Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8268 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7302-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, LUCIA

POLICASTRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.P.F., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

A.P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SCAFARELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 10/03/2010 R.G.N. 40/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato SEBASTIANO CARUSO per delega verbale Avvocato

ELISABETTA LANZETTA;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega verbale Avvocato FEDERICA

SCAFARELLI.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trento con sentenza n.11/2010 ha respinto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso le sentenze, non definitiva e definitiva, emesse dal Tribunale della medesima città nei confronti di A.P.F., già dipendente dell’Istituto.

Le sentenze avevano avuto ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’ A. ad ottenere, in applicazione dell’art. 21, comma 3 del Regolamento interno disciplinante il Fondo integrativo del personale alle dipendenze dell’Inps, la riliquidazione del trattamento pensionistico complessivamente erogatogli mediante una maggiore quantificazione della cd. quota esclusiva della pensione assicurazione generale obbligatoria. Tale maggiorazione era correlata alla contribuzione sostenuta dal dipendente in proprio per riscatto degli anni di laurea (pari a 152 settimane), nonchè alla contribuzione accreditata al di fuori del rapporto d’impiego con l’Istituto per precedenti rapporti intercorsi con la compagnia di assicurazione Fata (261 settimane) e con il Ministero dell’Interno (13 settimane). Per effetto della previsione dell’art. 21, comma 3 del Regolamento interno dell’INPS, inoltre, la quota esclusiva così determinata non avrebbe dovuto essere assorbita nell’importo della pensione integrativa, come invece aveva preteso l’INPS.

La Corte territoriale ha ritenuto, contrariamente alle tesi sostenute dall’Inps, che nè la disciplina transitoria del calcolo della pensione dei dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, introdotta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13 ed interpretata dalla circolare dell’Inps n. 151 del 1993, nè le novità derivanti dalla L. n. 724 del 1994, art. 15 come applicate dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 593 del 1996, potessero comportare l’inoperatività del disposto del citato art. 21, comma 3 del suddetto Regolamento interno e che la parte di pensione erogata dall’a.g.o derivante da contribuzione relativa a rapporti di lavoro diversi da quello intercorso con l’Inps non poteva essere assorbita dal trattamento integrativo e doveva ritenersi “quota esclusiva” del trattamento a.g.o.

Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Resiste A.P.F. con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo. L’Inps ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione in relazione al decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. sollevata dal contro ricorrente. Si sostiene che l’Inps sia decaduto dall’impugnazione in quanto, in virtù della notifica in data 10.3.2011 della sentenza della Corte d’appello di Trento a mani dell’impiegato addetto all’Ufficio legale della sede di Trento dell’Istituto, sarebbe decorso, alla data della notifica del ricorso per cassazione, il termine cd. breve previsto dall’art. 325 c.p.c. In tale ufficio, infatti, sarebbe stato in forza il solo avvocato O.M. che aveva difeso l’Inps in entrambi i gradi del merito.

2. E’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 326 c.p.c., comma 1, ricollega la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività accelerativa e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c. Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (ex plurimis, Cass., 27 aprile 2010, n. 10026; v. pure Cass. S.U. n. 13 giugno 2011, n. 12898; Cass., 21 febbraio 2013, n. 4384; da ultimo, Cass. ord., 24 settembre 2014, n. 20523; Cass., ord. 13 luglio 2015, n. 14602).

3. Dalle stesse indicazioni che reca la sentenza impugnata, confermate dal contro ricorrente, è dato riscontrare che: l’Inps era costituito in quel giudizio con l’avvocato O.M. ed era elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale della sede provinciale in Trento; la sentenza di secondo grado è stata notificata all’Inps in persona del legale rappresentante p.t. presso l’Ufficio legale della sede provinciale di Trento. L’atto è stato consegnato ad un addetto allo studio. Tale notifica, ricevuta da un dipendente, era dunque carente dell’indicazione del procuratore presso cui era domiciliato l’Inps in secondo grado e, come tale, era inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., in relazione agli artt. 285 e 170 c.p.c.

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 21 e 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego – nella versione introdotta con la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Inps n. 593 dell’11 aprile 1996 – nonchè della L. n. 153 del 1969, art. 11 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

5. Nella sostanza, l’Inps, dopo aver richiamato i contenuti della regolamentazione del sistema di calcolo della pensione generale obbligatoria ai fini del computo dell’importo della pensione integrativa, seguiti alla introduzione della L. n. 724 del 1994, art. 15, commi 3, 4 e 5 critica la sentenza della Corte d’appello di Trento in quanto la stessa avrebbe interpretato la disposizione contenuta nell’art. 21, comma 3 del Regolamento interno sopra citato a prescindere dal contenuto della modifica del regolamento disposta dalla delibera del consiglio di amministrazione n. 593/1996, derivata dalla innovazione legislativa citata. Tale nuovo dato normativo, unito alla necessità di rispettare il limite massimo di contribuzione rilevante di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 11 avrebbe determinato la correttezza delle modalità di calcolo del complessivo trattamento pensionistico seguite dall’Istituto. Pertanto, il precedente di questa Corte n. 10013 del 1990 non poteva essere utilmente invocato perchè non più attuale e, comunque, riferito a diversa fattispecie.

6. Il motivo è infondato. Occorre premettere che la fattispecie in esame, in quanto riferita ad un ex dipendente dell’Inps il cui rapporto di lavoro con l’istituto si è svolto dal 1.9.1961 al 29.6.1997, va inquadrata nel contesto normativo sussistente all’epoca dei fatti ed oggetto di successive modifiche qui non rilevanti.

7. La questione prospettata investe, nel contesto temporale sopra indicato, il tema dei rapporti tra trattamento pensionistico generale obbligatorio e trattamento erogato dal Fondo integrativo per i dipendenti dell’INPS nel più generale contesto della materia dei Fondi integrativi del cd. parastato e della formazione del sistema della previdenza complementare nell’impiego pubblico.

8. In concreto, la pretesa azionata dal pensionato consiste nella richiesta di ottenere il riconoscimento di una più elevata quota esclusiva della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria. Infatti, attraverso tale maggiore quantificazione, il pensionato mira a far sì che sia maggiore la quota da sottrarre all’importo della pensione a.g.o sulla quale calcolare l’importo della pensione integrativa che, comunque, soggiace al limite di tanti quarantesimi dell’ultima retribuzione spettante per quanti sono gli anni di servizio utile sino ad un massimo di quaranta (art. 27, comma 1 Reg. cit.). In altri termini, attraverso la maggiore quantificazione della quota esclusiva della pensione a.g.o. si accresce la quota sottratta dalla pensione a.g.o. e si accresce l’importo della pensione integrativa nei limiti di cui sopra, seppure ai soli fini del calcolo del complessivo trattamento.

9. Ad avviso del ricorrente, per quanto appare dalla articolata rappresentazione del motivo di ricorso, il contenuto dell’art. 21, comma 3 del Regolamento dell’Istituto sarebbe, di fatto, stato superato ed implicitamente modificato proprio nel sistema di calcolo della cd. quota “esclusiva” dalla successiva disciplina del trattamento pensionistico derivante dall’a.g.o., recepita dall’Istituto con propri atti interni.

10. L’esame delle questioni va preceduto da una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

In generale, come ha sottolineato la dottrina, anche il Fondo dei dipendenti dell’INPS, al pari degli altri diffusi soprattutto nel settore del c.d. parastato di cui alla L. n. 70 del 1975, si caratterizzava per alcuni elementi peculiari ed in particolare:

– nel mancare per lo più di personalità giuridica, con evidenza meramente contabile nei bilanci periodici generali dell’ente interessato;

– nella previsione della iscrizione al Fondo in via obbligatoria ed automatica e per effetto della stessa acquisizione dello status di pubblico dipendente, non essendo consentita la possibilità di recesso dell’iscritto;

– nel finanziamento complessivo, costituito non solo da una ripartizione dell’obbligo contributivo fra i dipendenti e l’ente pubblico, ma anche dal reddito netto dei fondi impiegati e da eventuali altre entrate.

11. Tali Fondi, inoltre, hanno assunto eminente carattere integrativo, essendo le relative prestazioni finalizzate a determinare un beneficio aggiuntivo rispetto a quello assicurato dalla assicurazione generale obbligatoria, ma non oltre un importo che, sommato a quest’ultimo, sia pari al cento per cento della retribuzione in godimento all’atto in cui l’interessato è cessato dal servizio.

12. Data l’epoca in cui ebbe inizio il rapporto di lavoro intercorso tra l’ A. e l’INPS, va fatta applicazione della L. n. 70 del 1975, in vigore dal 3 aprile 1975. L’art. 14 di tale legge, dopo aver annunciato al comma 1 il successivo riordino con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella medesima legge (tra cui l’Inps), ha previsto che, nelle more, il trattamento stesso fosse disciplinato dalla legge sull’assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedevano trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportavano la esclusione o l’esonero dall’assicurazione stessa. Inoltre, il secondo comma ha disposto che i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti fossero conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.

13. A tale assetto normativo, chiaramente qualificato dalla L. n. 70 del 1975 quale temporaneo e limitato ai dipendenti in essere al momento di entrata in vigore della legge medesima, si è successivamente sovrapposto il complesso di norme relativo alla disciplina dei fondi complementari di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993. In particolare, il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 9 ha abrogato la L. n. 70 del 1975, art. 14 disponendo che i dipendenti assunti dagli enti del parastato successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima potessero chiedere di essere iscritti al Fondo integrativo costituito presso l’Ente di appartenenza, con facoltà di versare i contributi di riscatto per i periodi pregressi.

14. E’, dunque, chiaro l’intento del legislatore di mantenere in vita il Fondo e le sue regole. Questa Corte di cassazione ha già in materia tributaria affermato il principio secondo cui il D.Lgs. n. 124 del 1993 – concernente la disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, attraverso la previsione del citato art. 18 – ha realizzato l’effetto di impedire lo scioglimento di detti fondi integrativi e il loro assorbimento nelle nuove forme pensionistiche complementari e ne ha assicurato invece la sopravvivenza, con ammissione al relativo ordinamento di tutti i dipendenti degli enti. Alla luce delle richiamate disposizioni, secondo questa Corte, deve ritenersi che anche i fondi integrativi già istituiti dagli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, siano soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 124 del 1993 (Cass. sen. n. 26533/2016; 3867/2009; 6839/2000).

15. Il citato D.Lgs. n. 124 del 1993 è stato poi modificato ed integrato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335. Con la riforma del 1995, già operativa alla data in cui l’ A. fu collocato a riposo (1.7.1997), il legislatore ha escluso che i Fondi (senza eccezione di sorta) potessero continuare a svolgere la funzione “sostitutiva” del trattamento pensionistico a carico dell’a.g.o. e ha lasciato ad essi la sola funzione “integrativa” dello stesso, che per essere tale necessariamente postula che l’istante sia in atto già fruitore di pensione. Di detta riforma ha preso atto da tempo la giurisprudenza del giudice amministrativo enunciando la regola per cui, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 5 il trattamento integrativo di quello obbligatorio, previsto dai Regolamenti di previdenza dei dipendenti dell’INAIL e dell’INPS, spetta solo “in caso di maturazione da parte del dipendente del diritto alla pensione dell’assicurazione obbligatoria” (Tar Lazio, Roma, sez. 3, 24 luglio 2003, n. 6647; Tar Sicilia, Palermo, sez. 1, 2 maggio 2002, n. 1083; Tar Liguria, sez. 2, 29 gennaio 1998, n. 20). Negli stessi termini ha concluso anche la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 25 maggio 2009, n. 1199; Cass., sez. 5, 8 aprile 2009, n. 8504), per la quale il divieto di percepire la pensione integrativa prima della maturazione della pensione a carico dell’a.g.o., introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15 si applica dal 31 agosto 1995; nè tale divieto si espone a censure di incostituzionalità, essendo conforme ai principi costituzionali, come affermato dal giudice delle leggi con le ordinanze 28 luglio 2000, n. 393 e 27 luglio 2001, n. 319, la prima dichiarativa della manifesta inammissibilità e la seconda della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del cit. D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 8-quinquies dedotta con riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 Cost.

16. Si segnala, infine, che la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59 ha introdotto per i fondi in questione una serie di vincoli con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1998, dunque non riferibili alla presente fattispecie.

17. Infine, con la L. n. 144 del 1999, art. 74 a decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti del cd. parastato sono stati soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

18. Dall’esame del quadro normativo sopra ricordato e dei suoi contenuti più significativi ai fini della presente controversia, deve trarsi la conclusione che dalle innovazioni normative sulla previdenza complementare del parastato e da quelle sulla specifica previdenza complementare dei dipendenti dell’INPS, almeno sino alla data del collocamento in quiescenza di A.P.F., non si colgono modifiche in punto di meccanismo di calcolo contenuto nell’art. 21, comma 3 del Regolamento interno, ai fini della determinazione della parte di pensione a.g.o. non soggetta ad assorbimento nel trattamento complessivo erogato dal Fondo di previdenza del personale INPS.

19. Infatti, non può condividersi l’assunto dell’Istituto secondo cui la necessità di obliterare la quota di esclusiva ex art. 21, comma 3, riferita alla contribuzione versata in proprio ed a quella diversa da quella derivante dal rapporto di dipendenza con l’INPS, deriverebbe dalla modifica apportata all’art. 21, comma 1 e art. 27, commi 3 e 4 Regolamento interno ad opera della Delib. del Consiglio di amministrazione dell’Inps n. 593 del 1996, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 724 del 1994 e dell’art. 39, comma 1 del c.c.n.l 1995.

20. Dalla lettura della stessa circolare n. 171/1996, richiamata dall’Istituto, infatti, si evince che tale complesso normativo nella sostanza ha realizzato un nuovo sistema di calcolo del trattamento integrativo fondato su un nuovo differenziale a.g.o/fondo.

21. In particolare, tale differenziale risulta impostato sul confronto anzichè di tutte le voci retributive dell’a.g.o, sulle sole voci omogenee cioè comuni sia all’a.g.o che al Fondo. Inoltre, si è fissata la garanzia di un trattamento integrativo minimo fissato in una certa misura, minima e massima, della retribuzione.

22. Questi interventi, a ben vedere, non incidono sulla disciplina della “quota di esclusiva” della contribuzione, diversa da quella relativa al rapporto di lavoro con l’INPS, che l’art. 21, comma 3 del Regolamento interno richiede non venga assoggettata al meccanismo dell’assorbimento con la pensione integrativa.

23. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche esaminando le modifiche intercorse sulla disciplina del trattamento generale obbligatorio nell’arco temporale di riferimento. Infatti, non trova alcun fondamento di diritto positivo l’affermazione, posta dal ricorrente come presupposto della propria ricostruzione, secondo la quale per cogliere l’obiettivo del trattamento integrativo calcolato in modo da raggiungere una pensione complessiva pari a quaranta quarantesimi dell’ultima retribuzione dovrebbe farsi necessariamente riferimento alla contribuzione obbligatoria versata durante il rapporto di lavoro intercorso con l’INPS perchè sarebbe tale rapporto a far scattare il contemporaneo obbligo di iscrizione all’assicurazione obbligatoria ed a quella integrativa. Allo stesso modo, non ha base normativa l’altra affermazione secondo cui nel caso di superamento delle 2080 settimane di contribuzione in a.g.o per il calcolo della pensione integrativa spettante si dovrebbe procedere necessariamente alla contrazione delle settimane contributive esclusive dopo aver considerato per intero l’anzianità contributiva corrispondente al periodo di tempo lavorato presso l’INPS.

24. Invero, le regole relative alla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria devono trovare applicazione attraverso il rinvio che alle stesse fa il Regolamento interno del Fondo dei dipendenti INPS, in quanto questo è il disposto della L. n. 75 del 1970, art. 14.

25. Continua, quindi, ad essere rilevante oltre che pienamente condivisibile quanto espresso in tempi ormai lontani dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10013/1990, richiamata dalla sentenza impugnata.

26. In particolare, dato atto che nella presente fattispecie per effetto delle vicende processuali pregresse svoltesi dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato – si è determinato il giudicato interno in ordine alla questione di giurisdizione, questa Corte rileva che la disciplina relativa al meccanismo di calcolo del complessivo trattamento pensionistico spettante all’odierno contro ricorrente va individuata, ratione temporis, nella L. n. 70 del 1975, art. 14, 2 facendo applicazione, oltre che delle regole generali relative all’assicurazione generale obbligatoria, anche del Regolamento Interno e segnatamente degli artt. 27 e 21.

27. Questa Corte ha, in particolare, affermato che il citato Regolamento risulta deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS il 12 giugno 1970 in forza della potestà ad esso attribuita dalla legge (v. R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 14, n. 9), è stato approvato con decreto interministeriale del 22 febbraio 1971 e contiene la disciplina specifica del trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego dell’Istituto, ad integrazione della normativa generale sull’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (applicabile anche nei confronti di detto personale). Tale Regolamento, per la sua natura e funzione, s’inquadra nel sistema delle fonti secondarie di produzione giuridica, sicchè l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, delle disposizioni in esso contenuto è denunciabile con ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3).

28. Come si è spiegato in precedenza, come già affermato da questa Corte con la citata sentenza n. 10013/1990, l’art. 21 del Regolamento int. detta criteri generali per il computo della pensione integrativa erogata dal Fondo di previdenza e di quella a carico dell’a.g.o., ai fini della concreta realizzazione del diritto dell’impiegato al “trattamento pensionistico complessivo” stabilito dall’art. 27; la norma non contempla specificamente come vada calcolata la pensione dell’assicurazione obbligatoria, facendo implicito rinvio alle regole generali. E’ vero, però, che l’art. 21, comma 3 dispone la netta la scissione in due quote distinte della pensione dell’assicurazione obbligatoria, una della quali soltanto destinata ad essere assorbita nel trattamento complessivo assicurato dal Fondo. Ciò ha conferito carattere di intangibilità all’altra quota – quella “esclusiva” derivante da contribuzione “sostenuta in proprio” dal dipendente ed al di fuori del rapporto d’impiego con l’INPS. Ed è questa la ragione di fondo per la quale la quota esclusiva non è coinvolta nel meccanismo di graduale assorbimento della pensione dell’assicurazione obbligatoria nel suddetto trattamento complessivo.

29. Sia il testo che la ratio dell’art. 21, comma 3 del Regolamento interno nonchè la complessiva finalità che l’intero assetto delle norme di settore sopra ampiamente richiamate ha inteso attribuire al trattamento integrativo erogato dal Fondo in esame smentiscono il sistema di calcolo propugnato dall’INPS.

a. Dunque, il trattamento complessivo spettante all’ A. correttamente è stato calcolato dalla Corte di merito sulla base dei seguenti criteri: a) la pensione a.g.o. va determinata secondo la normativa generale sulla base di tutta la contribuzione versata, ma poichè occorre rispettare la disposizione contenuta nell’art. 21, comma 3 del Regolamento Int. – se è vero che le norme generali a.g.o. stabiliscono che la riduzione delle settimane eccedenti le 2080 venga effettuata sulla quota A (maturata sino al 31.12.1992) o sulla quota B (anzianità maturata dal 31.12.1992 in poi) a seconda dell’importo della retribuzione media determinata in modo da garantire il trattamento pensionistico più favorevole (circolare INPS n. 153/1993) – tale valutazione deve tenere conto del concreto atteggiarsi delle regole di funzionamento della pensione integrativa e l’eventuale abbattimento delle settimane eccedenti il massimo dovrà operarsi sulla contribuzione non incidente per la determinazione della quota esclusiva; b)la pensione integrativa va calcolata ai sensi degli artt. 21 e 27 del Regolamento interno e cioè deve essere individuata una quota di pensione a.g.o. che può essere assorbita dalla pensione integrativa mentre altra quota della pensione a.g.o non può essere assorbita dal Fondo ed è per questo denominata ” esclusiva”: essa è tale in quanto deriva da contribuzione versata in proprio o da soggetti diversi dall’INPS e poichè non può essere assorbita; c) vi sarà pure una quota di pensione a.g.o., non omogenea e derivante dai versamenti effettuati dall’INPS nella sola gestione a.g.o e non anche sul Fondo. Tale quota dovrà essere corrisposta perchè la L. n. 724 del 1994 ed in coerenza con essa la Delib. consiglio di amministrazione n. 593 del 1996 perseguono l’effetto della massimizzazione della natura integrativa del trattamento.

30. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, A.P.F. censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5 per motivazione contraddittoria in ordine alla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Secondo il contro ricorrente, infatti, la Corte territoriale sarebbe incorsa in contraddizione negando tale pretesa ed al contempo riconoscendo l’infondatezza della tesi difensiva sostenuta dall’INPS perchè fondata su interpretazione in violazione delle stesse circolari dell’Istituto.

31. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato il principio, cui va data convinta continuità, secondo cui la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell’infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza. L’accertamento relativo è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (Cass. 1995 n. 2475; 1619/1998; 73/2003; 327/2010).

32. Nel caso di specie la Corte d’appello ha idoneamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter ravvisare il presupposto soggettivo della mala fede o della colpa grave in presenza di una fattispecie dai contenuti normativi complessi e variegati e ciò ha rilevato proprio dopo aver proceduto alla disamina del complesso quadro normativo al cui interno si colloca la fattispecie concreta. E’ stata proprio la complessità del procedimento interpretativo anche delle proprie circolari, dunque, che ha determinato l’erronea applicazione delle stesse da parte dell’Istituto, senza che in ciò possa ravvisarsi alcuna consapevole od inescusabile volontà di resistere in giudizio nonostante la piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie ragioni.

33. La reciproca soccombenza di entrambe le parti determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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