Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8269 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso, iscritto al n. 27527-2019, per regolamento di competenza

avverso la sentenza n. 3161/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/07/2019;

proposto da:

VILLA D’ESTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LAZZARINI SERGIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELESTE ALBERTO, che visto

l’art. 380-ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, indichi il Tribunale ordinario di Como competente a

giudicare sulla causa di cui sopra, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Nel 2013 la società Villa d’Este S.p.A. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Como l’Agenzia del demanio, deducendo di essere proprietaria di un compendio immobiliare prossimo al lago di Como in località Cernobbio; che di fronte al complesso immobiliare lungo la riva del lago insistono due aree destinate a terrazza-giardino, aree che sono state oggetto di opere edili a seguito delle quali sono state sottratte a qualsiasi funzione idraulica, così che non rientrano più nella categoria demaniale, ma sono da classificarsi patrimonio dello Stato; l’attrice ha quindi chiesto che venisse accertato che le predette aree appartengono al patrimonio disponibile dello Stato. Costituendosi in giudizio, l’Agenzia del demanio ha anzitutto eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

La causa è stata decisa dal Tribunale con sentenza n. 591/2017, con la quale, respinta l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, è stata accolta la domanda attorea, con il riconoscimento dell’appartenenza al patrimonio dello Stato dei beni oggetto di causa.

2. L’Agenzia del demanio ha impugnato la decisione. La Corte d’appello di Milano – con sentenza 16 luglio 2019, n. 3161 – ha accolto il gravame e, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha dichiarato il difetto di competenza del giudice ordinario adito, essendo competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche.

3. Villa d’Este ha impugnato la sentenza della Corte d’appello con ricorso per regolamento necessario di competenza.

L’Agenzia del demanio si è costituita con memoria ex art. 47c.p.c., comma 5.

Memoria ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. è stata depositata dalla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La ricorrente motiva il regolamento evidenziando che nel momento di radicazione del giudizio di primo grado “risultava a priori in modo certo” che, almeno dal 1982 (anno in cui il Magistrato per il Po aveva dichiarato che strutturalmente “l’area di che trattasi non è più interessata al regime di regolazione delle acque del Lago di Como”), era certa la definitiva cessazione di ogni funzione idraulica delle aree e che nessuna questione si poneva poi circa l’estensione delle medesime (documentata dalle minuziose tavole annesse al R.D. 8 settembre 1876 e al D.M. 1 ottobre 1896); l’instaurato giudizio non è pertanto un giudizio sulle acque in senso tecnico, necessitante per la decisione di competenze tecnico idrauliche specialistiche, ma un giudizio “squisitamente” di diritto, “riferito ad una situazione di fatto pacifica nella sua consistenza materiale”.

Il motivo non può essere accolto. Preliminarmente, la Corte d’appello ha precisato che i tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria per cui l’eccezione formulata nel primo e nel secondo grado di giudizio andava correttamente inquadrata nell’ambito delle questioni che attengono alla competenza. In base al R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. b), c) e d) – ha continuato il giudice d’appello spettano alla competenza del tribunale regionale “le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde; le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; le controversie, di qualunque natura, riguardanti l’occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi (..), in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque”.

Come ricorda il giudice d’appello, la giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 9279/2017) ha chiarito che, ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale, il criterio di discrimine sta nella necessità o meno di indagini tecniche per stabilire se l’area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale o meramente incidentale o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario; pertanto, il criterio che discrimina la competenza tra giudice ordinario e organo specializzato deve essere individuato da un lato nell’incidenza, diretta o indiretta, della questione dedotta in giudizio sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, e quindi alla definizione dei limiti dell’alveo e/o delle sponde di corsi d’acqua pubblici, e dall’altro lato nel carattere tecnico delle indagini necessarie a tale accertamento.

Nel caso in esame la Corte d’appello ha accertato – con accertamento ad essa spettante – che la domanda proposta dalla società Villa d’Este investe non solo l’individuazione del regime che caratterizza l’area della quale è stata chiesta la declaratoria di appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato, ma in via preliminare l’accertamento dello stato dei luoghi e la potenziale idoneità della zona a raccogliere le acque pubbliche e a costituirne l’alveo, nonchè a consentirvi l’accesso pubblico, questioni che richiedono un’indagine di carattere prettamente tecnico. Al riguardo, convincentemente, il giudice d’appello ha ricordato come in primo grado il giudice ordinario – il Tribunale di Como – abbia disposto una consulenza tecnica e solo alla luce delle risultanze della consulenza abbia affermato l’assenza di contatti diretti delle aree oggetto di causa con le acque del lago, in quanto isolate da muri spondali e al di sopra della quota di massima piena, e tutto ciò quando la competenza deve essere definita in relazione all’oggetto del contendere e alla natura delle indagini atte a risolverlo e non sulla scorta dell’esito delle stesse.

2. Il ricorso va pertanto rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge; il Tribunale regionale provvederà anche in relazione alla spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, spese al merito.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA