Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8272 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. II, 07/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3526-2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA

MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCINKIEWICZ ANDREA;

– ricorrenti –

e contro

CODARA E ELETTROTECNICA IND S.A.S. DI CODARA & C. P.I. (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 5256-2005 proposto da:

CODARA E ELETTROTECNICA IND S.A.S. DI CODARA & C P.I. (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D AQUINO 80, presso lo studio

dell’avvocato GRASSI LUDOVICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TEDESCO ERNESTO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

B.A. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), L.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5618/2004 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 05/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato LONGO Lucio Filippo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per riunione: rigetto del ricorso

principale con integrazione della motivazione e dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24-2-1983 presso la Pretura di Como la s.a.s. Codara E. Elettronica Industriale di Codara & C, premesso che L.V., incaricato da B.A. e B. V., aveva iniziato la costruzione di un fabbricato su un’area da essa utilizzata come parcheggio delle auto dei suoi dipendenti, proponeva nei loro confronti un’azione di reintegrazione – in subordine di manutenzione – del suo possesso, chiedendone la condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.

I convenuti costituendosi in giudizio chiedevano il rigetto della domanda.

Il Pretore adito con sentenza del 21-12-1983 rigettava la domanda ritenendo esclusa sul piano probatorio la violazione del possesso di cui era stata chiesta la tutela, e tale decisione veniva confermata in sede di appello dal Tribunale di Como con sentenza del 21-4-1986.

A seguito di ricorso per cassazione da parte della società Codara questa Corte con sentenza del 26-2-1991, ritenuto che il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda come formulata dalla società suddetta, in accoglimento del primo motivo di ricorso cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Busto Arsizio.

Quest’ultimo con sentenza del 10-5-1996 rigettava la domanda della Codara, accogliendo l’eccezione preliminare di merito proposta da A. e B.M. i quali avevano sostenuto che la controparte non aveva più interesse ad agire, avendo trasferito altrove la sua sede, cosicchè non poteva utilizzare l’area in questione come parcheggio per le auto dei suoi dipendenti.

Proposto ricorso da parte della società Codara questa Corte con sentenza del 7-7-1999, rilevato che sulla suddetta eccezione si era formato un giudicato implicito di rigetto, accoglieva il primo motivo del predetto ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Milano.

A seguito di atto di citazione in riassunzione da parte della società Codara cui resistevano B.A. e B.V. mentre il L. restava contumace il suddetto Tribunale con sentenza del 5-5-2004 ha ordinato ai B. di reintegrare la Codara nel possesso dell’area libera compresa tra l’edificio ed il fronte strada su (OMISSIS), lasciando detta area libera da ingombri che precludessero il parcheggio e consegnando alla stessa il dispositivo che consentiva di aprire i due cancelli posti sulla recinzione fronte strada, ed ha rigettato le altre domande introdotte dalla Codara.

Per la cassazione di tale sentenza B.A. e B. V. hanno proposto un ricorso affidato a due motivi cui la società Codara ha resistito con controricorso proponendo anche un ricorso incidentale basato su di un unico motivo; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si osserva che B.A. e B.V., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 705 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver pronunciato l’ordine di reintegrazione nei termini sopra esposti ritenendo ininfluente l’eccezione petitoria sollevata dagli esponenti.

A. e B.V. ritengono tale statuizione frutto di una erronea lettura dell’art. 705 c.p.c., comma 1 dopo l’intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza del 3-2-1992 n. 25 ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui subordina la proposizione di un separato giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto un pregiudizio irreparabile, individuato nella perdita materiale ed irreversibile del bene; ne consegue, secondo l’orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, che il convenuto in possessorio, ove ricorra l’irreparabilità del pregiudizio nel senso ora indicato, può sollevare una eccezione petitoria purchè finalizzata al solo rigetto della domanda possessoria e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato.

