Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8260 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 11/04/2011), n.8260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17153-2007 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato GROLLINO FIORENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRACLO’ FRANCESCO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 530/06 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del

7.3.07, depositato il 15/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Fiorenzo Grollino che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.A., con ricorso del 20 giugno 2 007, ha impugnato per cassazione – deducendo un articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro depositato in data 15 marzo 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 2 0.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 10 luglio 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio con decreto notificato in data 28 marzo 2002; b) il Tribunale di Reggio Calabria aveva definito il processo in primo grado con sentenza del 22 luglio 2004; c) la Corte d’Appello di Reggio Calabria, aveva definito il processo in secondo grado con sentenza del 7 novembre 2 005, divenuta esecutiva il 14 gennaio 2006;

che la Corte d’Appello di Catanzaro, con il suddetto decreto impugnato: a) dopo aver determinato in tre anni ed in uno-due anni il periodo di tempo rispettivamente necessario per la definizione secondo ragionevolezza del procedimento penale presupposto di primo grado e d’appello, ha ritenuto ragionevole la durata complessiva del processo penale in questione, durato circa quattro anni.

Considerato che, con il motivo di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la affermata decorrenza della durata complessiva del procedimento penale dalla data della notificazione del decreto di rinvio a giudizio – 28 marzo 2002 -, anzichè dalla data dell’effettivo inizio delle indagini preliminari, iniziate nel 1997 con l’iscrizione dello stesso indagato nel registro delle notizie di reato;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, nella valutazione della durata di un procedimento penale, il tempo occorso per le indagini preliminari può essere computato solo a partire dal momento in cui l’indagato abbia avuto la concreta notizia della sua pendenza, solo tale conoscenza costituendo la fonte, d’ansia e di patema suscettibile di riparazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10310 del 2010, 27239 del 2009, 26201 del 2006 e 15087 del 2004);

che nella specie, essendo pacifico che il ricorrente ha avuto notizia del procedimento penale a suo carico soltanto con la notificazione del decreto di rinvio a giudizio in data 28 marzo 2002, l’affermato svolgimento di precedenti indagini preliminari a suo carico a partire del 1997 è del tutto irrilevante, in quanto i Giudici a quibus hanno sottolineato – con affermazione non specificamente censurata – che ®il ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento con la notifica del decreto di rinvio a giudizio del 28.3.2002, non essendo stata allegata, nè risultando dagli atti, una precedente informazione della pendenza delle indagini preliminari sfociate, in un primo momento, nel provvedimento di archiviazione del 4.1.1996″;

che inoltre il ricorrente non adduce alcun nuovo argomento che possa indurre questa Corte a rimeditare il citato orientamento giurisprudenziale;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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