Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8264 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15408-2019 proposto da:

L.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13

(CENTRO CAF), presso lo studio dell’avvocato DI GENIO GIANCARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMOTTI ROSARIO;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA, COMUNE GIUNGANO (SA);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1768/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3728 del 2015, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da L.I. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 0263098 del 02.11.2012 emessa dalla Soget s.p.a. per mancato pagamento della sanzione amministrativa n. 1 notificata il 17.01.2017 intimata dal Comune di Giungano per irregolarità riscontrate nell’allevamento bufalino per intervenuta estinzione della sanzione superate le condotte contestate con l’adempimento delle condotte imposte.

In virtù di gravame interposto dal L., la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 1768 del 2018, accoglieva l’appello proposto quanto alla natura della pronuncia e, per l’effetto, in riforma sul punto della decisione impugnata, disponeva l’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. e dichiarava illegittima l’ordinanza ingiunzione di pagamento, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di appello il L. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Comune di Giungano e la Soget sono rimasti intimati.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e 92 c.p.c., comma 2. In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio in spregio al principio della soccombenza.

Il motivo è manifestamente infondato e con esso il ricorso.

E’ preliminare osservare che nel procedimento de quo trova applicane ratione temporis l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di “gravità ed eccezionalità” normativamente prevista.

La norma di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 7 agosto 2019 n. 21157; Cass. 26 settembre 2017 n. 22333; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012 n. 2572).

Pertanto, nell’ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. n. 12893 del 2011; Cass. n. 11222 del 2016).

Nella vicenda in esame trova applicazione il principio in base al quale in caso di riforma della sentenza impugnata deve procedersi, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass. 1 giugno 2016 n. 11423; Cass. 18 marzo 2014 n. 6259).

La sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione va valutata ex ante, cioè con riferimento alla situazione esistente all’epoca in cui venne proposto il ricorso e con riferimento alla quale il giudice di appello ha stabilito la compensazione delle spese.

Nel caso di specie, la compensazione è stata disposta dal giudice dell’appello perchè, stante la vittoria sul solo capo relativo alla natura della pronuncia, il L. risultava, in ogni caso, soccombente rispetto alle violazioni riscontrate nell’allevamento di bufaline gestito dallo stesso contravventore, per essersi la sanzione estinta a seguito di ravvedimento operoso, condotta tenuta in epoca successiva alla contestazione.

Del resto, le gravi ed eccezionali ragioni vagliate dalla Corte distrettuale non risultano illogiche o erronee, dal momento che l’errore della pronuncia non riguardava il merito della controversia, bensì la natura stessa del pronunciamento, pertanto legittimamente sono stati ravvisati legittimi motivi per compensare le spese, nè la circostanza del ravvedimento ha costituito oggetto di critica da parte del ricorrente.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in mancanza di difese svolte dall’Amministrazione locale e dalla Soget.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA