Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8257 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 28/04/2020), n.8257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3452/2018 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO DE

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO TONETTO;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., quale incorporante di CASSA DI RISPARMIO DI

VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo

studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO TOSI, ANDREA UBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/09/2017 r.g.n. 291/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto primi due motivi,

inammissibile il terzo;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO DI FRANCESCO;

udito l’Avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da V.L. nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. volta ad ottenere l’inquadramento a decorrere dal 1992 nell’Area Quadri con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, dell’indennità di cassa e di perito estimatore, erogate entrambe solo fino al 2009, e dell’indennità di magazzino.

2. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la lavoratrice faceva parte di un gruppo di due assistenti ed un quadro direttivo che si occupavano del “servizio pegno” ed ha accertato che la V., in quel contesto, svolgeva i compiti di perito estimatore dei pegni con il limite di Euro 2.000,00 ad oggetto a decorrere dal 2006 eseguendo attività di cassa per l’erogazione al cliente del denaro e l’incasso degli interessi, rinnovava polizze su pegno, effettuava i riscatti, gestiva le pratiche di smarrimento delle polizze e contabilizzava le attività svolte, forniva consulenze non vincolanti sul valore degli oggetti. Ha poi accertato, in esito all’esame delle declaratorie professionali, che l’inquadramento riconosciutole era corretto tenuto conto del fatto che dall’istruttoria era emerso che le funzioni di cassa e maneggio danaro erano prevalenti e che la V., per le stime di oggetti con valore superiore ai Euro 2.000,00, si coordinava con il quadro che era responsabile dell’ufficio. In definitiva la Corte di merito ha escluso che la lavoratrice fosse investita di quell’elevata responsabilità funzionale e fosse in possesso della preparazione professionale che insieme all’esercizio dei poteri di rappresentanza verso i terzi caratterizzavano la qualifica rivendicata.

3. Quanto alla domanda di riconoscimento delle indennità già percepite dalla lavoratrice ed asseritamente decurtate unilateralmente dalla datrice di lavoro, va rilevato che il giudice di appello, al pari di quello di primo grado, ha evidenziato che nel censurare il diniego da parte del giudice di primo grado la ricorrente si era limitata a contestare la illegittimità della riduzione unilaterale della retribuzione ma non considera nè censura l’affermazione della sentenza con la quale si era posto in rilievo che la decurtazione era conseguenza di un accordo sindacale del 29 gennaio 2009 che aveva escluso la cumulabilità dell’indennità di cassa con l’indennità di pegno.

4. Con riguardo all’indennità di magazzino, poi, la Corte territoriale ha evidenziato che neppure nel ricorso in appello erano stati forniti elementi di valutazione utili a meglio precisare il contenuto della pretesa ed a chiarire le stesse fonti della chiesta indennità.

5. Per la cassazione della sentenza propone la V. che articola tre motivi ai quali resiste Intesa San Paolo s.p.a. con controricorso che deposita anche memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, ripercorso il contenuto della sentenza appellata nella parte in cui sono ricostruite alla luce delle risultanze istruttorie le mansioni svolte dalla lavoratrice, deduce che la Corte avrebbe trascurato di considerare che il limite dei 2.000,00 per le stime era stato introdotto solo dal giugno 2006 ed era relativo ad ogni singola operazione che veniva svolta più volte al giorno e per cinque giorni a settimana riconoscendo ai clienti il controvalore economico del bene dato in pegno. Del pari poi la Corte trascura di considerare che all’emissione delle polizze nel limite di Euro 2000,00 la V. provvedeva in autonomia e sotto la sua responsabilità. Conseguentemente non poteva essere considerata un mero addetto alla cassa attesa la competenza specialistica di perito estimatore posseduta confermata dai testi escussi. Così facendo la Corte veneta sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo trascurato di considerare fatti raccolti in giudizio e decisivi per la sua definizione. Con valutazioni tra loro inconciliabili la sentenza ha dato atto dello svolgimento di mansioni di natura tecnica e specialistica salvo poi ritenere corretto l’inquadramento assegnato. Contraddittoriamente poi ha valorizzato l’affermazione del primo giudice che le operazioni di stima erano solo marginali rispetto alla sua attività sebbene tale dato non fosse risultato confermato nell’istruttoria e sebbene in una parallela ipotesi si fosse pervenuti ad un esito totalmente opposto sul rilievo che l’attività di stima era ben più complessa e specialistica rispetto a quella del normale cassiere.

6.1. La Corte non avrebbe considerato poi il numero medio di perizie giornaliere (2025) e la circostanza che l’attività di cassa era ad esse funzionale. In sostanza la V. insieme al S. operava nell’ufficio “monte dei pegni” della filiale che aveva autonomia strutturale ed era dotata anche di autonomi accessi, con un proprio direttore e con responsabilità dell’attività svolta infungibile con dipendenti di pari grado addetti ad altri servizi. Insiste pertanto nel ritenere che l’attività di cassa non poteva essere considerata prevalente rispetto a quella di stima e che doveva essere parametrata alla qualifica di quadro dettata dal c.c.n.l. art. 82 (che però non produce). Sottolinea inoltre che le identiche mansioni svolte dall’altro collega addetto all’ufficio erano state ritenute dalla stessa Corte territoriale idonee a giustificare il riconoscimento dell’inquadramento rivendicato.

7. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.

7.1. In primo luogo la censura non si confronta con il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, deve essere interpretato come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053).

7.2. Orbene nella specie ciò che si chiede è una diversa valutazione dei fatti, tutti valutati dalla Corte di merito, seppure con esito non favorevole alla lavoratrice e si deduce una contraddittorietà della motivazione che non più denunciabile se non nei ristretti limiti sopra ricordati in cui si traduca, e non è questo il caso, in un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili.

7.3. Si aggiunga infine che la ricorrente, pur richiamando una errata interpretazione dell’art. 82 del ccnl applicabile trascura di riprodurne il contenuto, di allegare il contratto al ricorso ed indicare se e dove sarebbe comunque rinvenibile negli atti processuali.

8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata ancora una volta a violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Sostiene la ricorrente che anche in altro giudizio promosso da un collega svolgente le medesime mansioni si era posto il problema della prevalenza delle mansioni di cassa e maneggio danaro e che quel giudice aveva esattamente individuato quale fosse il tratto qualificante delle mansioni svolte evidenziandone la caratterizzazione specializzazione e responsabilità. Osserva che nel valutare la correttezza dell’inquadramento deve essere privilegiato l’aspetto qualitativo delle mansioni svolte che per il cassiere è l’assistenza alla clientela laddove il perito estimatore si assume una responsabilità verso il cliente che sarebbe incompatibile con l’attribuzione della qualifica di impiegato di 4 livello prevista dall’art. 76 del c.c.n.l. applicabile al rapporto.

9. Anche tale censura è inammissibile in quanto ancora una volta la ricorrente che invoca sostanzialmente una corretta e più favorevole interpretazione della disciplina collettiva trascura di riprodurre il contenuto delle disposizioni poste a raffronto, di allegare al ricorso il testo integrale del contratto collettivo, di indicare deve lo stesso sia, eventualmente reperibile così incorrendo nella violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

10. Anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che l’accordo sindacale del 29.1.2009 non conterrebbe alcuna previsione pattizia in tema di indennità ma una mera disposizione unilaterale aziendaale inidonea a modificare la normativa collettiva di primo e secondo livello è inammissibile poichè di nuovo la ricorrente trascura di riportare il contenuto delle norme invocate e non specifica se dove e quando siano state depositate e dove siano reperibili nel fascicolo. Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti. (Cass. 04/03/2019 n. 6255, 04/03/2015 n. 4350).

11. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio che seguono la soccombenza sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3000,00 per compensi professionali, e 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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