Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8272 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 22/03/2019), n.8272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3832-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO VERNILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n, 2973/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2973/6/17 depositata in data 9 agosto 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania (in seguito, la CTR), dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 779/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa (in seguito, la CTP), relativa ad avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003, 2004 e 2005 emesso nei confronti di B.M. (in seguito, il contribuente). La CTR, riteneva l’appello inammissibile per “assoluta genericità dei motivi” di appello;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente si è difeso, depositando controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente vanno scrutinate e disattese, da un lato, la generica eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente in quanto non sono meramente generici i rinvii ai documenti prodotti e, dall’altro, l’eccezione di difetto di autosufficienza, dal momento che il ricorso è arricchito da stralci della sentenza impugnata, e dei documenti processuali ritenuti rilevanti, in particolare dell’atto di appello, peraltro riprodotti in allegato;

– Con l’unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR ha illegittimamente dichiarato l’inammissibilità del suo appello per asserita mancanza di motivi specifici;

– La censura è fondata. Va ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. 22 gennaio 2016 n. 1200); e che, dal lato dell’Agenzia appellante, “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53” (Cass. 22 marzo 2017 n. 7369 e, nello stesso senso, Cass. 1 luglio 2014 n. 14908; Cass. 29 febbraio 2012 n. 3064);

– La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto – consolidato e da ritenersi prevalente – di cui a tali arresti giurisprudenziali, come confermato ai fini dell’autosufficienza dalla lettura del ricorso, da cui si evince che la riproposizione in appello da parte dell’Agenzia delle ragioni esposte in primo grado e anche in relazione alla valutazione delle prove operata dalla sentenza di primo grado (ad es. “tale prova non può ritenersi esaustivamente integrata dal deposito di qualsiasi carteggio documentale, come sembra aver fatto parte ricorrente, bensì da un riscontro dettagliato e preciso che fornisca idonea giustificazione ad ogni singola movimentazione finanziaria contestata dall’ufficio (…)”), riproposizione idonea a superare il difetto di specificità, erroneamente ritenuto esistente dalla CTR;

– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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