Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8259 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8555-2014 proposto da:

MIPHARM S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato LARA

ARCESE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA FANTINI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1916/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/10/2013 R.G.N. 339/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato PAOLO PANARITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

PREMESSO

– che, con sentenza 28 ottobre 2013, la Corte d’appello di Milano condannava Mipharm s.p.a. all’assegnazione a C.M.A. il livello C2 CCNL Chimici Industria ai fini economici e giuridici e al pagamento, in favore della stessa a titolo risarcitorio, della somma di Euro 4.008,00 oltre interessi dalla domanda: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le altre domande di accertamento di mobbing e di dequalificazione professionale;

– che, in esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva l’infondatezza dell’appello principale datoriale, per la corretta qualificazione della posizione della lavoratrice operata dal Tribunale;

– che essa, in parziale accoglimento del suo appello incidentale, rigettato nel resto, riconosceva alla medesima, siccome documentato, il danno alla salute comportato dall’assegnazione a mansioni operaie di confezionamento di forme solide, liquidandolo nella misura suindicata;

– che, con atto notificato il 28 marzo 2014, Mipharm s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso;

– che, nelle more dell’odierna udienza di discussione, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, per effetto di allegato verbale di conciliazione giudiziale, debitamente notificato alla controparte;

– che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti.

PQM

La Corte:

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

dichiara l’estinzione del processo; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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