Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8262 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2339-2015 proposto da:

D.F.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GUANCIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO NERVEGNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA EUROMOBILIARE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato OLIMPIO CESARE STUCCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3850/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2014 R.G.N. 3046/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato STUCCHI OLIMPIO CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3850/2014, depositata il 29 maggio 2014, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di D.F.L. e confermava la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Banca Euromobiliare S.p.A. con lettera in data 2/11/2010 a motivo di plurime omissioni e irregolarità nella gestione del programma denominato “Magazzino Affari” creato dalla società a supporto dei private banker che, come il ricorrente, si trovassero in difficoltà nell’esercizio dei compiti assegnati.

La Corte osservava, alla luce del materiale di prova acquisito al giudizio, come dovesse ritenersi provata la reiterata adozione di comportamenti contrari alle istruzioni impartite in relazione a detto programma e, in particolare, l’indicazione nei report di attività mai compiute, concludendo per la correttezza della valutazione datoriale di non affidabilità del dipendente e per la irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D.F. con due motivi; la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e del principio di proporzionalità tra addebito e sanzione, nonchè erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa la sussistenza di una giusta causa di recesso e comunque incongrua ed insufficiente motivazione sul punto, il ricorrente censura la sentenza di appello per avere la Corte omesso di compiere una valutazione complessiva di tutte le circostanze che avevano portato alla contestazione e della concreta gravità dei fatti addebitati, in particolare tralasciando di considerare sia l’estraneità delle contestazioni disciplinari rispetto alle mansioni proprie del private banker, sia l’assenza di obiettivi nel rapporto di lavoro con la Banca Euromobiliare.

Con il secondo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente si duole dell’assoluta genericità della motivazione e del mancato esame, da parte della Corte territoriale, del diverso esito del procedimento disciplinare promosso dalla Banca nei confronti di altro dipendente con mansioni di private banker, procedimento conclusosi con l’applicazione di una sanzione conservativa: ciò che, in presenza di un’assoluta identità di addebiti, avrebbe posto in rilievo la contraddittorietà delle valutazioni operate dal datore di lavoro e la illogicità del percorso logico-giuridico dal medesimo seguito nel pervenire all’irrogazione di sanzioni diverse.

Il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

Premesso, infatti, che l’atto introduttivo della controversia risulta depositato il 12 aprile 2011 e che, pertanto, trova applicazione nella specie il termine ridotto di sei mesi stabilito con L. 18 giugno 2009, n. 69 per i giudizi instaurati dopo la data (4 luglio 2009) della sua entrata in vigore, si osserva che il ricorso per cassazione è stato inoltrato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 14 gennaio 2015, quando il termine in questione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (29 maggio 2014), risultava ampiamente decorso.

Nè potrebbe ritenersi la tempestività dell’impugnazione, il cui termine ultimo era il 29 novembre 2014, non computando i 46 giorni corrispondenti alla durata del periodo feriale, posto che – come precisato da questa Corte a Sezioni Unite – “l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione” (sentenza n. 749/2007).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA