Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8261 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28530-2011 proposto da:

G.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato ALDO DI

LAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO PALUMBO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO, C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

PIERETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOLO’ AMATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1034/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2011 R.G.N. 7865/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato PALUMBO UMBERTO;

udito l’Avvocato D’ALESSIO GIORGIO per delega Avvocato PIERETTI MARIA

CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Roma, adita Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo (anche AUSL, di seguito), in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da G.M., medico dirigente di primo livello alle dipendenze della AUSL di Viterbo, volto alla condanna di quest’ultima al pagamento del compenso correlato alla attività svolta presso la Commissione Invalidi Civili della AUSL (OMISSIS) di Montefaschione dal gennaio 2004 al marzo 2005.

2. La Corte territoriale ha richiamato il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3 e art. 27 ed ha ritenuto che l’attività di componente della Commissione Invalidi Civili è riferibile all’attività di dirigente medico. Ha rilevato che l’incarico relativo allo svolgimento di detta attività era stato conferito dalla AUSL e che non era stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che essa fosse stata prestata in aggiunta e fuori dall’orario di servizio.

3. Avverso tale sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, e, in data 22.11.2016 ha formulato istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio definito dalla sentenza impugnata, al fine di accertare la data di richiesta da parte della AUSL delle copie dell’atto di appello necessarie per la sua notifica.

4. Al ricorso ha resistito con controricorso la Azienda Unità sanitaria Locale di Viterbo.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità della sentenza per omessa motivazione e per omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell’appello, per non avere la Corte territoriale, pur dando atto della proposta eccezione di violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2, dichiarato l’improcedibilità dell’appello.

7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e per omessa pronuncia, per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione di improcedibilità dell’appello per intervenuta transazione.

8. Con il terzo motivo ed il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione della L.R. Lazio n. 11 del 204, art. 44 e omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale applicato il testo della L.R. n. 11 del 2004, art. 44 modificato dalla L.R. n. 4 del 2006, pur essendo le rivendicazioni economiche azionate in giudizio riferite al periodo compreso tra il 1.1.2004 ed il marzo 2005.

9. Assume che il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 non troverebbe applicazione nei suoi confronti perchè la designazione quale componente della Commissione Invalidi Civili era stata effettuata dall’ Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) e non dalla AUSL datrice di lavoro.

10. Asserisce, inoltre, che diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, incombeva sulla AUSL l’onere di provare che l’attività di componente della predetta Commissione era stata espletata durante l’orario di servizio e precisa che la stessa AUSL, a fronte dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., aveva dichiarato di non essere in grado di conoscere quali e quante fossero state le sedute della Commissione svoltesi durante e/o fuori dell’orario di lavoro di essa ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Esame dei motivi di ricorso.

11. Il primo motivo è infondato.

12. Precisato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata la decisione di merito, (Cass. 321/2016, 22952/2015, 3667/2006, 4191/2006, 22864/2004, 11919/2002), va rilevato che l’implicito rigetto dell’ eccezione di improcedibilità dell’appello è conforme al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno “spatium deliberandi” non inferiore a quello legale prima dell’udienza di discussione affinchè questi possa approntare le sue difese (C. Cost. n. 60 del 2010,) e purchè non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell’udienza, sulla ragionevole durata del processo.

13. Con riguardo alla fattispecie in esame va rilevato che non risulta allegato che la dedotta violazione del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2 abbia comportato violazione del termine a difesa previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 3 e nemmeno che abbia influito sulla durata ragionevole del processo, con conseguente irrilevanza dell’accertamento in ordine alla data di richiesta da parte della AUSL appellante “delle copie dell’atto di appello”, accertamento che la ricorrente ha chiesto di effettuare attraverso la acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di appello (istanza del 22.11.2016).

14. Il secondo motivo è inammissibile perchè la ricorrente non ha riprodotto nel ricorso, quanto meno nei passi salienti e rilevanti, il contenuto dei documenti che attesterebbero l’intervenuta transazione con la AUSL in ordine alle rivendicazioni azionate in giudizio e ritenute fondate dalla sentenza di primo grado, e la rinuncia della AUSL a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, così precludendo in radice l’esame delle doglianze a supporto del motivo.

15. Tale omissione si pone in contrasto con il principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, nella lettura datane da questa Corte (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

16. Il terzo ed il quarto motivo da esaminarsi congiuntamente sono infondati.

17. Va in primo luogo evidenziato che nella sentenza non si rinviene alcuna affermazione che consenta di ritenere che la Corte territoriale abbia fondato la decisione sulla L.R. Lazio 13 settembre 2004, n. 11, art. 44, comma 1 nel testo modificato della L.R. Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 140, comma 1, lett. b) applicandolo ai crediti azionati dalla ricorrente e riferiti agli anni 2004 e 2005.

18. Il “dictum” di rigetto della domanda azionata con il ricorso di primo grado poggia, infatti, sul principio di omnicomprensività della retribuzione affermato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 24 e 27; il riferimento all’orario in cui la G. partecipò alle sedute della Commissione Invalidi Civili costituisce mera argomentazione motivazionale volta a corroborare l’accertata riferibilità di detta attività a quella propria della Amministrazione datrice di lavoro.

19. Tanto precisato, la statuizione è corretta.

20. Va osservato che D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile “ratione temporis” all’art. 24 (Trattamento economico), dopo aver dettato nei primi due commi le regole in tema di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, dispone, al comma 3 “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.

21. Il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici che rivestono qualifica dirigenziale risulta, poi, espressamente affermato anche dall’art. 60 del CCNL comparto dirigenza sanitaria 8.6.2000, CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 (oggetto di conferma per effetto dell’art. 55 del CCNL stesso Comparto del 3.11.2005 parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica 2002/2003).

22. Detta disposizione, che disciplina, quanto alla dirigenza medica, le “Attività diverse dalla libera professione intramuraria”, individua al comma 1 le attività libero professionali non disciplinate dal contratto e tra queste colloca alla lett. c) le “partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui al D.Lgs. n. 278 del 1998, art. 5, comma 2, ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla L. n. 295 del 1990, etc.” precisando, al comma 3, che “Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all’incarico conferito. In tal caso vale il principio dell’omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato”.

23. L’univocità del dato letterale delle norme di fonte legale e di negoziazione collettiva non lascia spazi a dubbi interpretativi e inducono ad affermare che “il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 175 del 2001, art. 24, comma 3, art. 27, comma 1 e art. 60, comma 3 del CCNL 60 del CCNL comparto dirigenza sanitaria 8.6.2000, CCNL normativo 1998 2001 economico 1998 – 1999, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente è obbligato e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall’Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti d’istituto”.

24. la L. 15 ottobre 1990, n. 295, art. 24 attribuisce alle Unità Sanitarie Locali (oggi AUSL) il compito di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere le prestazioni previdenziali di cui alla L. n. 381 del 1970 e succ modd., alla L. n. 382 del 1970, e succ modd., alla L. n. 118 del 1971, e succ modd., e alla L. n. 18 del 1980, come modificata dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, nonchè gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati.

25. Al comma 2 la disposizione in esame disciplina il funzionamento e la composizione delle commissioni mediche, stabilendo che “Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente” e al comma 3 individua i sanitari che, in rappresentanza delle diverse Associazioni, sono chiamati ad integrare le commissioni (di volta in volta dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

26. In tale quadro normativo deve, pertanto affermarsi che l’attribuzione dell’incarico di componente delle Commissioni Invalidi Civili ad uno dei medici scelti tra di dipendenti della AUSL ovvero, in alternativa, in rapporto di convenzione con quest’ultima, attesta uno stretto collegamento funzionale fra l’incarico e la funzione ricoperta. La disposizione contenuta nella L. n. 295 del 1990, art. 1, comma 2 evidenzia anche che, ove l’incarico sia svolto dai dirigenti medici, non possa esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto.

27. Tale stretta connessione si spiega, d’altra parte, alla luce della particolare rilevanza pubblicistica dei compiti di accertamento in ordine alla ricorrenza in capo ai soggetti richiedenti le diverse prestazioni previdenziali e/o assistenziali dei requisiti sanitari richiesti dalle diverse leggi per l’attribuzione dei benefici stessi.

28. Deve pertanto affermarsi che, atteso che il trattamento economico dirigenziale, secondo il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 24 e 27 e art. 60 del CCNL Area Dirigenza sanitaria dell’8.6.2000 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, e posto che l’incarico previsto dalla L. n. 295 del 1999, art. 1, comma 1 può essere attribuito ai dirigenti medici dipendenti delle AUSL, esso, in relazione a questi ultimi, è soggetto, quanto alla sua remunerazione, al regime dell’onnicomprensività”.

29. La circostanza che nel caso di specie la designazione sia avvenuta ad opera della Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, oltre a porre seri problemi di compatibilità del ruolo assunto dalla G., ad un tempo dipendente della AUSL competente ad effettuare gli accertamenti sanitari nell’interesse pubblico e rappresentante di una delle Associazioni individuate dalla legge solo ad integrazione della Commissione stessa nell’interesse degli associati, è irrilevante.

30. E’ infatti indubitabile, per quanto innanzi osservato, che l’incarico è ricompreso nell’ambito delle funzioni proprie del ruolo di dirigente medico rivestito all’interno della AUSL e presso la quale la ricorrente prestava servizio ed è intimamente correlato all’attività di accertamento sanitario che la L. n. 225 del 1990, at. 1 ha attribuito alle AUSL (già USL).

31. Il principio non può ritenersi derogato dalla L.T. Lazio n. 11 del 2004, art. 44 nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche apportate dalla L.R. Lazio n. 4 del 2006, art. 140, comma 1, lett. b).

32. Deve, infatti affermarsi che la L.R. n. 11 del 2004, art. 44 (“Compensi per i componenti delle commissioni mediche costituite ai fini dell’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap nonchè del collocamento al lavoro dei disabili. Abrogazione dell’art. 7 della L.R. 3 gennaio 1986, n. 2 e successive modifiche, relativo al collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate”) al comma 1 si limita a determinare l’entità dei compensi, ma non specifica affatto a quale categoria, dei componenti delle Commissioni mediche i compensi debbano essere attribuiti. Come sopra evidenziato al punto 29 di questa sentenza i componenti possono essere scelti tra i dipendenti ovvero tra i medici in rapporto di convenzione con le AUSL.

33. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

34. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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