Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8269 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31594-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALERIA MARTORANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. G.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 31/10/2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava il maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per assenza di motivazione dell’accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione Finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello sul rilievo che nell’avviso di accertamento non risultavano spiegate le ragioni per le quali i fatti in esso contenuti dovevano ritenersi dimostrativi di quelle gravi incongruenze richieste dalla legge per un accertamento basato sullo studio di settore.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. G.G. si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla resistente nel proprio atto difensivo.

1.2 La sentenza risulta depositata in data 19.3.2018 sicchè il termine “lungo” per il ricorso per Cassazione andava a scadere sabato 20.10.2018 con conseguente protrazione, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, a lunedì 22.10.2018. Il ricorso risulta consegnato all’Ufficiale Postale l’ultimo giorno utile a nulla rilevando che la notifica si sia perfezionata il successivo il 26.10.2018.

2.Con il primo motivo d’impugnazione denuncia il ricorrente la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att c.p.c., nonchè del D.Lgs. 546 del 1992, art. 1 comma 2, art. 36, comma (ndr. Testo originale non comprensibile), nn. 2 e 4, art. 53 e art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da una motivazione inesistente o quanto meno apparente.

2.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2729 c.c. nonchè della L. 8 maggio 1998 n. 146, art. 10, e del D.L. n. 331 del 1993, art, art. 62 sexies, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si argomenta che la CTR non abbia fatto buon governo dei principi di ripartizione dell’onere della prova in materia di rideterminazione dei ricavi per effetto dell’applicazione della disciplina degli studi di settore.

3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

3.1 E‘ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparentè, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione”.

3.2 I giudici di seconde cure così argomentano la propria decisione di conferma della sentenza di primo grado “nell’avviso di accertamento, infatti, risultano elencati taluni fatti, ma non risultano elencate le ragioni per cui gli stessi dovevano ritenersi dimostrativi di quelle gravi incongruenze richieste dalla legge per un accertamento basato su studio di settore. La decisione di prima istanza che ha ritenuto non motivato l’atto impugnato appare, quindi, non censurabile”.

3.3 Si tratta, all’evidenza, di una motivazione che sia pur graficamente esistente, si rivela del tutto apparente, apodittica ed incomprensibile non essendo stati indicati in modo specifico, nè nella parte in diritto nè nell’esposizione in fatto della sentenza, gli elementi presuntivi posti a sostegno dell’accertamento standardizzato, e ritenuti dalla CTR non idonei a dimostrare la sussistenza delle gravi incongruenze.

3.4 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi contenuta nella sentenza di primo grado.

3.5 Ricorre, pertanto, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

4. Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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