Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8267 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso, iscritto al n. 36244-2019, per regolamento di competenza

avverso l’ordinanza n. R.G. 8859/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 25/10/2019, proposto da:

IT. MODA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BONI 20, rappresentata e

difesa dall’avvocato PULITO LORENZO;

– ricorrente –

contro

Y.J.;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIACALONE GIOVANNI che chiede

che codesta S.C., in camera di consiglio, rigetti il ricorso,

confermi la competenza territoriale del giudice adito (Tribunale di

Bologna) ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. La società It. Moda srl conveniva in giudizio Y.J., proponendo opposizione al decreto con il quale, su istanza del convenuto, le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 18.868,40, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce (capi di abbigliamento), eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e la sussistenza di vizi e difetti della merce venduta.

Il Tribunale di Bologna ha preliminarmente rilevato l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale sulla base del seguente iter argomentativo:

– la parte opposta aveva svolto la domanda richiedendo l’adempimento di obbligazioni di pagamento che trovavano la propria fonte in contratti per la fornitura di merce, pacificamente perfezionati verbalmente, nei quali le parti avevano raggiunto un accordo non solo sulla merce da acquistare, ma anche sul suo prezzo sicchè il credito aveva natura sicuramente liquida, mancando qualsiasi contestazione circa il quantum del corrispettivo richiesto dall’opposta con ricorso monitorio;

– trovava così applicazione il disposto di cui all’art. 1182 c.p.c., comma 3, per cui l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore; essendo il creditore domiciliato in Bologna, sussisteva dunque la competenza del Tribunale adito a norma dell’art. 20 c.p.c..

– era quindi non determinante il richiamo di parte opponente al principio enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 17989/2016, atteso che nella specie vi era il richiamo a un titolo di natura negoziale avente forma verbale e che, come noto, ai fini della competenza territoriale i presupposti della liquidità debbono essere accertati dal giudice, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, allo stato degli atti, come in effetti avvenuto nel caso di specie.

Il Tribunale ha poi rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo.

2. Avverso l’ordinanza la società It. Mode ricorre per regolamento facoltativo di competenza.

La società ricorrente ha depositato memoria.

La controparte non ha presentato difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’istanza di regolamento è articolata in un motivo che denuncia “violazione delle norme sulla competenza in relazione agli artt. 19,20 e 637 c.p.c., nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3 sotto il profilo dell’erroneo collegamento delle norme implicate, specie con riferimento al forum destinatae solutio-nis, alla mera sussistenza di ipotetici contratti verbali, in violazione del principio per cui rientrano nella previsione di cui all’art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare cioè sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato con un semplice calcolo aritmetico, senza che possa residuare alcun margine di discrezionalità, precisando che, in relazione a tali presupposti, alla domanda attorea non è consentito comunque dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l’ammontare del credito) privi di riscontro probatorio”.

Il motivo non può essere accolto. Ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3 e dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il foro competente a conoscere le controversie sorte riguardo l’adempimento dell’obbligazione è quello del creditore. Tale regola è messa in discussione dalla ricorrente in quanto la natura eminentemente verbale della pattuizione contrattuale escluderebbe la liquidità del credito, con la conseguente messa in discussione della competenza presso il foro del creditore. Di diverso avviso è stato il giudice dell’opposizione, secondo cui la forma scritta non assurge a criterio di qualificazione del credito quanto alla sua liquidità, ben potendo essa sussistere anche rispetto a un contratto perfezionatosi in forma verbale. Il giudice adito ha così rilevato la non decisività ai fini del caso di specie del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 17989/2016 (principio secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3 sono, agli effetti della mora ex se e del forum destinatae solu-tionis, esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali).

D’altro canto, atteso che l’obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo di una vendita – come ha rilevato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – assume rilievo, in assenza dell’allegazione di una specifica pattuizione, e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui all’ art. 1498 c.c., u.c., che dispone che in tal caso il pagamento si effettua al domicilio del venditore, norma che secondo la giurisprudenza di questa Corte opera anche ai fini della competenza per territorio ai sensi dell’art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso e inequivoco patto contrario delle parti (v. Cass. 32692/2019, Cass. 19920/2012 e Cass. 8562/1996).

2. L’individuazione della competenza compiuta dal Tribunale di Bologna è pertanto corretta e conseguentemente deve essere rigettato il ricorso, confermandosi la competenza territoriale del giudice adito.

Nulla si dispone in punto spese, non essendosi la controparte difesa nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna davanti al quale rimette le parti nei termini di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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