Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8270 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso, iscritto al n. 28038-2019, per regolamento di competenza

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BASSANO DEL GRAPPA,

depositata il 22/07/2019;

proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERANTONIO MENAPACE;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA

3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA TURINI, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO

MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO, che chiede che

la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il proposto ricorso,

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

S.A. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza 22 luglio 2019 del Giudice di pace di Bassano del Grappa. Il Giudice di pace, adito in sede di opposizione al decreto che aveva ingiunto al ricorrente il pagamento di compensi in favore dell’avvocato M.L., di fronte all’eccezione dell’opponente di incompetenza del giudice adito, essendo la materia rimessa alla competenza esclusiva del tribunale in composizione collegiale e alla richiesta dell’opposto di concessione della provvisoria esecutività del decreto, ha superato l’eccezione di incompetenza, concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissando l’udienza ai sensi dell’art. 320 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di memorie istruttorie e di replica.

M.L. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, e una nota successivamente al deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il regolamento è basato su un motivo che contesta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 14”: ad avviso del ricorrente le controversie relative ai compensi giudiziali degli avvocati spettano alla competenza funzionale del tribunale collegiale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi di richiesta di ingiunzione di pagamento per un valore che rientrerebbe nella competenza di cui all’art. 7 c.p.c., con la conseguenza che il Giudice di pace di Bassano del Grappa doveva dichiararsi incompetente e revocare il decreto ingiuntivo.

Preliminarmente all’esame del motivo, va dichiarata l’inammissibilità del regolamento.

A prescindere da altri eventuali profili, non si è infatti in presenza di una pronuncia sulla competenza, come tale impugnabile, ma di un’ordinanza meramente interlocutoria, nella quale il Giudice di pace ha ritenuto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente S. non decisiva, ossia non idonea a definire il giudizio e ha quindi deciso l’istanza dell’opposto ai sensi dell’art. 348 c.p.c., concedendo la provvisoria esecutività del decreto, e ha adottato i provvedimenti per il prosieguo del giudizio, con fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 320 c.p.c., e dei termini per il deposito di memorie per l’articolazione di prova diretta e contraria. L’ordinanza, come emerge dal verbale allegato, è stata emessa a seguito di riserva assunta alla prima udienza, senza rinvio per conclusioni e discussioni e senza concedere alle parti termine per il deposito di note conclusionali.

Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, non vi è stata alcuna pronunzia incontrovertibile sul profilo della competenza, solo toccato per inciso (e non menzionato in alcun modo nel dispositivo) al fine di entrare nel merito e autorizzare la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo e poi disporre il prosieguo del giudizio. E secondo la giurisprudenza di questa Corte, “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, in relazione alla forma della decisione sulla competenza da adottarsi ora con ordinanza anzichè con sentenza, il provvedimento del giudice adito che nel disattendere la corrispondente eccezione affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice così procedendo e statuendo lo abbia fatto, conclamando in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sè la suddetta questione” (Cass., sez. un., n. 20449/2014, più di recente v. Cass. n. 2338/2020).

2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di M.L., che liquida in Euro 700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA