Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8258 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3718-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PERRI EUGENIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO

CROTONE, in persona del Comandante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 957/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Cirò, con sentenza n. 714 del 2017, accoglieva l’opposizione proposta da M.R. avverso ordinanza-ingiunzione n. 2006/2009 emessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone a seguito del verbale di accertamento n. 1/2009 per violazione del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 22, comma 2, sanzionato dallo stesso decreto, art. 53, comma 4, commessa in data 14.06.2009 “per avere navigato con natante da diposto senza avere a bordo i documenti prescritti”, nella resistenza della medesima Capitaneria, e, per l’effetto, revocava l’ordinanza-ingiunzione ritenendo tardiva la sua notificazione.

In virtù di appello interposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Capitaneria di Porto di Crotone, il Tribunale di Crotone, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 957 del 2018, in accoglimento del gravame e in riforma della decisione di prime cure, confermava l’ordinanza-ingiunzione ritenendo tempestiva e, nel merito, legittima la contestazione, condannando l’appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Tribunale di Cosenza il M. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, cui resiste il Ministero intimato con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 per avere il giudice del gravame liquidato in favore dell’Amministrazione le spese del primo giudizio nonostante in detto grado si fosse costituita non con il patrocinio di un difensore bensì a mezzo di un proprio funzionario, il quale non aveva neppure allegato che l’ente rappresentato avesse sopportato costi in ragione della propria costituzione in giudizio.

Con il terzo motivo – da trattare unitariamente al primo per la evidente connessione argomentativa – il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione e/o la nullità della sentenza ex artt. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per essere state le spese di primo grado liquidate dal giudice dell’appello senza alcuna motivazione ovvero con motivazione apparente.

Entrambe le censure sono fondate per quanto di seguito si dirà.

In effetti, dall’esame della sentenza di primo grado (ammissibile anche nella presente fase di legittimità trattandosi di vizio processuale), emerge che il Ministero – Capitaneria di porto opposto dinanzi al giudice di prime cure è stato rappresentato solo da un funzionario appositamente delegato e non si era propriamente costituito a mezzo difensore, il quale peraltro non aveva nemmeno depositato la necessaria nota spese per la liquidazione dei soli esborsi che gli sarebbero spettati.

E’ consolidato l’orientamento per cui ove l’autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597 del 2017; Cass. n. 11389 del 2011; Cass. n. 2872 del 2007; Cass. n. 12232 del 2003; Cass. n. 7597 del 2001; Cass. n. 6898 del 1998; Cass. n. 9365 del 1997; Cass. n. 8678 del 1993). In sostanza, l’unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, è che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell’ente che ne chiede la liquidazione.

Orbene, il Tribunale non si è attenuto ai principi giurisprudenziali sopraenunciati, ma ha quantificato le spese anche per il primo grado con riferimento a spettanze e competenze degli avvocati.

Da ciò deriva l’accoglimento dei due motivi, con eliminazione del capo sulla condanna alle spese di primo grado;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4. A detta del M., l’importo delle spese di lite liquidato dal Tribunale di Crotone sarebbe al di sopra dei valori massimi individuati dal D.M. n. 55 del 2014 e dalle relative Tabelle poichè, avendo l’opposizione ad oggetto ordinanza-ingiunzione per la quale è stata comminata la sanzione di Euro 116,00, la tabella di riferimento sarebbe quella indicata con il n. 2 per cui il compenso liquidabile per il giudizio di appello sarebbe al massimo pari ad Euro 528,40.

Anche il secondo motivo è fondato.

Il decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014, “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6”, indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1 di tale decreto e sulla scorta di apposita e specifica motivazione.

La liquidazione effettuata dal Tribunale in complessivi Euro 1.860,70 203,00, si pone effettivamente al di sopra dei limiti imposti dal decreto, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55 del 2014.

Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi citato D.M., art. 4, comma 1, si perviene al riconoscimento della somma totale di Euro 1.172,00, così computata: Euro 225,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 125,00 come importo medio ordinario); Euro 225,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 125,00 quale importo medio ordinario); Euro 380,00 per la fase istruttoria (rispetto alla somma ordinaria media prevista in tabella di Euro 190,00); Euro 342,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 190,00 quale importo medio ordinario).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori massimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme non consone.

La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi Euro 1.860,70, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale dei compensi, in misura superiore a quelli massimi di cui alla tabella del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (anche se relativi alla diversa ipotesi della liquidazione di importi al di sotto dei minimi: Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167).

In conclusione, il ricorso va accolto e cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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