Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8269 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. II, 07/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LAZZARA s.r.l., in persona del legale rappresentante B.

C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parenti Luigi e Andrea

Vascellari ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Roma,

Viale delle Milizie n. 114;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FIRENZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 42/06 del Giudice di pace di Firenze,

depositata il 9 gennaio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

dicembre 2009 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha respinto l’opposizione proposta dalla s.r.l. Lazzara a ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti il 7 giugno 2004 dal Prefetto di Firenze per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, codice della strada (eccesso di velocità) accertata mediante dispositivo “Autovelox 104/C2” usato in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia, su strada inserita in decreto emesso dal Prefetto di Firenze ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, comma 2, (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168).

La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza collegiale, dopo l’iniziale assegnazione alla camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, la ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia:

a) disatteso senza alcuna motivazione logico-giuridica il suo rilievo della mancanza della sottoscrizione dell’agente, della data e del timbro dell’ufficio procedente nel verbale di contestazione;

b) omesso qualsiasi motivazione sulla dedotta mancanza di taratura certificata dell’apparecchiatura usata per l’accertamento.

1.1. – La censura sub a) è inammissibile in quanto, per un verso, la sentenza impugnata ha espressamente respinto il rilievo della mancata sottoscrizione del verbale osservando che si trattava di verbale redatto con sistema meccanizzato, giusta il disposto degli artt. 383 reg. C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. C.d.S., commi 3 e 4, per il quale la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, quindi nella specie del verbalizzante; per altro verso, le deduzioni della mancanza della data e del timbro dell’ufficio sono inammissibili perchè nuove (la sentenza impugnata infatti non vi fa cenno, nè la ricorrente indica, come sarebbe stato necessario per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto e in quali termini le relative questioni siano state sollevate nel giudizio di merito).

Del pari inammissibile è la censura sub b), atteso che il difetto di motivazione è vizio attinente alla ricostruzione dei fatti, mentre nella specie non viene dalla ricorrente neppure indicato quale sarebbe il fatto ricostruito in maniera illogica dal giudice di merito. In realtà, il vizio in cui è incorso il Giudice di pace è, semmai, l’omissione di pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c.), ma una siffatta censura non viene articolata in ricorso.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, si ripropone sotto tale profilo la questione della mancanza di sottoscrizione autografa del verbale.

2.1. – Il motivo è infondato, perchè la notifica del verbale di accertamento di illecito stradale privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dall’art. 383 reg. C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. C.d.S., commi 3 e 4, e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, ossia del verbalizzante (ex multis, Cass. 19780/2006, 21918/2006, 1923/1999).

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 121 del 2002 cit., e del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003, n. 214), la sentenza viene censurata per aver considerato sufficiente l’omologazione dell'”Autovelox 104/C2″, in quanto utilizzato in modalità automatica, rilasciata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1123 del 16 maggio 2005, successivo all’accertamento dell’illecito per cui è causa.

3.1. – Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.L. n. 121 del 2002 cit., art. 4, comma 3, “se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi del D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6”. L’omologazione deve, ovviamente, precedere l’utilizzo del dispositivo; nella specie, invece, l’accertamento risale ad epoca anteriore al giugno 2004 (data dell’ordinanza ingiunzione), onde l’omologazione avvenuta soltanto con il Decreto del 16 maggio 2005 non poteva valere a rendere legittimo l’utilizzo, in quell’occasione, dell'”Autovelox 104/C2″ in modalità automatica.

4. – La sentenza del Giudice di pace va pertanto cassata senza che sia necessario far luogo a giudizio di rinvio. Non essendo, invero, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cosa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta.

5. – Resta in ciò assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’errata qualificazione, ai fini del D.L. n. 121 del 2002 cit., art. 4 della strada in cui è stato effettuato l’accertamento.

6. – Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate i dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla l’ordinanza ingiunzione opposta; condanna l’amministrazione intimata alle spese dell’intero giudizio, liquidate in Euro 600,00, di cui 500,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di merito, e in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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