in data 23.10.2018 per il pagamento della somma di Euro 854,80 in favore della Regione Lazio a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2008 e 2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, con riferimento all’annualità 2008 e dichiarava cessata la materia del contendere per la tassa automobilistica dell’anno 2011.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello e disponeva la compensazione delle spese trattandosi di questioni controvertibili.

4. Avverso tale sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo. Gli intimati, Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Lazio, non si sono costituiti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, artt. 15 e 36, dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Carenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si sostiene che la CTR, pur avendo accolto integralmente l’appello, ritenendo fondati i motivi svolti dall’appellante in punto di prescrizione, della pretesa fiscale ha, in maniera del tutto ingiustificata ed arbitraria, disposto la compensazione delle spese.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, che, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede al comma 2 che le spese di giudizio possono essere compensate “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

2.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica – come nella specie, presenza di “questioni controvertibili-” inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 14411/2016; 11217/2016 e 22310/2017).

3 In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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