Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8259 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.30/03/2017), n. 8259
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8555-2014 proposto da:
MIPHARM S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato LARA
ARCESE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA FANTINI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1916/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 28/10/2013 R.G.N. 339/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato PAOLO PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
PREMESSO
– che, con sentenza 28 ottobre 2013, la Corte d’appello di Milano condannava Mipharm s.p.a. all’assegnazione a C.M.A. il livello C2 CCNL Chimici Industria ai fini economici e giuridici e al pagamento, in favore della stessa a titolo risarcitorio, della somma di Euro 4.008,00 oltre interessi dalla domanda: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le altre domande di accertamento di mobbing e di dequalificazione professionale;
– che, in esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva l’infondatezza dell’appello principale datoriale, per la corretta qualificazione della posizione della lavoratrice operata dal Tribunale;
– che essa, in parziale accoglimento del suo appello incidentale, rigettato nel resto, riconosceva alla medesima, siccome documentato, il danno alla salute comportato dall’assegnazione a mansioni operaie di confezionamento di forme solide, liquidandolo nella misura suindicata;
– che, con atto notificato il 28 marzo 2014, Mipharm s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso;
– che, nelle more dell’odierna udienza di discussione, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, per effetto di allegato verbale di conciliazione giudiziale, debitamente notificato alla controparte;
– che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti.
PQM
La Corte:
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
dichiara l’estinzione del processo; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017