Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8265 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 22/03/2019), n.8265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1948-2018 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso MICHELE GALLO CARRABBA;

– ricorrente –

contro

ISLAND REFINANCING SRL, in persona del suo Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,

presso lo studio degli avvocati PAOLO e ANTONIO VOLTAGGIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati TITO MONTEROSSO, FABRIZIO

MORABITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1207/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.C. propone ricorso per cassazione (articolato in quattro motivi) nei confronti di Island Refinancing s.r.l., per la cassazione della sentenza n. 1207/2017 depositata dalla Corte d’Appello di Palermo in data 23 giugno 2017, non notificata, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dal M. avverso la sentenza di primo grado che definiva, rigettandola, l’opposizione all’esecuzione dallo stesso proposta, con la quale chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 1986 sulla base del quale veniva sottoposto ad esecuzione, denunciando l’usurarietà degli interessi, l’anatocismo, l’addebito non dovuto della commissione di massimo scoperto.

2. Resiste l’intimata con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo.

4. Il decreto di fissazione dell’adunanza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti costituite.

5.Le parti non hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Ritiene il collegiò che le conclusioni cui è pervenuto il relatore nel senso della improcedibilità del ricorso appaiano corrette, in quanto il ricorso per cassazione è stato notificato il 21 dicembre 2017 ed è stato spedito per posta all’indirizzo della cancelleria della Corte, ai fini della iscrizione a ruolo, come risulta dall’esame del fascicolo d’ufficio, solo in data 15 gennaio 2018, quindi ben oltre il termine di venti giorni, fissato ai fini della procedibilità del ricorso stesso dall’art. 369 c.p.c..

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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