Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8268 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso, iscritto al n.8319-2020, per regolamento di competenza

avverso l’ordinanza n. R.G. 860/2018 del TRIBUNALE di PADOVA,

depositata il 21/01/2020;

proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANDRETTO LUCA, DINDO STEFANO;

– ricorrente –

contro

D.N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da

se stesso;

– resistente –

e contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LANA ANDREA;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO

MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELENTANO CARMELO che, visto

l’art. 380-ter c.p.c.. chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, accolga il ricorso e per l’effetto annulli l’ordinanza

di sospensione del processo pronunciata dal Tribunale di Padova.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. N.F. ha citato innanzi al Tribunale di Padova l’avvocato D.N.R., chiedendo di accertare il suo grave inadempimento all’obbligazione di difenderlo con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, per non avere sollevato tempestivamente eccezione di prescrizione nell’ambito di un giudizio civile iscritto sempre presso il Tribunale di Padova, con conseguente risoluzione del contratto di patrocinio e condanna alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di compenso, oltre che alla condanna generica al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede. Il giudizio, nell’ambito del quale si era verificato il comportamento asseritamente negligente, era stato intentato dal Comune di San Giorgio in Bosco che aveva chiesto la condanna dei convenuti, fra i quali N., in via solidale al rimborso dei costi sostenuti per la bonifica di un’area, inquinata per lo stoccaggio illegittimo di rifiuti, nonchè al risarcimento del danno ambientale e ai danni connessi; il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza, con la quale il Tribunale di Padova, ritenuta la responsabilità di N.F. per l’attività compiuta dalla Faro s.r.l., lo condannava in solido con gli altri convenuti a rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione dei rifiuti, per la bonifica del sito, quantificati in Euro 1.047.477,88, nonchè a risarcire il danno subito, liquidato in Euro 47.494,10, e il danno non patrimoniale all’immagine, liquidato in ulteriori Euro 20.000; la decisione del Tribunale è stata impugnata da N.F. innanzi alla Corte d’appello di Venezia.

2. N. propone ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del 21 gennaio 2020 del Tribunale di Padova. Con l’ordinanza il Tribunale:

– ha rilevato che la terza chiamata Allianz S.p.A. ha chiesto in via preliminare di disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

– ha ritenuto che il fondamento del credito preteso dall’attore nel procedimento risiede nella dedotta responsabilità professionale del convenuto per la gestione del giudizio instaurato dal Comune di San Giorgio in Bosco, per cui si versa nell’ipotesi di sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c.;

– ha preso atto che nella memoria di replica nell’interesse dell’attore i difensori hanno scritto che, con sentenza n. 5537/2019, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello di N.F. nei confronti del Comune di San Giorgio in Bosco, ma mancava ogni documentazione relativa alla definitività di tale pronuncia;

– ha quindi sospeso il giudizio fino all’esito definitivo di quello incardinato davanti alla Corte d’appello di Venezia.

L’avvocato d.N.R. ha depositato “controricorso”.

Allianz S.p.A. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c., e inoltre memoria autorizzata ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è basato su un motivo, rubricato “insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c.”: secondo il ricorrente non sussistevano i presupposti per disporre la sospensione in quanto le parti della causa pendente in grado d’appello non coincidono con quelle del presente contenzioso; inoltre, ciò che N.F. ha chiesto al Tribunale di Padova di accertare ai sensi dell’art. 278 c.p.c. non è la concreta sussistenza del danno che si consoliderebbe in caso di conferma della sentenza n. 5537/2019 della Corte d’appello di Venezia e che dovrà in tal caso essere poi liquidato in separata sede processuale, ma piuttosto la negligenza commessa dall’avvocato De Nard e la conseguente risoluzione del contratto professionale.

Il ricorso deve essere accolto. A prescindere dai profili sottolineati dal ricorrente della diversità delle parti dei due processi e della sussistenza o meno di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, il giudice non poteva disporre la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Come hanno sottolineato le sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 10027/2012, “salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica e in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c. (il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado)”.

Il Tribunale di Padova, pertanto, non poteva sospendere il processo innanzi a sè pendente ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

2. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata e va disposta la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale di Padova, davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge; il Tribunale di Padova provvederà in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Padova, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA