Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8264 del 07/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 32144-2006 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE
104 SCALA F INTERNO 1, presso la signora DE ANGELIS ANTONIA,
rappresentato e difeso dagli avvocati GUERRASIO MICHELE, RUSSO MARIA
Rosaria giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 8 o 38 presso lo
studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SESSA VINCENZO, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1824/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 01/12/2005 R.G.N. 235/04;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO, che ha concluso chiedendo che la Corte di
Cassazione, riunita in camera di consiglio, voglia rigettare il
ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza del 1 dicembre 2005 la Corte d’appello di Salerno confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, di rigetto della domanda proposta da B.E. contro il Comune di (OMISSIS) onde ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 17 marzo 2000 per condanna penale passata in giudicato, nonchè la conseguente condanna patrimoniale;
che ad avviso della Corte d’appello il Comune non era decaduto dal potere di infliggere il licenziamento poichè il termine di venti giorni, concesso dall’art. 5, comma 2, del regolamento comunale per la contestazione dell’addebito disciplinare e decorrente dal giorno di conoscenza dei fatti da parte della pubblica amministrazione, doveva considerarsi non perentorio ma ordinatorio;
che le eccezioni di mancato rispetto del termine di centoventi giorni per il completamento del procedimento disciplinare e di omessa pubblicazione del codice disciplinare erano inammissibili perchè formulate per la prima volta in appello;
che il licenziamento senza preavviso era testualmente previsto, per i reati de quibus dall’art. 6, comma 8, reg. cit., corrispondente all’art. 24, comma 7, c.c.n.l. per il personale delle regioni ed autonomie locali ed inoltre lo stesso regolamento vietava i comportamenti lesivi dell’immagine dell’amministrazione;
che pertanto la sanzione disciplinare legittimamente inflitta era indipendente dall’interdizione dai pubblici uffici, di competenza del giudice penale;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il B. mentre il Comune di (OMISSIS) resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
che il ricorrente ha presentato memoria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 13,00 oltre ad Euro duemila per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010