Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8260 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 28/04/2020), n.8260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7845/2014 proposto da:

SERENA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, nonchè N.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA S MARIA DELL’ANIMA 39, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNA INGRASCI’, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO

PETRALIA;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LETIZIA CRIPPA e

ANDREA ROSSI, che lo rappresentano e difendono;

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

28, presso lo studio dell’Avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato RAIMONDO MAIRA;

– controricorrenti –

e contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 293/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/11/201 R.G.N. 129/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 293/2013, respingendo il gravame proposto da Serena Costruzioni s.r.l., N.S. e di F.A. ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 12 novembre 2009, con la quale, per quanto qui rileva, i predetti erano stati condannati, in accoglimento della domanda di regresso proposta dall’INAIL, al pagamento della somma di Euro 237.169,33 in favore dell’istituto, poichè riconosciuti responsabili dell’infortunio sul lavoro avvenuto in data (OMISSIS), nel quale era deceduto il lavoratore L.P.M. (nella rispettiva qualità, N.S., di legale rappresentante della società, direttore tecnico e responsabile alla sicurezza e F.A. quale responsabile della sicurezza);

che a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto, concordemente alle conclusioni raggiunte in primo grado, che il decesso del lavoratore, determinato dall’avere egli eseguito opere connesse alla demolizione della struttura muraria che interessava l’impianto di un vecchio ascensore in disuso, durante i lavori di ristrutturazione della chiesa (OMISSIS) al collegio di Caltanissetta, in particolare in conseguenza della caduta del contrappeso dell’ascensore a seguito dello sganciamento delle funi di sollevamento, fosse da ricondursi alla responsabilità della società datoriale e degli altri soggetti preposti, poichè il manovale e il suo compagno sarebbero stati lasciati “arbitri nell’esecuzione del compito” pericoloso di eseguire le opere murarie in esame, in sostanza ravvisando” giudici di merito un’omessa vigilanza degli organi preposti.

Ha osservato, in particolare, la corte che, pur in astratto risultando congrue le misure di sicurezza della attività di demolizione, le stesse non fossero state in concreto rispettate, tanto che l’imperizia e la negligenza dei lavoratori nell’esecuzione del compito avrebbe determinato l’evento fatale (ossia la caduta del contrappeso dell’ascensore che colpiva violentementelavoratore determinandone il decesso).

Tale imperizia, tuttavia, secondo la corte di merito, pur rilevando, come già affermato in primo grado) sul piano della limitazione della responsabilità come concausa, non poteva assurgere a causa esclusiva dell’evento non rivestendo i caratteri della abnormità per escludere il nesso di causalità;

che avverso la decisione di secondo grado) hanno proposto ricorso per

cassazione Serena Costruzioni N.S. affidato a sei motivi;

che ha resistito con controricorso l’INAIL e S.L.;

che il P.G. non ha formulato richieste scritte che sono state depositate memorie illustrative da parte dei ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 51 e 158 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte pronunciando la sentenza impugnata con la partecipazione del Dottor C.A., nonostante il collegio all’udienza camerale del 14 aprile 2010, avesse accertato a verbale l’esistenza della situazione di incompatibilità del giudice, tanto da rinviare il procedimento ad altra data; la circostanza, poi, che nella successiva udienza camerale del 3/6/2010 la decisione di sospensione degli effetti della sentenza appellata fu poi adottata da un collegio in cui non figurava più il dottor C., bensì la dottoressa Ca., sarebbe, secondo la prospettazione del ricorrente) confermativa dell’intervenuto accertamento della situazione di incompatibilità in violazione della quale sarebbe stata pronunciata la sentenza, con conseguente nullità della stessa;

2) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del giudicato interno e l’erronea interpretazionee applicazione di esso, in cui sarebbe incorsa la corte di appello allorchè, pur dando atto dell’intervenuto giudicato in ordine alla domanda di rivalsa proposta dai ricorrenti contro l’architetto S., direttore dei lavori nominato e dipendente dal Comune, già rigettata in primo grado, considera tuttavia contraddittoriamente circostanza incontroversa il fatto che l’operaio c.l. ricevette l’incarico da parte del direttore dei lavori di eseguire le opere murarie collegate allo smontaggio dell’ascensore in qualità di capo cantiere;

3) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., il vizio in cui sarebbe incorsa la corte, confermando la sentenza di primo grado in favore dell’INAIL, sulla base di una causa petendi diversa da quella dedotta dall’INAIL stesso a fondamento della domanda, incorrendo così nel vizio di extra petizione

4) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la contraddittorietà della motivazione resa dalla corte territoriale che, per un verso aveva affermato la irrilevanza della censura dedotta riguardo l’oggetto dell’originario contratto d’appalto e, segnatamente, la circostanza se lo stesso avesse previsto il lavoro di smantellamento dell’ascensore9 per altro verso, aveva contraddittoriamente evidenziato (dando quindi rilevanza a tale aspetto) che il capo cantiere c.l. ricevette l’incarico da parte del direttore dei lavori di eseguire le opere murarie collegate allo smontaggio dell’ascensore;

5) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza omesso di pronunciarsi in ordine alla censura, pure riportata nello svolgimento del processo, con la quale l’appellante si doleva che la corte non avesse tenuto conto delle risultanze del procedimento penale per il reato di omicidio colposo avviato nei confronti di N.S. per l’infortunio in oggetto, in esito al quale era stata disposta l’archiviazione degli atti proprio sul rilievo che non sussistesse un nesso causale tra la violazione delle norme precauzionali e l’evento infortunistico;

6) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in subordine nn. 4 o 5, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, in cui sarebbe incorsa la corte, omettendo la motivazione in ordine alla avvenuta assoluzione di cui al quinto motivo;

che il primo motivo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per ragioni di connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, per violazione dell’onere di specificità dei motivi di ricorso.

La giurisprudenza di questa corte ha da tempo evidenziato come ha fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame”. Cass. 23 marzo 2010, n. 6937, e Cass. 16 marzo 2012, n. 4220. Secondo Cass. 9 aprile 2013, n. 8569.

L’onere di cd. localizzazione, in altre parole, nella interpretazione fornita da questa corte dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si atteggia come previsione a carico del ricorrente di un onere ulteriore rispetto a quello di integrale trascrizione degli atti processuali, il cui assolvimento risulta indispensabile ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, in quanto, anche in presenza di una puntuale riproduzione degli atti dei precedenti gradi di giudizio, posti a fondamento della censura, la mancata individuazione topografica del luogo processuale in cui gli stessi sono consultabili non consente alla Corte di reperirli per verificare se il contenuto sia conforme a quanto trascritto dal ricorrente in seno al ricorso.

Nel caso di specie, parte ricorrente, pur richiamando una serie di atti e documenti processuali nel primo motivo (verbali di udienza da cui si dovrebbe desumere la dedotta incompatibilità di un membro del collegio), nel secondo motivo (motivi di appello in relazione alla sentenza di primo grado), nel terzo motivo (domanda INAIL rispetto alla quale la corte avrebbe mutato il titolo), non li indica specificamente, non li trascrivere nella loro completezza, non li localizza nel senso sopra chiarito;

che, del pari inammissibile è il quarto motivo, volto ad evidenziare una contraddittorietà della sentenza quanto alla rilevanza dell’oggetto dell’appalto. Ed infatti, già dalla mera lettura del motivo di ricorso, non si evince la contraddizione denunciata, poichè il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte che ha evidenziato adeguatamente, e in maniera logica, come la previsione astratta del contratto di appalto sia irrilevante, dal momento che in concreto fu omesso il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dagli operai tanto che questi, sia pure per negligenza, si determinano ad eseguire opere che determinarono l’evento letale. Nè d’altra parte risulta ammissibile in sede di legittimità, l’allegazione con la quale si evidenzia l’abnormita del comportamento degli operai, al fine di ricondurne nell’attività al di fuori dei contorni dell’art. 2087 c.c., poichè per tal via si sollecita, evidentemente, una diversa ricostruzione del fatto (peraltro adeguatamente ricostruito dal giudice di merito), in questa sede preclusa.

Oltre a ciò, deve essere rilevato, quanto al motivo in esame, come lo stesso, in realtà, nel richiamare la contraddittorietà della motivazione, dichiaratamente evocar la precedente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, non ammissibile in caso di doppia pronuncia conforme (cfr. art. 348 ter c.p.c., u.c., v. Cass. n. 23021 del 2014, Cass. n. 6544 del 06/03/2019);

che, infine, anche il quinto e il sesto motivo con cui si denuncia l’omessa motivazione, in cui sarebbe incorsa la corte; non tenendo conto delle risultanze del procedimento penale per il reato di omicidio colposo avviato nei confronti di N.S. per l’infortunio in oggetto, in esito al quale era stata disposta l’archiviazione degli atti proprio sul rilievo che non sussistesse un nesso causale tra la violazione delle norme precauzionali e l’evento infortunistico, sono infondati;

ed invero dalla motivazione della corte di appello si evince l’esistenza di tale pronuncia, sia pure in maniera implicita, dal momento che ha ritenuto sussistere nesso causale tra le norme precauzionali e l’evento infortunistico ravvisandolo nella violazione dei doveri di vigilanza che incombono al datore di lavoro; è infatti evidente che alcuna motivazione ulteriore era necessaria dal momento che la pronuncia di archiviazione non spiega effetto nei confronti del giudizio civile di regresso promosso dall’INAIL (Sez. 3, Sentenza n. 20355 del 21/10/2005, Sez. 3, Sentenza n. 20355 del 21/10/2005, Sez. 1, Sentenza n. 22484 del 29/11/2004, Rv. 578324-01). Questa corte ha da tempo approfondito il profilo del nesso di causalità quanto alla responsabilità del datore di lavoro evidenziando come, a fronte della prova dei fatti storici della lavorazione, dell’evento letale e delle conseguenze causali tra la primo e il secondo, spetti al datore di lavoro l’onere di provare di aver svolto tutte le attività per impedire il fatto. A tali principi si è uniformata la corte di appello confermando la sentenza di primo grado, non incorrendo nel vizio denunciato.

che alla stregua di quanto esposto i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati;

che al rigetto segue la condanna dei ricorrenti, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ciascuno ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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