Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8261 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/04/2020), n.8261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7767/2014 proposto da:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – C.N.R., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente principale –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Q. MAIORANA 9,

presso lo STUDIO LEGALE FAZZARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato AURORA NOTARIANNI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 35/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/01/2014 R.G.N. 314/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, decidendo sull’impugnazione principale proposta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e su quella incidentale di M.D., confermava la sentenza del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto il diritto del M. all’assunzione e condannato il CNR al risarcimento del danno correlato alla mancata occupazione lavorativa, protrattasi fino all’assunzione a tempo indeterminato presso altro ente pubblico (Comune di Messina) a seguito di chiamata dalle liste del collocamento obbligatorio;

2. M.D., appartenente alle categorie protette di cui alla L. n. 68 del 1999, in quanto “equiparato orfano di caduto sul lavoro” ed iscritto presso le liste speciali presso l’ULPMO con qualifica di impiegato di concetto, aveva chiesto, nell’ottobre del 2008, l’assunzione presso il CNR essendo posizionato al primo posto della graduatoria valevole per l’avviamento al lavoro;

il CNR aveva invitato il M. a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami indetta per la copertura di 4 posti di collaboratore di amministrazione, VII livello professionale, destinata alle categorie riservatarie di cui della L. n. 68 del 1999, artt. 1 e 18, residenti in Sicilia;

sostenendo l’illegittimità del bando, il M. aveva convenuto in giudizio il CNR chiedendo che, previa disapplicazione di detto bando, fosse riconosciuto il suo diritto all’assunzione presso l’Ente con la costituzione del relativo rapporto ed il risarcimento del danno;

3. la Corte territoriale riteneva che lo svolgimento di procedure selettive fosse escluso proprio e soltanto in relazione al personale da assumere obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, con procedure previste da norme di legge e che nessuna eccezione fosse prevista per gli enti di ricerca;

4. evidenziava che la collocazione del M. al primo posto degli elenchi della L. n. 68 del 1999, ex art. 8 e l’esistenza di un posto da riservare alle categorie protette consentissero di riconoscere il diritto del predetto all’assunzione, sussistendo anche il requisito della disoccupazione;

5. quanto al risarcimento del danno riteneva corretta la quantificazione del Tribunale escludendo il maggior danno nei termini prospettati dal M. (differenze retributive tra quanto avrebbe percepito presso il CNR e quanto corrisposto dal Comune di Messina);

6. per la cassazione della sentenza il CNR ha proposto ricorso affidato a tre motivi;

7. M.D. ha resistito con controricorso e formulato altresì ricorso incidentale affidato a due motivi;

8. il M. ha deposito memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, artt. 1, 2, 3, 16 e art. 18, comma 2, D.P.R. n. 333 del 2000, art. 7, comma 9; D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, declaratoria delle mansioni del CNR – All. 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, commi 1 e 2;

2. sostiene che legittimamente esso CNR, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, avesse indetto la procedura selettiva concorsuale, previa verifica dell’effettiva carenza in organico del personale da assumere, specificamente finalizzata alla copertura delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 3;

3. evidenzia che tale procedura fosse del tutto in linea con la normativa sul collocamento obbligatorio di cui alla L. n. 68 del 1999;

4. richiama le previsioni di cui della L. 12 marzo 1999, n. 18, artt. 1, 2 e 18, costituente normativa speciale espressamente dedicata ai disabili;

5. sottolinea che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, prevede, al comma 1, lett. b), l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le sole qualifiche per le quali è prevista la scuola dell’obbligo e sostiene che il comma 2, della medesima norma vada letto in modo sistematico con il comma che precede;

6. rileva che nella specie il posto da assegnare messo a concorso riguardasse il profilo di collaboratore tecnico Enti di ricerca di VII livello professionale per il quale era richiesto il Diploma di Scuola Secondaria Superiore;

7. con il secondo motivo il CNR denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 288 del 1999, art. 2 (modificativo della L. n. 407 del 1998, art. 1, comma 2), L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 123, L. n. 68 del 1999, artt. 1, 2, 3, 16 e art. 18, comma 2, D.P.R. n. 333 del 2000, art. 7, comma 9, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, declaratoria delle mansioni del CNR – All. 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, commi 1 e 2;

8. sostiene che le indicate norme, nel ribadire l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di assumere per chiamata diretta gli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo ed equiparati, individuino due distinti regimi giuridici: il primo, comune a tutte le amministrazioni pubbliche, che riguarda le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo (requisito della scuola dell’obbligo) e il secondo, relativo ai livelli retributivi dal sesto all’ottavo che prevede l’ipotesi di chiamata diretta ma esclusivamente per il personale contrattualizzato del Comparto Ministeri;

9. con il terzo motivo il CNR denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., L. n. 68 del 1999, artt. 1, 2, 3 e art. 18, comma 2 e del D.P.R. n. 333 del 2000, art. 7, comma 9;

