Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8269 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8269
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 1233-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5185/35/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI, depositata il 26/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
depositata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dal notaio rogante R.G., annullando làavviso di liquidazione emesso per il pagamento dell’imposta di registro pretesa dall’ufficio per il trasferimento autonomo di quote sociali alienate da singoli soci che erano state tassate una sola volta in misura fissa;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che con l’unico motivo proposto si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21 per avere la CTR ritenuto che gli atti di cessione di più quote societarie sono assoggettati una sola volta all’imposta di registro, senza considerare che essendosi in presenza di un atto contenente plurime disposizioni, ognuna di queste andava assoggettata a tassazione separatamente;
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato;
Considerato che in tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 1 poichè non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del citato art. 21, comma 2 ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 c.c., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci – v. Cass. n. 22899/2014; Cass. n. 26440/2014; Cass. n. 14866/2016 -.
Considerato che a tale principio non si è attenuto il giudice di appello;
Considerato che la sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente;
Considerato che il recente assestamento giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente Compensa integralmente tra le parti le scese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017