Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8257 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per proposto da:

I.C., con domicilio eletto in Roma, viale Angelico n.

92, presso l’Avv. Aloisio G. Roberto che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Ettore Maupoil, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Brescia cron.

1859 depositato il 18 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo penale svoltosi a suo carico.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con il quale, nei limiti in cui può essere apprezzato in considerazione del contenuto del quesito di diritto, si denuncia violazione di legge deducendosi che la corte d’appello non avrebbe correttamente determinato la durata del processo sulla quale parametrare il danno in quanto ha ritenuto di dover considerare solo il tempo eccedente la ragionevole durata mentre, una volta constato che quest’ultima era stata superata, avrebbe dovuto rapportare l’indennizzo all’intera durata del processo in ossequio alla giurisprudenza della Corte europea è inammissibile per carenza di interesse dal momento che la corte territoriale ha escluso in radice che la durata del processo non sia stata ragionevole e quindi non ha rilievo la questione.

Il secondo e il terzo motivo con i quale si deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ragionevole durata del processo e che possono essere trattati congiuntamente, sono invece manifestamente fondati.

Premesso che il procedimento penale de quo è durato complessivamente dal 28 ottobre 1993, data in cui la parte è stata tratta in arresto, al 18 settembre 2007, data in cui è stata pronunciata la sentenza della Cassazione che ha posto termine alla vicenda processuale già oggetto di una precedente pronuncia della stessa Corte, è insufficiente a giustificare un rilevante sforamento rispetto ai parametri indicati dalla giurisprudenza della Corte europea e di questa Corte (tre anni per il primo grado, due anni per l’appello, un anno rispettivamente per il giudizio di cassazione e quello di rinvio) il mero richiamo alla complessità delle questioni trattate e ancor più quello agli “ineludibili tempi tecnici” che appunto sono già considerati nei richiamati parametri temporali, dovendo semmai trovare questi ultimi un adeguamento alla particolare fattispecie in cui il procedimento è regredito al primo grado.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione dell’impugnato decreto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto ritenuta ragionevole una durata del processo presupposto di anni sette (tenuto conto anche del giudizio conseguente al primo intervento della Cassazione che ha fatto regredire il procedimento alla fase iniziale per il quale non può comunque ritenersi ragionevole un tempo superiore a quello necessario per l’equivalente giudizio di rinvio) l’indennizzo per l’eccedenza (Sez. 1, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008) deve essere quantificato, in base ai parametri elaborati dalla Corte secondo i quali l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, in Euro 6.250, da maggiorarsi per gli interessi legali dalla data della domanda.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250, oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda al saldo, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 490 per onorari, Euro 600 per diritti, e di quelle di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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