Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8271 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 12/04/2011), n.8271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 989/2010 proposto da:

C.G., P.R., CH.GI., c.

g., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI

57, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentati e

difesi dagli avvocati ANGELONE Enrico, PASQUALE CACCIAPUOTI, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.R. (OMISSIS), B.R.

(OMISSIS), B.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MORSILLO, rappresentate e difese dall’avvocato

BUONO Gianpaolo, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

O.F.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 3378/09 R.G. della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI del 25/09/09, depositata l’08/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione C.G., P.R., Ch.

G. e ch.gi..

Ha hanno resistito gli intimati Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., si legge quanto segue:

C.G., P.R., Ch.Gi. e ch.gi. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dep. l’8 ottobre 2009 con cui la Corte di appello di Napoli dichiarava improponibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di reintegrazione del possesso ex art. 703 cod. proc. civ., emessa dal Tribunale di Napoli sul rilievo che il reclamo doveva essere proposto dinanzi a quest’ultimo giudice informazione collegiale.

Hanno resistito con controricorso gli intimati.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dai resistenti, tenuto conto che il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione a istanza di parte e non da quella relativa alla comunicazione dell’ordinanza fuori udienza effettuata dalla cancelleria, come accaduto nella specie (la notificazione risulta oltretutto spedita il 31-10-2009). Il ricorso va deciso in Camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile. Infatti, il provvedimento impugnato, emesso nel procedimento cautelare regolato dall’art. 669 terdecies cod. proc. civ., ha natura di ordinanza, avendo la Corte di appello deciso il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale che a sua volta aveva natura di ordinanza e non certo di sentenza, giacchè – nel decidere sull’istanza di reintegrazione proposta ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., comma 1 – aveva così definito esclusivamente la fase cautelare del procedimento. Al riguardo non assumono rilevanza la liquidazione delle spese nè la mancata fissazione del termine per la prosecuzione del giudizio di merito.

a) Sotto il primo profilo, il giudice del procedimento cautelare iniziato ante causam deve regolare le spese avendo definito quella fase, atteso che – se il principio in via generale sancito dall’art. 91 cod. proc. civ., comma 1, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorchè reso in forma di decreto o di ordinanza, che, nel risolvere contrapposte posizioni, elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette (Cass. 5469/2001,3066/1995) – nei procedimenti cautelari, da un canto, l’art. 669 septies cod. proc. civ., prevede che, nel caso di rigetto (o di declaratoria di incompetenza) il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento mentre, dall’altro lato, l’art. 669 octies cod. proc. civ., comma 7, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, stabilisce che il giudice regoli le spese anche nel caso in cui emette ante causam uno dei provvedimenti di cui al sesto comma della medesima norma, cioè provvedimenti di urgenza, ex art. 700 cod. proc. civ., enunciatori ex art. 688 cod. proc. civ. e, in genere, provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, dovendo qui ricordarsi che, a seguito della modifica dell’art. dell’art. 703 cod. proc. civ., di cui si dirà infra, è soltanto eventuale lo svolgimento del giudizio (possessorio) di merito.

b)Per quel che concerne la mancata fissazione del termine per la prosecuzione del giudizio di merito, questa – ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., u.c., nel testo novellato del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, ratione temporis applicabile- avviene solo ove sia richiesta da una delle parti nel termine ivi indicato dell’art. 703 citato.

Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile, trattandosi di provvedimento a carattere interinale e strumentale, conclusivo della prima fase del procedimento possessorio, cosiddetta interdittale, e non definitivo, e ciò dicasi indipendentemente dal contenuto della pronuncia impugnata”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla richiamata relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dai ricorrenti con la memoria illustrativa: qui occorre considerare che, in considerazione della natura del provvedimento impugnato – che è stato emesso nell’ambito del procedimento cautelare disciplinato dall’art. 669 terdecies cod. proc. civ., la Corte di appello ha con ordinanza dichiarato improponibile il reclamo, perchè trattavasi di ordinanza impugnabile con reclamo da proporsi dinanzi al Tribunale in composizione collegale secondo quanto previsto dal citato art. 669 terdecies cod. proc. civ.; i precedenti di legittimità richiamati dai ricorrenti sono inconferenti, perchè i principi ai quali in essi si fa riferimento sono stati elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione in base alla normativa in vigore in epoca anteriore alla modifica dell’art. 703 cod. proc. civ., di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3: la stabilità che con tale riforma il legislatore ha inteso attribuire al provvedimento possessorio emesso al termine della prima fase non elimina la natura meramente sommaria e cautelare di tale decisione, essendo rimessa all’iniziativa e all’interesse delle parte la prosecuzione del giudizio di merito al fine di ottenere una sentenza idonea al passaggio in cosa giudicata.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione preclude evidentemente le doglianze con cui è stata denunciata l’erroneità dell’ordinanza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA