Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8265 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31923-2019 proposto da:

S.A., L.A., elettivamente domiciliate in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentate e difese da se stesse;

– ricorrenti –

contro

F.L.;

– intimato –

per regolamento di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza della

CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO che conclude

alla luce delle considerazioni che precedono, per la infondatezza

della richiesta di regolamento di competenza di ufficio, chiedendo

conseguentemente che la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 45

c.p.c. e art. 47 c.p.c., comma 4, voglia dichiarare che la Corte di

appello di Reggio Calabria è giudice competente la trattazione del

procedimento indicato in epigrafe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 17 ottobre 2019, propone d’ufficio istanza per il regolamento di competenza relativamente al provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che con riferimento al ricorso proposto da L.A. e S.A. al fine di ottenere il pagamento di onorari e di competenze professionali nei confronti del loro assistito, Lo. Fr., che avevano difeso nella causa civile introdotta ai sensi dell’art. 710 c.p.c. dinanzi al predetto Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, nonchè nella fase del reclamo dinanzi alla Corte di appello, aveva declinato la propria competenza in favore della Corte di appello reggina, ritenendola giudice funzionalmente competente a conoscere della pretesa delle due professioniste quale ultimo giudice adito. La corte di merito ritiene che la controversia vada incardinata avanti al Tribunale del luogo indicato dal comma 3 dell’art. 637 c.p.c. per essere il resistente/convenuto qualificabile quale consumatore, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a).

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni, presentate nel senso del rigetto del ricorso, ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– l’istanza di regolamento deve essere respinta alla luce della recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 19 febbraio 2020 n. 4247), che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 16, lett. a), ove il professionista, agendo ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.

Si tratta peraltro di un orientamento già formatosi nel vigore della speciale procedura di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, che, in base alla valorizzazione dell’uso della forma verbale “deve” – presente nell’art. 28 dell’epoca – è pervenuto a configurare come funzionale ed inderogabile la competenza del Capo dell’ufficio giudiziario adito per i vari gradi o le varie fasi del processo (così Cass. Sez. Un. 4247/2020, cit., che richiama Cass. 14 aprile 1983, n. 2613; Cass. 6 marzo 1991 n. 2347; Cass. 24 marzo 1992 n. 3620; Cass. 27 gennaio 1995 n. 993; Cass. 12 settembre 1995 n. 9628; Cass. Sez. Un. 23 marzo 1999 n. 182; Cass. 23 ottobre 2001 n. 13001; Cass. 16 luglio 2002 n. 10293; Cass. 6 dicembre 2013 n. 27402).

Deve così dichiararsi la competenza funzionale della Corte di appello di Reggio Calabria a decidere sulla domanda delle Avvocate L. e S. avente ad oggetto la liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta in favore del convenuto, F.L..

Del resto la tipologia delle azioni esperibili dal professionista per il recupero dei propri compensi contempla, sulla base della normativa vigente, due possibili strumenti alternativi rappresentati dal ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., e dal ricorso ex art. 702-bis c.p.c., secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

I dubbi sollevati nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di lite sono stati superati da numerosi pronunciamenti di questa Corte (fra i molti, Cass. n. 4002 del 2016; Cass. n. 12411 del 2017) e da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 4485 del 2018), cui questa corte intende dare continuità anche sotto il profilo specifico interessato dalla fattispecie in esame.

Tali statuizioni vanno dunque ribadite, con la conseguenza che la pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria – ispirata all’analisi della novellazione del 2011 – debba essere confermata, spettando in ogni caso alla Corte di appello di Reggio Calabria quale giudice di ultima istanza.

Va pertanto dichiarata la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria avanti alla quale vanno rimesse le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria dinanzi alla quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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