Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8258 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 22/03/2019), n.8258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22381/2017 R.G. proposto da:

D.P.L., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. GIGLIO Maurizio, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore, sito in

Latina, al viale XVIII Dicembre, n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale

rappresentate pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 743/19/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il

21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di maggiori imposte ai fini IVA, IRAP ed IRPEF dovute dal contribuente per l’anno 2010, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, la CTR con la sentenza impugnata accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e quello incidentale adesivo proposto dall’agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la regolarità della notifica della predetta cartella, che riteneva adeguatamente motivata;

avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia delle entrate, restando intimato l’agente della riscossione;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. sotto il profilo dell’ultrapetizione, sostenendo che la OR aveva affermato la regolarità della notifica della cartella di pagamento nonostante la statuizione di primo grado, che ne aveva sancito l’inesistenza, non aveva formato oggetto di impugnazione da parte dell’amministrazione finanziaria.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

2.1. La decisione qui impugnata contiene un’affermazione chiara e perentoria, del tutto contrastante la premessa fattuale del mezzo, di sussistenza di specifica impugnazione anche della statuizione di primo grado di inesistenza della notifica della cartella di pagamento, da individuarsi nell’incipit “Con riguardo alla seconda censura, circa l’affermata insussistenza della notificazione della cartella impugnata (…)” rinvenibile a pag. 4 della sentenza d’appello.

2.2. Ne consegue che il ricorrente, al fine di evitare di incorrere nel vizio di inammissibilità del motivo, avrebbe dovuto porre a base delle proprie doglianze in modo rituale l’originario ricorso impugnatorio, precisandone l’esatto tenore, eventualmente anche mediante sua integrale trascrizione nel ricorso per cassazione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Detto principio trova applicazione anche allorchè il ricorrente per Cassazione lamenti la violazione di una norma processuale, sicchè egli ha l’onere di indicare tutti gli elementi di fatto che determinarono la dedotta violazione al fine di permettere la valutazione della decisività della questione. In applicazione del principio in discorso, il ricorrente che, come nella specie, lamenti la pronunzia ultra petita, da parte del giudice di merito, su una domanda, onde evitare una pronuncia di inammissibilità per lacunosità della censura, ha l’onere di riportare in ricorso tale domanda. In mancanza, la censura si risolve in un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del ridetto principio, che mira ad assicurare che il ricorso per Cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio medesimo un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4). E’ vero, infatti, che il vizio di ultrapetizione, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 stesso codice), integra un error in procedendo, in relazione al quale la Suprema Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti. Sennonchè, fermo questo potere-dovere di riesame degli atti processuali, la parte ricorrente ha sempre l’onere di indicare tutti gli elementi di fatto atti a individuare la dedotta violazione processuale; il dovere di riesame del fatto processuale non implica di certo la ricerca dello stesso, salvo che non si tratti di fatti rilevabili d’ufficio (ed il vizio di ultra petita non può essere rilevato d’ufficio: vedi Cass. nn. 5183/1988, 6152/1996, 11559/2000, 21/2000, 4592/2000). In altre parole, qualora la parte chieda il riesame del “fatto processuale”, deve indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto medesimo, pena la inammissibilità del motivo per genericità, ovverosia in quanto privo di rituale compiutezza. Va in definitiva affermato il principio di diritto per cui se è vero che questa Corte, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (vedi, in analoghe fattispecie di errores in procedendo, quali i vizi di violazione del contraddicono e di omessa pronuncia, Cass. nn. 7194/2000, 6502/2001, 10410/2002, 13833/2002)” (così in Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715; v. anche, in tema di deduzione del vizio di omessa motivazione, Cass. n. 3610 del 2016 che richiama Cass. Sez. U. n. 15781 del 2005, nonchè Cass. n. 1732 e n. 2138 del 2006; n. 5344 del 2013 e, da ultimo, Cass. n. 8247 del 2018, par. 8.1.).

2.3. Se poi si considera che l’esistenza di una specifica censura alla statuizione di primo grado di inesistenza della notifica della cartella di pagamento è espressamente affermata dai giudici di appello, allora è evidente come nella specie fosse viepiù necessario ed imprescindibile il rispetto da parte del ricorrente degli oneri di specificazione del mezzo di cassazione imposti dal principio sopra enunciato.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, lamenta il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata anche in punto di specificazione del calcolo degli interessi applicati.

3.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza avendo il ricorrente del tutto trascurato di trascrivere il contenuto della cartella di pagamento, la cui omissione impedisce a questa Corte, che in considerazione del tipo di vizio denunciato (error in indicando) non ha accesso a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad atti attinenti ai pregressi giudizi di merito, di effettuare il necessario vaglio di fondatezza della censura (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017, Rv. 644703; v. anche Cass. n. 14784 del 2015 e n. 9536 del 2013).

3.2. Quanto, poi, agli interessi sulle imposte dovute, il motivo sarebbe comunque infondato alla stregua del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis”, come nel caso di specie, “costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (Cass. Sez. 5, sent. n. 26671 del 18/12/2009, Rv. 610912; conf. Cass. n. 25329 del 2014; n. 14236 del 2017).

4. Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, rimasto soccombente, condannato al pagamento in favore della sola Agenzia delle entrate controricorrente, non avendo l’agente della riscossione svolto difese, delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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