Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8263 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10555-2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’avvocato MILEO PIERLUIGI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SINDONA CIRO;

– ricorrente –

contro

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELE1 l’ORALE PER IL LAZIO, MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 5984/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6774 del 2018, rigettava l’opposizione proposta da S.L. D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6 avverso l’ordinanza ingiunzione notificata il 02.05.2016 con cui il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per il Lazio gli comminava la sanzione di Euro 25.823,00 per la violazione della L. n. 515 del 1993, art. 7, commi 6 e 7 e art. 15, comma 8.

In virtù di impugnazione interposta dal medesimo opponente, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame confermando la decisione impugnata per non trovare applicazione nella specie il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 14 e statuendo l’applicazione diretta al caso de quo della previsione di cui alla L. n. 441 del 1982, art. 2, comma 1, n. 3 e L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 7 anche nei confronti dei candidati non eletti.

Avverso la sentenza della Corte capitolina l’originario opponente propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Ritenuto che del ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata al difensore di parte ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 3 in relazione ai commi 6 e 7 per non avere il giudice del gravame considerato che la nomina del mandatario elettorale ha una funzione prodromica rispetto alla scelta del candidato di effettuare spese di propaganda elettorale, che peraltro in candidato può anche decidere di non effettuare. Aggiunge che, ai sensi della L. n. 441 del 1982, art. 2, commi 1 e 3 e della L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 7, entro tre mesi dalla proclamazione sia i candidati eletti che quelli non eletti sono tenuti a depositare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. La dichiarazione ha, pertanto, come presupposto la nomina del mandatario elettorale, l’unico legittimato ad affrontare i costi e reperire i finanziamenti afferenti le spese della propaganda elettorale del candidato che lo ha nominato. Ad avviso del ricorrente, la dichiarazione assumerebbe valore obbligatorio solo ove nominato il mandatario elettorale, per cui in mancanza non può ritenersi sussistere obbligo per il candidato, anche perchè non sussiste norma che obbliga all’invio della dichiarazione se non sono state effettuate spese per la propaganda elettorale del candidato.

La censura è priva di pregio.

Sia la lettera delle disposizioni invocate da parte ricorrente, sia la ratio delle stesse, che va individuata nell’esigenza di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e garantire gli eventuali controlli al riguardo, comportano la sussistenza dell’obbligo a carico di tutti i candidati che abbiano partecipato alle competizioni elettorali, eletti o meno, di rendere una dichiarazione al riguardo. La L. n. 441 del 1982, art. 2, comma 1, n. 3 richiamato dalla L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6 prevedendo l’alternativa alla “dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale”, quale l’attestazione di “essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza”, con la finale apposizione della formula solenne “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, lascia chiaramente intendere che anche i candidati che non abbiano sostenuto oneri personali, o ricevuto contributi esterni, siano tenuti a rendere in forma negativa, detta dichiarazione autocertificativa, in assenza della quale sarebbero del tutto vanificate le sopra evidenziate finalità perseguite dalla norma (v. in termini, Cass. n. 8443 del 2008). Sicchè, anche nei “casi limite” di candidati i quali, oltre a non sostenere personalmente oneri o ricevere contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi propagandistici collettivi di partitogli stessi sono tenuti a dichiararlo, assumendosene la relativa responsabilità nella prevista solenne forma. Non essendo, dunque, necessaria alcuna prova in ordine alle circostanze che il candidato avesse sostenuto spese o ricevuto contributi, ovvero si fosse avvalso dell’apparato propagandistico collettivo predisposto dal partito di appartenenza, ma sufficiente il rilievo che il medesimo aveva omesso di presentare alcuna dichiarazione al riguardosa pure negativa, persistendo nel silenzio non ammesso dalla legge anche dopo aver ricevuto la notifica della diffida, deve ritenersi fondata la conseguente pretesa sanzionatoria;

– con il secondo mezzo il ricorrente lamenta – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e la falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, artt. 14 e 15 per avere il giudice del gravame ritenuto inconferente il richiamo all’art. 14 legge cit. atteso che il termine di 180 giorni entro cui devono essere contestate all’interessato le eventuali violazioni sarebbe approntato solo nel caso in cui le dichiarazioni dei candidati risultassero essere state presentate, non come nel caso in esame laddove sono state omesse. In tal caso – secondo la corte territoriale – non sussistendo alcun termine decadenziale sarebbe applicabile quello prescrizionale del quinquennio.

Statuizione che violerebbe l’art. 7, commi 6 e 7 cit. secondo cui le dichiarazioni sui rendiconti e sulle spese elettorali dei candidati devono essere inviate entro il tennine di novanta giorni dalla proclamazione, con la conseguenza che nella fattispecie, avvenuta la proclamazione il 27.05.2013, sussisteva la perentorietà dell’invio entro il 27.08.2013.

Con il terzo mezzo il ricorrente nel denunciare la violazione e la falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 19 e 20, nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 14, insiste sulla decadenza del termine per formulare la contestazione, trovando – a suo avviso – applicazione la L. n. 689 del 1981, art. 14.

Le doglianze – che per la loro stretta connessione argomentativa vanno trattate unitariamente – sono infondate secondo constante e condiviso, nella sua apprezzata piena ragionevolezza, indirizzo di legittimità.

La diffida di cui alla L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 8, – in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l’abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale assolve, come già esposto nel primo motivo, alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l’illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che, in siffatto contesto, è superfluo l’invio di un’ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l’interessato già a conoscenza della natura dell’addebito e della pendenza della procedura (Cass. 1 aprile 2008 n. 8443; Cass. 17 marzo 2008 n. 7138).

Nella funzione assolta, questa Corte di legittimità ha quindi escluso l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 14 e della contestazione ivi prevista al comma 2.

La L. n. 515 del 1993, art. 15, al comma 19, con previsione di chiusura, stabilisce quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia elettorale dall’articolo l’applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, “salvo quanto diversamente disposto”, stabilendo altresì, espressamente, che non si applica la L. n. 689 del 1981, art. 16 della medesima.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità con l’evidenziare la duplice funzione assolta dalla intimazione contenuta nella diffida di cui alla citata L. n. 515, art. 15, comma 8, come modificato dalla L. n. 672/96, che prevede che, in seguito all’accertamento del mancato deposito della dichiarazione in questione, il Collegio elettorale Regionale di Garanzia Elettorale inviti il candidato incorso nell’omissione a provvedere all’adempimento nel termine dei successivi 15 gg., al decorso del quale sono applicabili le sanzioni di legge, riconosce alla intimazione una natura complessa in cui convergono l’attribuita possibilità al trasgressore di sanare l’illecito evitando con la successiva sua ottemperanza le sanzioni di legge e l’avviso della pendenza del procedimento e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell’invito (Cass. n. 8443 cit. in motivazione).

Il carattere estrinseco all’illecito integrato dalla diffida, che del primo è elemento “presupposto” ai fini della relativa punibilità, fa sì che non sia necessaria una nuova contestazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, risultando quella contenuta nell’atto di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, idonea ad assicurarne la finalità.

I principi affermati da questa Corte di legittimità e le sottese ragioni divengono così portatori di una natura speciale dell’atto descritto alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, e sostengono, della norma, la deroga all’applicazione della più generale disciplina, da valere in materia di sanzioni amministrative, come contenuta nella L. n. 689 del 1981.

Sull’indicata premessa, se pure la finalità assolta dalla contestazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, resta soddisfatta dalla notifica della “diffida-contestazione” nella sua peculiare e duplice struttura, tanto non può valere ad individuare, però, nella data della formazione ed inoltro dell’atto stesso al privato il dies a quo di decorso del termine di 90 gg. Quale termine di decadenza dell’autorità amministrativa dall’esercizio della potestà punitiva.

Nella speciale disciplina destinata a valere in materia elettorale in cui rientra, anche, secondo condiviso indirizzo, la mancata previsione di un termine di decadenza ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, trovano infatti ragionevole composizione contrapposte esigenze.

Alla notifica dell’atto di contestazione e diffida di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, consegue infatti per l’incolpato la possibilità di sanare ab origine la condotta illecita previa presentazione “ora per allora” della dichiarazione mancata nel termine iniziale (L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6; L. n. 441 del 1982, art. 2, comma 1 n. 3), assicurandosi egli, in tal modo, un “complesso di garanzie ancora più ampio di quello previsto dalla L. n. 689 del 1981” (p. 5 motivazione, Cass. n. 8443 cit.), in cui trova misura e conferma – con la clausola di chiusura di cui al comma 19 della citata L. n. 515, art. 15 là dove si afferma dal legislatore la generale applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie “salvo quanto diversamente disposto” – la compatibilità tra la disciplina generale dettata in materia di sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981 e quella speciale riservata dalla L. n. 515 del 1993 alle sanzioni da irrogarsi in materia elettorale.

L’atto di contestazione e diffida di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, ha natura complessa, confluendo in esso sia l’accertamento della condotta, che resta cristallizzato al momento della mancata presentazione da parte del privato, ora per allora, della originaria prestazione ovverosia della dichiarazione sulle spese elettorali sostenute quale candidato della consultazione elettorale, sia la conseguente sanzione pecuniaria.

La partecipazione del soggetto sanzionato al processo di formazione della sanzione stessa, giusta l’indicato meccanismo, fa sì che non resti integrata la necessità da parte della p.a. di esercitare la potestas puniendi nel termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, e tanto perchè il privato, destinatario, non ne resti, sine che, esposto (v. in termini Cass. 4 novembre 2019 n. 28262).

La Corte territoriale ha infatti affermato l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 15 commi 5 e 8 sul rilievo, che costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che non è stato in ogni caso specificamente contestato, che l’odierno ricorrente aveva omesso di depositare il rendiconto previsto dalla L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6 con la relativa documentazione giustificativa.

Da qui la conseguenza che non è applicabile al caso di specie la normativa invocata dall’odierno ricorrente (art. 14 commi 3 e 4), che presuppone la trasmissione al Collegio elettorale della dichiarazione e dei rendiconti da parte dell’interessato.

L’art. 14 comma 3, infatti, stabilisce che la dichiarazione ed i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità entro 180 gg. dalla ricezione, evento che integra il dies a quo da cui decorre il su menzionato termine di 180 gg.

Nel caso, dunque, in cui, come nella fattispecie in esame, il rendiconto, l’indicazione dei contributi ricevuti e gli estratti dei conti correnti utilizzati non vengano trasmessi, non si configura la fattispecie di cui all’art. 14 ma quella, diversa, correttamente ritenuta applicabile dalla Corte, di cui all’art. 15 commi 5 e 8;

– con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 441 del 1992, art. 2, comma 3 e della L. n. 96 del 2012, art. 13, comma 6 per non avere la corte territoriale, richiamando la pronuncia n. 19995 del 2008, neanche tenuto conto la fattispecie in concreto oggetto della vicenda de qua, riguardando ipotesi di omesso invio della dichiarazione da parte del candidato non eletto e che non ha sostenuto gli esborsi.

Il motivo è inammissibile poichè introduce deduzioni nuove e come tali non esperibili in sede di legittimità e, comunque, non autosufficiente là dove non chiarisce le ragioni per cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento alla normativa dettata in materia di tornate elettorali comunali.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese in difetto di difese da parte del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per il Lazio rimasto intimato.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-qualer, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA