Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8265 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14156-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO,

FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAMPERTICO 11,

presso lo studio dell’avvocato MASALA CECILIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASALA GIUSEPPE, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 6/2 007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 06/03/2007 R.G.N. 211/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di M.R. a percepire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per l’insolvenza del datore di lavoro, la somma di Euro 2.531,03 a titolo di t.f.r. maturato in relazione al rapporto di lavoro, cessato il (OMISSIS), con la s.r.l. SIE, dichiarata fallita il (OMISSIS). In particolare, la Corte di merito, nel respingere l’appello proposto dall’INPS, inteso a far valere la prescrizione del credito già eccepita in primo grado, ha rilevato che il diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia ha natura previdenziale e, perciò, sorge, non con la cessazione del rapporto lavorativo, ma con il maturare dei presupposti previsti dalla legge (L. n. 297 del 1982, art. 2; D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2), e quindi con il deposito dello stato passivo del fallimento, reso esecutivo da parte del giudice delegato, non potendo decorrere prima di tale momento alcun termine di prescrizione.

2. Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione con un unico motivo, cui il M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1273 e 1292 ss. c.c., art. 2948 c.c., n. 5 l’INPS domanda alla Corte, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., di affermare che il principio – già affermato dalle Sezioni unite, secondo cui l’obbligazione per il t.f.r. a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva e non previdenziale, comporta la prescrizione quinquennale a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente estinzione del relativo diritto del lavoratore.

2. Il motivo non è fondato.

Come questa Corte ha recentemente precisato, con orientamento ormai consolidato che supera il precedente indirizzo indicato dall’Istituto ricorrente e non richiede, perciò, la rimessione della questione alle Sezioni unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., il diritto alla prestazione del Fondo nasce, non in forza del rapporto di lavoro, ma a seguito del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell’ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata. E’ evidente quindi come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell’art. 2945 c.c. prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’INPS (in tal senso Cass. n. 3939, n. 23930 del 2004; n. 27917 del 2005; n. 4183, n. 14312 e n. 14715 del 2006, e altre conformi; in precedenza, in senso contrario, cfr, Cass. n. 4217 del 2003). D’altra parte, la natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo è stata ormai affermata dalla Corte con riguardo a diverse fattispecie, quali l’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e l’applicazione della decadenza sostanziale, nonchè la inapplicabilità del regime delle obbligazioni solidali in relazione alla obbligazione del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5663 del 2001).

Mette conto rilevare, inoltre, che la natura previdenziale dell’obbligazione del Fondo non contraddice la qualificazione della fattispecie, ripetuta nella giurisprudenza della Corte, anche a sezioni unite, in termini di accollo “ex lege”. La stessa giurisprudenza, infatti, più volte ha riconosciuto che il termine “accollo” non evoca tecnicamente l’istituto di cui all’art. 1275 c.c., ma esprime il significato complessivo dell’intento del legislatore, di accollare al Fondo un’obbligazione corrispondente, nel contenuto (determinato “per relationem”), a quella del datore di lavoro.

3. Il ricorso va quindi respinto essendo incontestato che, nella specie, il termine di prescrizione, con la decorrenza determinata alla stregua di tali principi, non si era compiuto.

4. L’Istituto, secondo soccombenza, va condannato alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 13,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Giuseppe Masala.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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