Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8264 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17794-2014 proposto da:

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SOC. COOP. P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR n. 19, presso lo STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO

& SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, FEDERICA PATERNO’, STEPHAN VALE, FRANCO TOFFOLETTO, ATTILIO

PAVONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ALTO ADIGE SUEDTIROL S.P.A., ora Agente della Riscossione

per le provincie di TRENTO E BOLZANO EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2014 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZ.

DIST. DI BOLZANO, depositata il 05/04/2014 R.G.N. 45/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Trento – Sezione staccata di Bolzano, con la sentenza n. 13 del 2014, ha in parte confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (resa in sede di opposizione a cartella intercorsa tra INPS e SCCI s.p.a. e la Banca popolare dell’Alto Adige s.c.a.r.l) che aveva, per quanto qui ancora di interesse, ritenuto: a) non spettante il beneficio della decontribuzione, ai sensi del D.L. n. 67 del 1997, art. 2 quanto ai premi aziendali corrisposti dalla Banca in base al contratto aziendale del 30 maggio 1997 per le aree professionali non dirigenziali, perchè non depositato presso l’Ufficio Tutela Sociale del lavoro, mentre sui premi corrisposti in base al contratto del 21 marzo 2002 tale beneficio spettava solo dal 10 giugno 2003, epoca di deposito del contratto; b) spettante integralmente il medesimo beneficio sui premi corrisposti in ragione del contratto aziendale del 16 maggio 1997;

quanto, poi al personale dirigenziale: a) non spettante alcun beneficio sulle somme erogate in ragione della Delib. Consiglio di amministrazione 14 maggio 2002 in quanto atto unilaterale; b) non spettante alcun beneficio ex L. n. 67 del 1977 sui premi previsti dal contratto aziendale del 10.3.2006, giacchè, per l’esercizio 2005, l’accordo risultava sottoscritto quando già era stato approvato il bilancio societario, per cui difettavano i presupposti della natura incerta della erogazione e della entità, al momento della pattuizione; infine, ritenuta infondata la pretesa di ridurre le sanzioni ai soli interessi legali L. n. 338 del 2000, ex art. 116, comma 15, il Tribunale aveva rideterminato l’importo dovuto in Euro 593.506,40;

ad avviso della Corte d’appello, adita dall’INPS in via principale e dalla Banca in via incidentale, ritenuto inappellabile il capo della sentenza che aveva disatteso l’opposizione agli atti esecutivi, il contenuto del D.L. n. 67 del 1997 e segnatamente dall’art. 2, comma 6, letto unitamente all’art. 12, comma 3, non poteva essere interpretato, come preteso dall’INPS, nel senso che la decontribuzione fosse riconosciuta solo a condizione che tutti i contratti aziendali di secondo livello fossero depositati presso l’Ufficio del lavoro, ma solo quelli aventi ad oggetto la previsione di erogazioni delle quali erano incerte la corresponsione e l’entità, che erano quelli citati dal comma 1 ed in tal senso deponeva anche il testo del D.L. n. 318 del 1996, art. 3, comma 1 e 2, conv. in L. n. 402 del 1996; inoltre, non poteva dedursi da tale impianto normativo alcuna definitiva decadenza scaturente dal tardivo deposito, come già ritenuto dal Tribunale ed in analogia con quanto ritenuto dalla Corte di legittimità in tema di contratti di riallineamento;

quanto, poi, alle doglianze mosse in relazione alla contrattazione relativa all’area dirigenziale, la Corte territoriale, accogliendo le doglianze dell’INPS appellante principale, ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado in ordine alla fruizione della decontribuzione quanto agli obblighi contributivi dovuti sino al mese di aprile 2002, mentre ha confermato l’obbligo di versamento integrale dei medesimi contributi da maggio a dicembre 2002; in ordine, poi, alla contribuzione dovuta per la contrattazione relativa all’area non dirigenziale, per la quale Inps e SCCI ritenevano non fruibile la decontribuzione in ragione del mancato deposito dei contratti di secondo livello, la sentenza ha rilevato che il contratto in parola (21 marzo 2002) sarebbe in realtà meramente ricognitivo di pattuizioni nazionali precedenti, per cui non doveva pretendersi il deposito e che non rilevasse la scadenza indicata al 31 dicembre 2003, attesa la ultra attività di clausole integrative della retribuzione nel caso in cui il datore di lavoro ne continui l’applicazione; uguali considerazioni la Corte ha esposto avuto riguardo all’ulteriore contratto del 10 marzo 2006, erroneamente ritenuto non ad efficacia erga omnes e pure prevedente erogazioni incerte per corresponsione ed ammontare ad eccezione delle previsioni relative all’anno 2005;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la Banca Popolare dell’Alto Adige s.c.a.r.l sulla base di un solo motivo;

resiste l’INPS, anche quale mandatario di SCCI s.p.a., con controricorso; Equitalia Alto Adige – Suedtirol s.p.a., poi Agente della Riscossione per le Province di Trento e Bolzano Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è stato denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il vizio di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 67 del 25 marzo 1997, art. 2 conv. in L. n. 135 del 1997, poi abrogato dalla L. n. 247 del 2007, il cui testo prevedeva l’esclusione dalla base contributiva delle erogazioni retributive derivanti da contratti di secondo livello; ciò con riferimento alla esclusione dall’obbligo contributivo delle somme erogate in applicazione dell’accordo aziendale per l’area non dirigenziale del 10 marzo 2006, che sarebbe stato erroneamente ritenuto privo dei caratteri dell’incertezza nella corresponsione e nell’ammontare;

in particolare, ad avviso della ricorrente, l’accordo aveva solo mutato qualche parametro rispetto al precedente testo che, quindi, non avendo mai perso efficacia, avrebbe consentito di mantenere il diritto alla decontribuzione:

il motivo è inammissibile;

va ricordato che questa Corte di cassazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782; Cass. n. 640 del 2019) ha affermato il principio del tutto consolidato secondo il quale le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità;

il vizio così delineato non si correla, dunque, al tipo di denuncia fatta valere nel caso di specie, posto che il motivo, ad onta della sua intitolazione, non denuncia alcuna scorretta interpretazione del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 2 conv. in L. n. 135 del 1997, ma una errata interpretazione dei contratti aziendali richiamati da tale previsione;

il meccanismo di legge che si assume essere stato violato, prevede(va) (D.L. n. 67 del 1997) un regime di automatica e totale esclusione dalla retribuzione imponibile a fini previdenziali delle erogazioni, disposte dai contratti decentrati, di cui fosse incerta “la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura (…) (fosse) correlata (…) alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati” (art. 2);

la disposizione impone(va) la presenza di un’alea legata alla attribuzione del premio, delegando alla contrattazione collettiva il compito di individuare nel concreto i citati parametri;

da quanto sin qui esposto, emerge anche che la denuncia di erronea interpretazione del contenuto dei contratto collettivo aziendale, individuata nel mancato riconoscimento della irrilevanza delle modifiche apportate nell’anno 2006 alla disciplina della corresponsione del premio di risultato risalente al precedente accordo del 2002, andava necessariamente veicolata nel giudizio di cassazione attraverso la denuncia di violazione delle regole del codice civile in materia di interpretazione dei contratti e cioè degli artt. 1362 c.c. e ss. e cioè facendo valere l’errata applicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto;

il sindacato di legittimità su tali contratti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., può promuoversi a condizione, peraltro, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa (Cass. n. 21888 del 28 ottobre 2016);

infatti, l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 11254 del 10/05/2018; n. 4178 del 2007; n. 2560 del 2007);

in definitiva, il motivo di ricorso è inammissibile giacchè, mediante la deduzione di un vizio violazione di legge inidoneo ad incidere sulla struttura logica e giuridica della sentenza impugnata, è rivolto a provocare una interpretazione della contrattazione aziendale semplicemente diversa da quella adottata dalla sentenza stessa;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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