Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 827 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 827 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 24204-2011 proposto da:
COMUNE di PINEROLO 01750860015 in persona del Sindaco in
carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO
ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FOGAGNOLO MAURIZIO giusta deliberazione di G.C. del 28
settembre 2011 n. 256 e giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FRATELLI BASTINO SNC DI BASTINO PIERLUIGI ED
OSVALDO;
– intimata –

935(i
1
)

Data pubblicazione: 16/01/2014

avverso la sentenza n. 51/14/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 24/02/2010,
depositata il 02/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«Il Comune di Pinerolo ricorre contro la società Fratelli Bastino snc di Bastino Pierluigi ed
Osvaldo per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento
Tarsu n. 6931/07 perché il medesimo faceva riferimento ad altro atto (la scheda di rilevazione
degli immobili posseduti dalla contribuente) non conosciuto dalla contribuente, il cui
contenuto risultava riprodotto nella motivazione dell’avviso ma che non era stato allegato
all’avviso medesimo.
Il ricorso del Comune si articola su due motivi, entrambi riferiti al vizio di violazione di legge
e, precisamente, degli articoli 71, comma 2 bis, D.Lgs. 507/93 e 1, comma 162, 1. 296/06 (il
primo motivo), nonché, sotto altro profilo, dello stesso articolo 1, comma 162, 1. 296/06 (il
secondo motivo).
I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono
manifestamente fondati.
Il giudice di merito ha infatti fondato la propria decisione sull’affermazione che:

“visto

l’articolo 1, comma 172, lettera b), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha abrogato, ad
eccezione del comma 4, l’articolo 71 D.Lgs. 507/93 con decorrenza I gennaio 2007; visto che
l’avviso di accertamento è stato notificato in data 5 giugno 2007, allorquando appunto il
disposto dell’articolo 71, comma 2 bis, D.Lgs. 507/93, richiamato da parte appellante, non era
più norma di legge all’epoca in vigore, ritiene illegittimo e quindi da dichiarare nullo l’avviso
di accertamento che si limita a riprodurre motivazione il contenuto di altro atto non
conosciuto dal contribuente e non allegato all’avviso stesso per farne parte integrante
sostanziale di quest’ultimo.”
Tale affermazione è giuridicamente errata, perché ignora il comma 162 dell’articolo 1 della
legge 296/06 – in vigore dal 1 gennaio 2007 pertanto vigente alla data della notifica dell’avviso
di accertamento impugnato – il cui primo capoverso dispone, con riferimento ai tributi di
competenza degli enti locali: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non
Ric. 2011 n. 24204 sez. MT – ud. 27-11-2013
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COSENTINO.

ne riproduca il contenuto essenziale.”. Il principio per cui l’allegazione dell’atto richiamato
nella motivazione di un atto impositivo non è necessaria quando il relativo contenuto
essenziale sia ivi riprodotto è peraltro un principio generale che la giurisprudenza di questa
Corte desume dall’articolo 7 dello Statuto del contribuente (vedi le sentenze nn. 6914/11 e
13.110/12).
Si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale, la quale si atterrà al principio che, per la validità della

richiamati non siano già conosciuti dal contribuente, né vengano allegati all’atto notificato,
che il loro contenuto essenziale sia riprodotto nella motivazione dell’atto impositivo..»;

che la società contribuente non si è costituita;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che regolerà anche le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

motivazione degli atti tributari “per relationem” è sufficiente, qualora gli atti o i documenti

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