Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8270 del 07/04/2010
Cassazione civile sez. II, 07/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 07/04/2010), n.8270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti D’AIELLO Aldo
e Mario Ricci ed elett.te dom.to presso il secondo in Roma, Via
Cavour n. 275;
– ricorrente –
contro
V.E. e V.P., rappresentati e difesi dagli
avv.ti Casarotti Rino e Stefano Giove ed elett.te dom.ti presso il
secondo in Roma, Viale Regina Margherita n. 278;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 832/97,
depositata il 18 giugno 1997;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12
gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità o il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In controversia tra il sig. B.G. ed i sigg. V. E. e P., avente ad oggetto la proprietà di cespiti immobiliari acquistati dai secondi all’asta svoltasi nel corso della procedura di fallimento del primo, è stata riconosciuta dal Tribunale di Novara, con decisione confermata in grado di appello dalla Corte di Torino con sentenza depositata il 18 giugno 1997, la proprietà dei cespiti in capo ai V..
Il sig. B. ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, deducendo due motivi di censura.
Ermanno e V.P. hanno resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.
Come dedotto dai controricorrenti e confermato dagli atti, la sentenza impugnata è stata, su richiesta dei V., notificata il 10 ottobre 1997 al B. presso il suo procuratore nel giudizio di appello, avv. Stefano Boglione; sicchè da quella data decorreva il termine breve per ricorrere per cassazione, che andava a scadere il 9 dicembre successivo.
Con citazione notificata il 10 novembre 1997 il B. ha presentato domanda di revocazione, respinta dalla Corte torinese con sentenza pubblicata il 29 ottobre 2003. Risulta da quest’ultima che il B. aveva proposto al giudice della revocazione istanza di sospensione del termine per ricorrere per cassazione solo nel febbraio 1998, ossia allorchè il termine era già scaduto, come si è visto; onde del tutto inutile fu il successivo accoglimento dell’istanza da parte del giudice della revocazione.
2. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del soccombente a^.e spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010