Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8271 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 22/03/2019), n.8271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3519-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E. GIOIELLI SNC DI F. D. & S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2002/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2002/5/17 depositata in data 20 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società E. Gioielli Snc di F. D. & S (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 98/17/13 della Commissione tributaria provinciale di Bologna (in seguito, la CTP) che aveva accolto parzialmente il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2009;

– L’appello dell’Agenzia era limitato al rilievo IVA, e la CTR confermava la decisione di primo grado, nel merito, ritenuta non raggiunta la prova a fondamento delle riprese. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente della sentenza, relativamente alla ripresa IVA;

– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

– Nel caso di specie, la motivazione che conferma nel merito la ripresa è circoscritta alla seguente locuzione: “l’appello non merita di essere accolto atteso che la sentenza dei giudici di prime cure deve aversi per compiutamente motivata e specifica sui punti di doglianza accolti e su quelli respinti”. Manca innanzitutto l’esposizione del fatto, come pure l’esposizione dei motivi di appello e dunque l’individuazione del thema decidendum, cui la CTR doveva dare corrispondente risposta, qualsiasi previsione di legge applicabile e la logica espositiva a tratti non è chiara, e la motivazione si colloca così all’evidenza al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza della S.C.;

– Pertanto, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame del profilo accolto, dei profili assorbiti, e per il regolamento della spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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