Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8261 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9267-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

BIONDI GIOVANNA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STRAMANDINOLI GIUSEPPE,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1879/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2006 r.g.n. 791/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega NICOLA VALENTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2006 il Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta contro l’Inps da B.G., che aveva rivendicato il diritto a conseguire il beneficio della maggiorazione del trattamento pensionistico previsto a favore delle categorie degli ex combattenti e assimilati nella misura iniziale non già di L. 30.000 mensili stabilita dalla L. n. 140 del 1985, art. 6, ma in quella maggiorata in base alle regole sulla perequazione automatica delle pensioni.

2. A seguito di appello dell’Inps, tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino, con la sentenza qui indicata in epigrafe. In particolare, per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, ad avviso del giudice di appello non è condivisibile la tesi, sostenuta dall’Istituto previdenziale, che la misura del beneficio rimane fissata in L. 30.000 anche per le pensioni riconosciute con decorrenza successiva all’entrata in vigore della L. n. 140 del 1985, con la conseguenza che, relativamente alle stesse, rileverebbero, anche quanto alla misura dello stesso beneficio, solo gli incrementi percentuali delle pensioni, dipendenti dalla perequazione automatica, successivi alla data di decorrenza delle singole pensioni. Infatti questa interpretazione, non giustificata dal tenore letterale della normativa, tradirebbe la finalità perseguita di mantenimento nel tempo dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, attuata con il meccanismo della perequazione automatica, in linea con la previsione costituzionale dell’art. 38 Cost..

Pertanto, per la Corte di merito, il beneficio spetta, non nella misura iniziale di L. 30.000, ma in quella aggiornata per effetto dell’applicazione del meccanismo perequativo con computo fino all’epoca di spettanza della pensione maggiorata.

3. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il pensionato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Inps, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, sostiene che la maggiorazione di L. 30.000 ha decorrenza dalla data della relativa domanda ed ha effetti economici, per le pensioni “in godimento”, dal 1 gennaio 1985 e, per i “futuri pensionati”, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con la conseguenza che l’originaria parte ricorrente può usufruire del meccanismo di computo della perequazione automatica sulla maggiorazione solo a partire dagli anni successivi.

2. Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha precisato in altre analoghe controversie, superando l’iniziale orientamento espresso dalla sentenza n. 14285 del 2005, la maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate che non abbiano goduto di benefici ai sensi della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce una prestazione autonoma, ma (come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 2008) è una maggiorazione del trattamento pensionistico, atta ad incrementarlo; ne consegue che sia la maggiorazione del trattamento, sia la relativa perequazione (ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, che ha interpretato autenticamente la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, comma 3) non possono che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione della pensione – che peraltro non compete “ex lege” ma a domanda – che si rivaluta autonomamente, in tempi in cui la pensione non esisteva ancora (cfr, ex plurimis Cass. n. 13723, n. 14050, n. 14051 del 2009).

3. Alla stregua di tale principio il ricorso deve essere accolto, con cassazione delle decisione impugnata, e, decidendosi la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda del pensionato deve essere rigettata.

4. L’esistenza di un precedente e diverso indirizzo giurisprudenziale e il formarsi recente del nuovo orientamento inducono alla compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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