Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8258 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Torino, con decreto n. R.G. 904/07 depositato il

12/05/08, nel procedimento pendente tra:

C.B.;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- C.B. ha proposto alla Corte di appello di Genova una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione al processo instaurato dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria.

La Corte di appello di Genova ha dichiarato la propria incompetenza per territorio – rilevata ex officio dichiarando competente la Corte di appello di Torino che, con ordinanza depositata il 12.5.2008, ha sollevato conflitto negativo di competenza richiedendo il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c..

Le parti non hanno depositato scritture difensive.

2. – Il conflitto negativo sollevato deve essere deciso nel senso che è competente la Corte di appello di Torino, ex art. 11 c.p.p., a decidere sulla domanda.

Infatti, con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 6306 le Sezioni unite della S.C. hanno ritenuto che la competenza nei giudizi di cui alla L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole e assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato, il luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge.

Pertanto, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 11 c.p.p. e L. n. 89 del 2001, art. 3 la competenza della Corte di appello di Torino dinanzi alla quale vanno rimesse le parti ai sensi dell’art. 49 c.p.c.”.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di competenza della Corte di appello di Torino, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Torino dinanzi alla quale rimette la causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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