Orbene, tenuto fermo quindi che nel giudizio possessorio l’eccezione “feci, sed jure feci” è ammissibile se investe non già il “jus possidendi” ma il “jus possessionis” , i ricorrenti principali sostengono di aver sempre allegato, provato ed eccepito di essere possessori del fondo per cui è causa, e che dalla emanazione ed esecuzione di un provvedimento di reintegra nel possesso della controparte sarebbe loro derivato un pregiudizio grave ed irreparabile con riguardo all’area scoperta (ovvero quella non interessata dalla costruzione dell’edificio), poichè nel frattempo ivi era stato eretto un muro di recinzione ovviamente munito di fondazioni che avrebbe dovuto essere demolito.

La censura è infondata.

Infatti la sentenza impugnata ha disposto le reintegra della società Codara nel possesso dell’area libera antistante via Repubblica Romana in Como e compresa tra la stessa e l’edificio realizzato dagli attuali ricorrenti principali non già mediante la demolizione del muretto sormontato da una inferriata metallica rigida da essi eretto a delimitazione della suddetta area, ma tramite consegna del dispositivo che permetteva di attivare l’apertura dei due cancelli scorrevoli che consentivano l’accesso e l’uscita dall’area stessa;

pertanto nella specie è insussistente in radice quel pregiudizio irreparabile che legittima da parte del convenuto in possessorio la proposizione di una eccezione petitoria finalizzata al solo rigetto della domanda possessoria.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140 e 1144 c.c. assumono che il giudice di appello, nell’accogliere la domanda possessoria avanzata dalla controparte, non ha considerato l’assenza di un “animus posidendi” della Codara in relazione all’area suddetta, considerate le caratteristiche oggettive e l’ubicazione di quest’ultima, ed avuto anche riguardo ad un atteggiamento di tolleranza che i proprietari di essa avevano rispetto all’uso che la Codara e gli estranei ne facevano parcheggiandovi i propri autoveicoli.

La censura è inammissibile.

La sopra menzionata sentenza di questa Corte del 26-2-1991, nel delineare i criteri ai quali i giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi nel decidere il merito della causa, dovendo a tal fine accertare se tutte le attività denunciate dalla Codara fossero state realmente compiute e se ed in quale misura avessero arrecato nocumento all’esercizio del possesso esercitato, ha comportato il definitivo superamento di tutte le questioni preliminari che ne costituivano il presupposto logico-giuridico, tra cui necessariamente anche la sussistenza del possesso dell’area per cui è causa da parte della Codara, questione quindi coperta dal giudicato.

Procedendo ora all’esame del ricorso incidentale, si rileva che con l’unico motivo proposto la società Codara, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 1168, 2043 e 2056 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda formulata dall’esponente di risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio subito ed alla conseguente impossibilità di utilizzare l’area per parcheggiare i propri automezzi e quelli dei suoi dipendenti.

La ricorrente incidentale, premesso il principio in tema di azione di reintegrazione che la privazione del possesso costituisce un fatto potenzialmente produttivo di effetti pregiudizievoli che giustifica la condanna al risarcimento dei danni dell’autore dello spoglio, assume che, a seguito dello spoglio subito a partire dal 7-2-1983 del possesso dell’area pacificamente esercitato dal 1970, l’esponente era stata costretta a svolgere in via (OMISSIS) una attività ridotta con alcuni dipendenti, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice di rinvio ad accogliere la domanda risarcitoria proposta liquidando il danno secondo criteri equitativi.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha affermato che l’assunto della Codara di essere stata costretta a seguito dello spoglio subito sin dall’aprile del 1982 a trasferire altrove la maggior parte della propria attività era rimasto privo di riscontro ed anzi smentito dalle dichiarazioni del teste A.M., che aveva riferito di aver appreso che il trasferimento dell’attività in altra sede era stato determinato da esigenze di ampliamento dell’attività produttiva;

inoltre non era assolutamente emerso che la Codara si fosse trovata nell’impossibilità e/o nella grave difficoltà di parcheggiare in zona limitrofa, ovvero avesse avuto come unica alternativa il parcheggio a pagamento.

Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove comunque le deduzioni della Codara sono rimaste su di un piano di sostanziale genericità.

Anche il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, ,li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA