Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8271 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. II, 07/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18172-2006 proposto da:

SUPER SELE SRL (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore

LUIGI STABILE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVINE ENRICO;

– ricorrente –

contro

V.V. (OMISSIS), V.O.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso lo studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato PIZZUTI PASQUALE;

– controricorrenti –

e contro

V.G., V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 255/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato GIOVINE Enrico difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi alle difese depositate in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A. aveva proposto dinanzi al Tribunale di Salerno azione nei confronti della Super Sele s.r.l. per il rilascio del fondo sito in (OMISSIS) occupato dalla predetta società; la domanda era stata rigettata dal Tribunale con sentenza che era stata poi annullata dalla Corte di appello che aveva rimesso la causa al primo giudice. Il giudizio era quindi riassunto dall’attore che chiedeva l’accoglimento dell’originaria domanda.

La Super Sele s.r.l. chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che l’istante non aveva fornito la prova della proprietà dell’immobile de quo; spiegava domanda via riconvenzionale, invocando l’acquisto della proprietà per usucapione decennale o comunque ai sensi dell’art. 938 cod. civ.. Nel presente giudizio intervenivano V. V., V.O. e V.G., che nelle more avevano acquistato l’immobile dall’attore, riportandosi alle domande da quest’ultimo proposte.

Con sentenza depositata il 25 maggio 2003 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attore.

Con sentenza dep. il 14 marzo 2006 la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione impugnata dagli interventori, accoglieva la domanda proposta da questi ultimi.

I giudici accertavano i successivi trasferimenti di proprietà dell’immobile “de quo” tenuto conto che l’immobile contrassegnato dalle particelle catastali (OMISSIS) del fol. (OMISSIS), venduto agli interventori da V.A. era a questi pervenuto in virtù di sentenza n. 788/1979 del Tribunale di Salerno che aveva pronunciato sentenza costitutiva di trasferimento delle particelle (OMISSIS) limitatamente a complessive ha 3.20 da S.C. in virtù del preliminare fra i predetti intercorso; a sua volta, C.S. aveva acquistato le particelle (OMISSIS) con contratto di compravendita del (OMISSIS), per cui era risultato provato il diritto di proprietà di V. e quindi degli inteventori;

la società convenuta era, d’altra parte, risultata proprietaria delle confinanti particelle: (OMISSIS) in forza dell’atto A. del (OMISSIS) per acquisto da S.C., (OMISSIS), pari rispettivamente ad ha 0.44.16 e ha 0.21.87, in virtù dell’atto D. C. del (OMISSIS), con cui le aveva acquistate dalla società cooperativa Sele, alla quale erano state dal S. vendute nel (OMISSIS) con atto St.; in base alle indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio, era emerso che l’area attualmente posseduta dall’attore era inferiore a quella di sua proprietà, essendo stati sottratti mq. 1337 che erano nel possesso della convenuta e che corrispondevano alle attuali particelle (OMISSIS), derivanti dal frazionamento di quelle (OMISSIS).

Veniva respinta la riconvenzionale: quanto all’acquisto per usucapione decennale, che presuppone l’identità fra i beni oggetto del titolo e quelli posseduti, i Giudici osservavano che questi ultimi non avevano formato oggetto di quelli trasferiti a favore della società; non era risultata provata la buona fede necessaria ai sensi dell’art. 938 cod. civ..

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Super Sele s.r.l. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso V.V. e V.O..

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 922 e 2697 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), censura la sentenza gravata che aveva fondato la decisione non sul titolo di proprietà ma esclusivamente sulla consulenza tecnica che aveva formulato valutazioni senza esaminare gli atti per notar D.C. del (OMISSIS) e per notar A. del (OMISSIS); il consulente aveva omesso di accertare l’estensione della proprietà dell’attuale ricorrente, limitando la propria indagine agli accertamenti catastali.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha ricostruito, attraverso la serie dei successivi atti di alienazione, la proprietà dell’attore e quindi, degli interventori, da una parte, e quella acquistata dalla società ricorrente, avendo verificato anche le porzioni di immobili da quest’ultima acquistate con gli atti notar D.C. del (OMISSIS) e per notar A. del (OMISSIS) (v. pagg. 7 e 8 della sentenza); il consulente, proprio a stregua delle risultanze di tali titoli, ha quindi determinato la superficie acquistata dalla società, tenendo conto della estensione dei beni rispettivamente acquistate dalle parti secondo quanto al riguardo indicato nei relativi titoli di acquisto.

Il motivo, in sostanza, denuncia la ricostruzione compiuta dal giudice nel pervenire all’accertamento della proprietà degli immobili dell’attore posseduti dalla convenuta ed oggetto della domanda di rilascio: trattasi di accertamento di fatto, compiuto nell’ambito dell’indagine riservata al giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione da cui nella specie la sentenza è immune. Al riguardo, va ricordato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, non essendo compito del giudice di legittimità verificare l’esattezza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie: spetta alla Cassazione, che non può esaminare gli atti, tranne che sia dedotto un error in procedendo, quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato attraverso l’esame del suo contenuto intrinseco.

Nella specie, la doglianza, pur facendo riferimento a violazioni di legge e illogicità della motivazione, si risolve nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie che, come si è detto, è sottratto al sindacato della Cassazione. In particolare, il ricorso difetta di autosufficienza laddove la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il testo dei contratti di acquisto summenzionati dimostrando che, ove fossero state esaminati, il risultato della decisione sarebbe stato con certezza diverso, così come non è stata trascritta la relazione del consulente tecnico di cui pure si fa cenno nel ricorso.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1159 cod. civ., censura il rigetto dell’eccezione di usucapione quando invece era emerso che essa ricorrente aveva avuto il possesso degli immobili in questione protrattosi per dieci anni in virtù degli atti idonei a trasferirne la proprietà; la Corte aveva erroneamente fatto riferimento alle particelle (OMISSIS); in relazione alla domanda proposta ai sensi dell’art. 938 cod. civ., la motivazione con cui era stata escluso il requisito della buona fede era illogica e contraddittoria, perchè aveva omesso l’esame delle deposizioni dei testi escussi e non si comprendevano le ragioni per le quali era stato escluso il possesso della buona fede.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha accertato le particelle catastali oggetto degli acquisti operati dall’attore ed attualmente detenuti dalla convenuta, avendo verificato che dalla superficie complessivamente acquistata dall’istante erano stati sottratti mq. 1337 corrispondenti alle attuali particelle (OMISSIS), derivanti dal frazionamento di quelle (OMISSIS) su cui la convenuta aveva edificato: va qui ribadito quanto sopra si è detto in merito alla ricostruzione in fatto delle rispettive proprietà che è stato compiuto con motivazione congrua e corretta in base ai rispettivi titoli di acquisto.

Il rigetto dell’eccezione di usucapione, proposta ai sensi dell’art. 1159 cod. civ., è stata correttamente respinta sul rilievo che non poteva essere invocata tale norma posto che le porzioni di terreno possedute non avevano formato oggetto degli atti di acquisto invocati dalla convenuta. Per quanto riguarda la domanda ex art. 938 c.c. la doglianza di mancato esame delle deposizioni escusse difetta di autosufficienza, laddove non sono state trascritte le dichiarazioni rese dai predetti testimoni, per cui il Collegio – che, come si è detto, non può esaminare gli atti – non è in grado di verificare la decisività o meno delle circostanze dai medesimi riferite.

I Giudici di appello, adeguatamente motivando sul punto, hanno in proposito correttamente ritenuto che la buona fede di cui all’art. 938 cod. civ., non è presunta ma deve essere dimostrata da colui che invoca l’acquisto, precisando che la convenuta non aveva richiesto alcun mezzo di prova nè aveva dimostrato alcunchè: sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare di avere articolato mezzi di prova, trascrivendone il contenuto nel ricorso per cassazione.

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente, a favore dei resistenti costituiti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti costituite delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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