Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8266 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. II, 07/04/2010, (ud. 03/07/2009, dep. 07/04/2010), n.8266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27054-2004 proposto da:

C.A., C.R., quali eredi di CO.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

22, presso lo studio dell’avvocato PICONE ALFONSO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BARDI PAOLA;

– ricorrenti –

contro

CO.AN., C.M.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CASSIDORO 9, presso lo studio dell’avvocato

NUZZO MARIO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GABRIELLI GIOVANNI, VITUCCI PAOLO;

– controricorrenti –

e contro

C.C., C.D.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 599/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 08/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Francesco PICONE, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BARDI Paola, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NUZZO Mario, difensore delle resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Co.Al. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trieste la sorella C.E. e le nipoti C. A. e M.C., figlie del fratello C.A..

Espose di essere erede assieme a costoro e agli altri suoi fratelli, G. e I., del padre a., deceduto nel (OMISSIS), e che l’asse relitto si era concentrato su di un immobile sito in (OMISSIS). Dalla comunione erano usciti I. e G., e dunque compartecipi ad essa erano rimasti egli stesso, C.A. ed E.. Quest’ultima, con atto del (OMISSIS), aveva venduto alle sue nipoti An. e M.C. la nuda proprietà dell’immobile, pari a due sesti dell’intero. La stessa venditrice aveva, però, omesso di esperire le procedure per consentire all’attore di esercitare la prelazione ai sensi dell’art. 732 c.c..

Egli, perciò, intendeva esercitare il diritto di retratto. Ciò premesso, il C. svolse la conseguente domanda nei confronti delle due nipoti acquirenti, offrendo loro la somma pagata quale indicata nell’atto di acquisto del (OMISSIS). Nei confronti della sorella E., l’attore svolse invece domanda subordinata – per il caso di mancato accoglimento di quella principale di retratto – di condanna al risarcimento dei danni.

Le convenute si opposero alle domande attoree, deducendo che il C. non sarebbe stato più coerede, avendo venduto in data (OMISSIS) la propria quota di comproprietà dell’immobile in questione ad E. e a C.C.A. dietro pagamento di L. settanta milioni, e che sarebbe mancato, nella specie, il presupposto del diritto di prelazione, essendosi la comunione ridotta alla contitolarità di un unico bene.

Con riguardo a tale rilievo, l’attore produsse detto contratto di vendita, contenente in calce una dichiarazione datata 1 luglio 1987, asseritamente sottoscritta da E., in cui costei affermava che la vendita era stata simulata e si impegnava a restituire la quota acquisita senza pagamento del valore corrispondente da parte di Al.. La scrittura era contenuta in un foglio in fotocopia costituente la seconda facciata dell’ultimo foglio del contratto del (OMISSIS). In corso di causa la scrittura venne depositata nuovamente dall’attore sempre in fotocopia, ma recante in calce una certificazione a firma di un notaio in data (OMISSIS), nella quale si leggeva che la fotocopia era conforme ad altra copia, ad eccezione dell’ultimo foglio, che rappresentava l’originale di una dichiarazione apposta da C.E.. La stessa scrittura venne depositata per la terza volta dall’attore con in calce una nuova certificazione dello stesso notaio, datata (OMISSIS), riproducente, sia pure con espressioni parzialmente diverse, quanto si leggeva in quella datata (OMISSIS). Una ulteriore produzione sarebbe poi avvenuta in appello: produzioni tutte, codeste, oggetto di disconoscimento o non riconoscimento da parte delle convenute. Riassunta la causa, a seguito del decesso di E., nei confronti delle sue eredi, le predette An. e M. C., già in causa, e le loro sorelle C. e D., l’attore mutò la domanda, chiedendo che il retratto si disponesse per la piena proprietà dell’immobile, essendosi estinto per la morte di E. l’usufrutto dalla stessa goduto. Ulteriore domanda svolse l’attore contro le retrattate affinchè restituissero gli utili percepiti.

2. – Con sentenza depositata il 31 luglio 2001, il Tribunale adito respinse le domande del C., ritenendo non provata la simulazione della vendita del (OMISSIS) dedotta dall’attore, con conseguente esclusione della legittimazione dello stesso ai sensi dell’art. 732 c.c. per avere egli perduto la qualità di coerede in comunione a seguito dell’alienazione della propria quota.

Questi impugnò la decisione, che fu confermata dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza depositata l’8 settembre 2004. Il giudice di secondo grado, premesso che l’appellante aveva prodotto in appello un quarto documento contenente la controdichiarazione, e cioè l’atto originale sottoscritto da C.E. il (OMISSIS), la cui sottoscrizione le appellate non avevano dichiarato di non riconoscere, rilevò che, per l’esistenza della simulazione, se anche la controdichiarazione può essere posteriore all’atto simulato, l’accordo simulatorio deve essere coevo ad esso, ed ancora che la stessa controdeduzione, anche se proveniente da una sola delle parti, deve essere consegnata alle altre parti che hanno redatto l’atto simulato. Precisò ancora la Corte di merito che l’esame della esistenza della simulazione interessava solo per ciò che concerneva il rapporto tra l’attore e la convenuta C.E. (e successivamente le sue eredi), mentre Co.An. e M. C. erano tutelate dall’art. 1415 c.c. secondo il quale la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione (nella specie non avvenuta) della domanda di simulazione. Ciò posto, la Corte, con riferimento alla produzione del quarto documento, avvenuta nel corso della prima udienza di trattazione innanzi al collegio, rilevò che, una volta ammessa tale produzione, nonostante la tardività, il documento medesimo andava valutato ai fini della prova della simulazione. E, al riguardo, ritenne sussistenti nella specie i requisiti per l’esistenza della simulazione, e cioè il mancato disconoscimento del documento e la consegna dello stesso dalla firmataria al C., ma non il presupposto del diritto di prelazione, e cioè la esistenza di una comunione ereditaria, violata dall’atto di disposizione compiuto dalla erede E. a danno del coerede e a favore delle nipoti. Il C., al momento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non risultava coerede in comunione ma semplice acquirente della quota dell’immobile di cui si tratta per effetto dell’atto del (OMISSIS), con il quale aveva acquistato un terzo dell’immobile dai due all’epoca comproprietari. Dunque, non di comunione ereditaria si trattava, ma di comunione ordinaria, cui non si applicava l’art. 732 c.c..

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono C.A. e R., quali eredi di Co.Al., sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso Co.An. e M.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce “omessa e contraddittoria motivazione circa la qualità di titolare di quota ereditaria rivestita da Co.Al. al momento dell’atto impugnato – relazione tra la vendita simulata del (OMISSIS) e la retrocessicene del (OMISSIS) – violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 ss. cod. civ., art. 1325 cod. civ., art. 1418 cod. civ.”.

Avrebbe errato la Corte di merito nel dare per accertata la natura simulata della vendita del (OMISSIS) da Co.Al. ad E., ritenendo, però, reale la retrocessione del (OMISSIS) da E. ad Al., e traendone la conseguenza che, alla data della introduzione del giudizio, Co.Al. sarebbe stato titolare di una quota di comunione ordinaria. Secondo i ricorrenti, una volta ritenuta simulata la predetta vendita, si sarebbe potuto ipotizzare solo che la C. non fosse mai divenuta proprietaria della quota di Al., rimasto sempre unico titolare della stessa, con conseguente mancanza di alcun trasferimento reale, e configurabilità come vendita a non domino dell’atto del (OMISSIS);

ovvero che la retrocessione della quota avvenuta nel (OMISSIS) fosse stata attuativa della simulazione del (OMISSIS). In entrambi i casi, lo status ereditario della comunione non sarebbe venuto meno.

2.1. – La censura è fondata nei sensi appresso specificati.

2.2. – La Corte di merito, dopo aver sostenuto la natura di atto simulato della vendita del (OMISSIS), relativa alla quota di comproprietà dell’immobile di cui si tratta, contraddittoriamente ha fatto riferimento ad un ritrasferimento di detta quota da E. ad Co.Al., senza considerare che la riconosciuta simulazione avrebbe dovuto produrre l’effetto della permanenza in capo a quest’ultimo della titolarità della quota di comunione ereditaria, mentre non sarebbe stato configurabile l’acquisto, attraverso l’atto del (OMISSIS), di una quota di comunione ordinaria.

Orbene, l’inquadramento della predetta quota come di comunione ordinaria ovvero ereditaria assume rilievo decisivo in ordine alla possibilità o meno di configurare, nella specie, la titolarità in capo ad Co.Al. del diritto di esercitare la prelazione ereditaria ai sensi dell’art. 732 cod. civ.. A tal fine, deve essere chiarita la natura dell’atto del (OMISSIS): indagine, codesta, che passa necessariamente attraverso la soluzione della questione della natura dell’atto del (OMISSIS).

3. – L’accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe l’esame degli altri, con il primo dei quali si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1415 ss. cod. civ., nonchè la falsa e contraddittoria applicazione del nesso tra gli artt. 1414 ss e 732 cod. civ., e omessa valutazione delle preclusioni maturate ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che le aventi causa da C.E. nell’atto del (OMISSIS) fossero terze rispetto alle operazioni simulate del (OMISSIS), e che, pertanto, la simulazione non potesse essere opposta alle stesse, ai sensi dell’art. 1415 cod. civ.; mentre con il secondo si lamenta contraddittoria ed omessa motivazione sulla domanda di risarcimento dei danni, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 732 cod. civ. per la negazione, contenuta nella sentenza impugnata, della responsabilità del titolare di quota ereditaria che ha venduto ad estranei senza rispettare le condizioni previste dall’invocato art. 732 cod. civ..

4. – Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene designato in altra sezione della Corte d’appello di Trieste, cui viene altresì demandato il regolamento delle spese del giudizio, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del superamento della contraddizione, sopra evidenziata, tra il ritenere simulato l’atto del (OMISSIS) di vendita della quota ereditaria sul bene in questione da Co.Al. a C.E. e C.A. e il considerare, nel contempo, titolare lo stesso Al. di una quota di comunione ordinaria sul bene stesso, siccome a lui ritrasferito per effetto dell’atto del (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 3 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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