Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8259 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6175-2019 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FORCIONE GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

IM.BER SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 493/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Bojano, con sentenza n. 11 del 2014, accoglieva la domanda proposta da B.N. nei confronti della IM.BER. s.r.l. quale venditrice/costruttrice dell’immobile dalla medesima acquistato nel 2005 per i vizi del bene riscontrati nel gennaio 2012, in particolare per la presenza di umidità nella parete della camera da letto e per l’effetto la condannava al risarcimento dei danni liquidati in Euro 1.000,00.

In virtù di appello interposto dalla IM.BER, il Tribunale di Campobasso, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 493 del 2018, in accoglimento del gravame e della preliminare eccezione di prescrizione, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava prescritto il diritto della originaria attrice ai sensi degli artt. 1494 e 1495 c.c. e respingeva la domanda, condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Tribunale di Campobasso la B. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

La IM.BER. è rimasta intimata.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. con concorrente omessa applicazione dell’art. 1669 c.c., per avere il giudice del gravame ritenuto applicabile nella specie la disciplina della vendita in luogo di quella della norma invocata che seppure inserita nell’ambito dell’appalto, per giurisprudenza consolidata sarebbe riferibile anche all’acquirente nei confronti del venditore quando quest’ultimo abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera. In altri termini, la ricorrente deduce che il giudice dell’impugnazione, nel valutare le emergenze probatorie e nel qualificazione della domanda, avrebbe omesso di considerare il reale senso esegetico della disciplina alla medesima applicabile. Aggiunge che per l’azione di responsabilità aquilana non avrebbero potuto trovare applicazione gli stessi limiti di decadenza e di prescrizione posti dall’art. 1495 c.c. per l’azione nascente dal contratto di compravendita in riferimento ai vizi della cosa.

La censura è inammissibile prima che infondata.

Va precisato che il giudizio di Cassazione ha per sua natura la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito alle norme e ai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove ma anche questioni di diritto, qualora queste postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 15196 del 2018).

Ora, pur non negandosi la possibilità del concorso della responsabilità contrattuale con quella extra contrattuale in tema di vizi della cosa venduta, allorchè un evento risalente a un unico comportamento del medesimo autore, determini lesione, non solo dei diritti specifici derivanti all’una delle parti dal contratto, ma anche di diritti assoluti (concernenti l’incolumità personale, la proprietà) della stessa parte, si rileva che però nei precedenti gradi del giudizio l’oggetto della controversia è stato ristretto, in base alla originaria proposizione della domanda, esclusivamente al campo della responsabilità contrattuale.

Pertanto, la prospettazione della responsabilità extracontrattuale in questa sede, sia pure legata al medesimo fatto generatore dell’accampata responsabilità contrattuale, implicando un nuovo tema di contestazione e richiedendo persino nuove indagini di fatto, s’imbatte nel divieto di proposizione di nuove questioni, che ne preclude rigorosamente l’esame.

Infatti la norma invocata dalla ricorrente, che consentirebbe di ravvisare una responsabilità extracontrattuale in capo alla venditrice/costruttrice, renderebbe necessaria un’indagine su elementi di fatto del tutto nuovi perchè totalmente estranei alla fattispecie accertata. Tale considerazione, essendo assorbente di ogni altra, rende superfluo rilevare che la norma invocata, facendo riferimento ad ipotesi di rovina degli immobili, non potrebbe comunque trovare applicazione alla fattispecie in relazione alla natura del vizio riscontrato.

Vanno perciò ribadite le considerazioni sopra formulate sulla novità della questione in ordine alla natura dei vizi.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in difetto di difese da parte della controparte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA