Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8267 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. II, 07/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Bonaccorsi Domenico di Patti,

presso lo studio del quale in Roma, via Vittoria Colonna n. 32, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in

persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 3322/05,

depositata in data 25 gennaio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25 gennaio 2005, il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da S.L. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), priva degli estremi della notifica, con ricorso depositato il 3 settembre 2004.

Il Giudice di pace, dopo aver ricordato che, a sostegno dell’opposizione, il S. aveva dedotto l’irritualità della notifica al civico (OMISSIS) anzichè al civico (OMISSIS), ove egli era residente, nonchè la omessa notifica al destinatario e l’omesso invio della raccomandata ex art. 139 cod. proc. civ., riteneva, quanto alla irregolarità della notifica della cartella, che la stessa fosse stata sanata dal raggiungimento dello scopo; ove poi la notifica fosse stata fatta ex art. 139 cod. proc. civ., con consegna al portiere, la stessa si doveva considerare come avvenuta, rappresentando la successiva raccomandata soltanto un elemento integrativo, ma non costitutivo. Il Giudice rilevava poi che non era noto se il verbale non fosse stato notificato o se la notificazione dello stesso fosse irrituale; osservava, peraltro, che la cartella era stata “depositata in forma incompleta di quattro pagine mentre era invece composta di sette, di cui due di bollettini ed una del verbale di accertamento notificato, che l’Esattoria allega alle cartelle”.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre S.L. sulla base di tre motivi; l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Attivatasi la procedura per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., con ordinanza depositata in data 3 ottobre 2008, n. 24551, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, dopo aver ricordato che l’opposizione avverso la cartella esattoriale era fondata su tre motivi – 1) prescrizione del diritto a riscuotere la somma L. n. 689 del 1981, ex art. 28; 2) mancata o irrituale notifica del verbale di contravvenzione e conseguente decadenza dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria; 3) illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e per irregolarità della notifica, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Giudice di pace avrebbe disatteso l’eccezione di prescrizione, che risultava fondata, poichè il verbale oggetto del ruolo risaliva al 26 luglio 1999, mentre la cartella di pagamento era stata notificata il 28 luglio 2004, e l’amministrazione non aveva fornito la prova di validi atti interruttivi della prescrizione.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e vizio di motivazione.

Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di pace, al ricorso in opposizione era stata allegata la cartella esattoriale, composta di cinque, e non di quattro pagine come sostenuto in sentenza, non avendo egli depositato i due fogli contenenti i bollettini di pagamento; peraltro, la pagina n. 5, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, aveva ad oggetto le informazioni relative alla proposizione del ricorso e non anche il verbale oggetto del ruolo, che non era affatto stato allegato dal concessionario alla cartella.

Mancava quindi la prova dell’avvenuta notifica del verbale entro il termine di 150 giorni, con conseguente estinzione dell’obbligo di pagare la somma dovuta per l’infrazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., artt. 115, 116 e 118 cod. proc. civ., e della L. n. 689 del 1981, art. 23 nonchè vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

Il Giudice di pace avrebbe errato non solo nel ritenere che la cartella fosse stata prodotta in forma incompleta, ma anche a presumere che la pagina mancante fosse costituita dal verbale oggetto della cartella di pagamento. In tal modo, è stata data per scontata una circostanza del tutto sfornita di prova, il cui onere incombeva sull’amministrazione, e cioè che il verbale di contestazione fosse stato notificato tempestivamente.

Il secondo e il terzo motivo, all’esame dei quali occorre procedere congiuntamente, per ragioni di connessione, e con priorità rispetto al primo motivo, dal momento che si riferiscono alle censure con le quali, nel giudizio di opposizione, era stata dedotta la mancata notifica dei verbali oggetto della cartella esattoriale, dandosi così luogo ad un’opposizione recuperatoria, sono fondati.

Risulta invero evidente l’errore nel quale è incorso il Giudice di pace nel rigettare l’opposizione a cartella esattoriale pur affermando che non era noto “se il verbale non sia stato notificato o se la notifica sia irritale”. Invero, in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della tempestiva notificazione del verbale stesso incombe all’ente dal quale dipende l’organo accertatore. In difetto, il Giudice del merito non può adottare una decisione, quale quella qui impugnata, nella quale si respinge l’opposizione alla cartella pur in mancanza di prova dell’avvenuta notificazione del verbale.

Nè il Giudice di pace poteva desumere l’esistenza della notificazione del verbale dalla rilevata produzione, da parte dell’opponente, di una copia incompleta della cartella esattoriale, supponendo che il foglio mancante fosse proprio il verbale notificato, trattandosi di operazione interpretativa che finisce con il fare carico all’opponente dell’onere di fornire la prova della mancata notificazione del verbale, laddove proprio l’avvenuta notificazione del verbale – unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione – costituisce requisito indefettibile perchè il verbale acquisisca l’efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.

In conclusione, il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno accolti, con assorbimento del terzo e con cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma per nuovo esame della opposizione a cartella esattoriale proposta dal ricorrente. Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA