Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8259 del 11/04/2011
Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 11/04/2011), n.8259
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Napoli, con provvedimento del 3.7.08, depositato il 7.7.08, nel
procedimento n. R.G. 371/08 pendente fra:
BIG SRL;
A.S.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “Il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 9 bis, L. Fall. e art. 45 c.p.c. a seguito della sentenza in data 22.4.2008 con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine all’istanza di fallimento presentata contro A.S. dalla s.r.l. BIG e altri sul rilievo che quest’ultimo aveva trasferito la sede dell’impresa in (OMISSIS).
Ha osservato il Tribunale, nell’ordinanza con la quale è richiesto il regolamento di competenza d’ufficio, che dagli atti risulta che l’istanza di fallimento è stata presentata il 23.3.2007 mentre il trasferimento della sede legale da (OMISSIS).
Il conflitto negativo di competenza va deciso nel senso che la competenza appartiene al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, alla luce del disposto del nuovo art. 9, L. Fall., che dispone che il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, mentre il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
Tanto può essere affermato in camera di consiglio”.
2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria della competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere il cui provvedimento declinatorio deve essere cassato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere a decidere sull’istanza di fallimento presentata nei confronti di contro A.S. dalla s.r.l. BIG e altri e cassa il provvedimento declinatorio del tribunale medesimo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011