10. sostiene che la piena legittimità della scelta di indire la procedura concorsuale per la copertura del posto di VII livello professionale, selezione alla quale il medesimo M. aveva inteso sottrarsi presentando domanda e poi non partecipando alle prove, renda evidente l’insussistenza di un comportamento colposo dell’Amministrazione con la conseguente esclusione di ogni risarcimento del danno;

11. con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e travisamento di legge (art. 2043 c.c. e art. 2697 c.c.), omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio;

12. censura la sentenza impugnata per aver escluso il danno ulteriore ed in particolare le differenze retributive tra quanto il M. avrebbe percepito dal CNR e quanto invece aveva percepito presso il Comune di Messina, oltre differenze contributive ed interessi legali sino al soddisfo e rileva che di tale danno ulteriore era stata fornita prova documentale;

13. con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., ed omessa motivazione su un punto essenziale della controversia;

14. lamenta che la Corte territoriale abbia motivato in ordine alla compensazione delle spese disposta dal Tribunale (ed oggetto di gravame) con argomentazioni in contrasto con la previsione di legge e l’orientamento giurisprudenziale di legittimità;

15. il ricorso principale, nei vari motivi in cui è articolato, è fondato nei termini che di seguito si illustrano;

16. il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35;

17. il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, prevede che: “L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità” (comma 1);

18. la circostanza che ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) le assunzioni di alcune categorie di pubblici dipendenti (qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo) possano avvenire anche mediante avviamento dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento, rappresenta solo una semplificazione dello strumento tecnico (il pubblico concorso), ma non il superamento delle esigenze di trasparenza ed imparzialità insite nel concetto di concorsualità volute dalla norma costituzionale (v. Cass., SS.UU., n. 4685/2015);

19. l’art. 35, comma 2, disciplina le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici devono assolvere all’obbligo delle assunzioni obbligatorie e dispone che: “Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa”;

20. l’assunzione dei soggetti disabili, e delle altre categorie protette, è, dunque, disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 2, L. n. 68 del 1999 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 333 del 2000, che, in particolare, impone alla p.a. nonchè alle aziende ed agli enti pubblici la chiamata numerica dei soggetti appartenenti a determinate categorie, e in alcuni casi tassativamente indicati anche la chiamata nominativa, ma non specifica il requisito dell’assunzione per posti per il quali sia richiesto come titolo di studio la scuola dell’obbligo;

21. la L. n. 68 del 1999

22. la L. n. 68 del 1999, art. 7, definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili per i datori di lavoro pubblici e privati prevedendo, in particolare, che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni di tali soggetti “in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 22, comma 1, oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 della presente legge”;

23. la richiamata L. n. 68 del 1999, art. 7, dispone, poi, che: “Per le assunzioni di cui del predetto D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 1, lett. a) e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”;

24. l’art. 8 detta la disciplina relativa alla tenuta degli elenchi e delle graduatorie relativi ai disabili;

25. l’art. 9 pone le regole sulle richieste di avviamento dei datori di lavoro pubblici e privati;

26. l’art. 10 disciplina il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti;

27. la medesima L. n. 68 del 1999, art. 16, stabilisce, poi, le modalità di partecipazione ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni dei soggetti disabili;

28. il successivo art. 18, comma 2, dopo avere previsto l’attribuzione di una quota di riserva di assunzioni in favore “degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 26 dicembre 1981, n. 763”, dispone che “Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all’art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione”;

29. il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), all’art. 5, comma 3, nel fissare l’ordine di preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama, al punto 1, la “riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni”;

30. nel contesto normativo innanzi ricostruito deve ritenersi che l’ordinamento, nell’ambito delle assunzioni alle dipendenze delle P.A., prevede, quindi, tre diverse modalità di assunzione dei soggetti con disabilità: 1) la chiamata numerica per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 2, disciplina comune ai lavoratori che non appartengono alle categorie protette, (cfr. della L. n. 68 del 1999, art. 18, comma 2, secondo il quale le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all’art. 7, comma 1, della stessa legge); 2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo quanto previsto dalla L. n. 68 del 1999, art. 16 (D.P.R. n. 487 del 1994, art. 5, comma 3, nel fissare l’ordine di preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama, al punto 1, la “riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni”); 3) le convenzioni ai sensi della medesima L. n. 68 del 1999, art. 11 (oggi anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell’obbligo, ai sensi della L. 19 giugno 2019, n. 56, art. 3, comma 9, lett. c), recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”);

31. la L. n. 466 del 1980

32. la L. 13 agosto 1980, n. 466 recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”, oggetto di espresso richiamo da parte del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 2, aveva previsto all’art. 12, in favore del coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 3, 4, 5 e 11 della legge “il diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della L. 2 aprile 1968, n. 482, e della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi” (norma poi abrogata dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 22, a far data dal trecentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale); disposizione di contenuto analogo era contenuta nella L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 14 e si rinviene anche nella legge L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2;

33. la norma da ultimo richiamata, dopo avere attribuito ai “soggetti di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonchè il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi” il “diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”, ha previsto che tali soggetti beneficiari del collocamento obbligatorio con diritto di precedenza, possono essere assunti “per chiamata diretta” ma limitatamente ai “profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo” e che restano ferme “le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 32, come sostituito dal D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, art. 4, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico”; inoltre “alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2”;

34. tale norma è stata poi modificata dalla L. 7 agosto 1999, n. 288 (Disposizioni per l’espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in attuazione della L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 36), e, successivamente dal D.L. 6 luglio 2010, n. 102, art. 5, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, nei seguenti termini: “I soggetti di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonchè il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 32, come sostituito dal D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, art. 4, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2”;

35. la legge, dunque, ha fissato modalità assunzionali relativamente alle qualifiche alte che, con previsione che è rimasta inalterata pur nelle varie modifiche legislative, differiscono a seconda della tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche, infatti, il regime si diversifica a seconda che si tratti di Ministeri o di altre amministrazioni, essendo le assunzioni per chiamata diretta previste solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo purchè nel rispetto dei limiti assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l’anno di riferimento la ratio di tale previsione è da rinvenirsi nella circostanza che lo Stato solo in relazione al proprio personale, e non anche a quello delle amministrazioni diverse, può intervenire, sia pure con i limiti previsti dal procedimento di contrattazione collettiva, sui criteri di inquadramento e sulle professionalità corrispondenti ai livelli ed alle qualifiche);

36. nella materia è, quindi, intervenuto la L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 34 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale) secondo il quale: “Le disposizioni previste dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi”;

37. ulteriore estensione delle disposizioni di cui alla L. n. 407 del 1998 (sempre successivamente al D.Lgs. n. 165 del 2001) si è avuta con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 123 (v. infra);

38. la L. 11 marzo 2011, n. 25, di “Interpretazione autentica della L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”, nell’unico articolo, ha, quindi, previsto che: “Il quarto periodo della L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2, introdotto dal D.L. 6 luglio 2010, n. 102, art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 3 e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili”;

39. la disposizione, che tocca solo una parte della L. n. 407 del 1998, art. 1, comma 2, ne conferma, per il resto, la vigenza quanto, in particolare, alla chiamata diretta prevista solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo ed entro il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico;

40. la L. 19 giugno 2019, n. 56, art. 3, comma 9, lett. c), nel modificare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 39, comma 1, ha, del resto, da ultimo, previsto che: “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di compatto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo e nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto della medesima L. n. 68 del 1999, artt. 3 e 18 e dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2”;

41. anche in tale disposizione vi è, dunque, il richiamo alle previsioni di cui alla L. n. 407 del 1998 (e, quindi, ai limiti di assunzione con chiamata diretta ivi previsti);

42. in una logica di interpretazione sistematica delle sopra indicate norme, delle quali quella più recente assume indubbia valenza chiarificatrice del significato e della portata delle precedenti (v., tra molte, Cass. n. 20997/2019) va ritenuto che per le assunzioni relative a profili e a comparti non oggetto di specifica disposizione di legge non possa, allora, che operare la regola generale del pubblico concorso, salva l’eccezione della previsione di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), per i posti pubblici per cui è richiesto come titolo di studio la scuola media inferiore;

43. pertanto, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo, le pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, richiamato art. 35, comma 1, lett. a), devono ricorrere alla procedura concorsuale, nell’ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d’obbligo;

44. come per i Ministeri la quota che, ai fini della L. n. 68 del 1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè delle categorie equiparate è quella dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge;

45. gli orfani di caduti sul lavoro;

46. la L. n. 68 del 1999, dedicata al collocamento dei disabili, all’art. 18 (Disposizioni transitorie e finali) prevede, al comma 2, che: “In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 6 e all’art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all’art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione”;

47. gli orfani di caduti sul lavoro rientrano tra i riservatari della L. 68 del 1999, art. 18, comma 2,;

48. la L. n. 244 del 2007

49. la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) art. 3, comma 123 (Estensione del diritto al collocamento obbligatorio) ha previsto che: “Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”;

50. in virtù di tale disposizione gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per causa (alias fatto) di lavoro rientrano non solo tra i riservatari della L. n. 68 del 1999, art. 18, comma 2, ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

51. l’equiparazione degli orfani di caduti sul lavoro alle vittime del terrorismo comporta che, anche in questo caso, le assunzioni per chiamata sono possibili solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo;

52. nella fattispecie in esame è indiscusso, e indiscutibile, che il CNR (Amministrazione diversa dal Ministero) non applica il c.c.n.l. Comparto Ministeri ma quello del c.c.n.l. Enti Ricerca; è anche incontestato che la procedura concorsuale, afferente il profilo di collaboratore amministrativo VII livello c.c.n.l. Enti Ricerca fu finalizzata a coprire le quote di riserva in perfetta coerenza con le previsioni delle disposizioni sopra citate;

53. non vi erano, pertanto, i presupposti per disapplicare il bando concorsuale e per disporre l’assunzione diretta del M.;

54. da tanto consegue che il ricorso principale deve essere accolto, con assorbimento del ricorso incidentale;

55. la sentenza impugnata va, in conseguenza, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda;

56. l’esito alterno della causa e la stratificazione del quadro normativo che disciplina la vicenda dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;

57. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda; compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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