Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8271 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 13142-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
e contro
R.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 217/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI POTENZA, DEPOSITATA IL 03/04/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Basilicata indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado relativa alla considerazione di costi fatturati ma non contabilizzati nei confronti di R.V.;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione DEL D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 52, comma 7, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4 e art. 2697 c.c., è Considerato che la CTR ha fondato la propria valutazione non già sulla circostanza che non possono essere utilizzati in giudizio documenti non inviati nella fase amministrativa dalla parte contribuente alla quale erano stati chiesti, ma sulla circostanza che la stessa Guardia di finanza aveva acquisito, nel corso delle operazioni di verifica, la fattura di euro 30.000,00 oltre IVA emessa dalla ditta SIC Costruzioni generali ciò in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 19427/2015, ove si è ritenuto che a mancata osservanza dei requisiti formali del diritto a detrazione non determina la perdita del diritto medesimo da parte del contribuente, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti);
Considerato che, conseguentemente, la censura espressa dalla parte ricorrente non coglie la ratio della decisione e si dimostra fuori bersaglio laddove prospetta un vizio di violazione di legge insussistente omettendo, per converso, di prospettare l’eventuale errore di valutazione sotto il profilo del vizio di motivazione ed altresì tralasciando di considerare il giudizio di inerenza del costo, parimenti compiuto dal giudice di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio è inammissibile, poichè l’Agenzia prospetta, in realtà, l’omissione di un profilo di doglianza da parte del giudice di appello e non già l’omesso esame di un fatto;
Considerato che il ricorso va per l’effetto rigettato e che non occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Ricetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017