Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8257 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/04/2010), n.8257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29984-2006 proposto da:

DOTT. D.P.G., titolare dell’omonimo studio

notarile, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO

80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI LUDOVICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALIZIA OSVALDO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO,

SGROI ANTONINO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOGET S.P.A. Servizio Riscossioni Tributi della provincia di Pescara;

– intimata –

avverso la sentenza n. 62 7/2 006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/06/2006 R.G.N. 1201/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato GALIZIA OSVALDO; udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il notaio D.P.G. propose opposizione avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla Soget spa per un credito Inps a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti per un dipendente del suo studio, assumendo l’applicabilità dello sgravio di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5.

Il primo Giudice respinse l’opposizione e la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 – 22.6.2006 rigettò l’impugnazione proposta dal professionista, ritenendo, avuto riguardo alla rubrica della norma e in base a un’interpretazione sistematica che teneva conto della normativa previgente, che destinatari degli sgravi fossero le imprese e non già gli studi professionali.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, D. P.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.

L’intimata Soget spa non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di Legge (L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 osservando che la norma anzidetta, laddove fa espresso riferimento, quali suoi destinatari, a “tutti i datori di lavoro privati” e agli “Enti pubblici economici”, non consente di limitarne l’applicabilità alle sole imprese; in ogni caso, anche diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il concetto di impresa non potrebbe essere circoscritto alla sua nozione civilistica, ma nella sua più ampia accezione previdenziale e fiscale, nell’ambito della quale, intesa come “struttura autonomamente organizzata”, dovrebbe essere ricompresa anche l’attività svolta dagli esercenti le professioni intellettuali.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto, nel procedere all’esegesi della norma, che la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, avesse testualmente escluso l’applicazione degli sgravi de quibus agli enti pubblici economici.

2. In ordine al primo motivo giova ricordare che la L. n. 448, art. 3 sotto la rubrica “Incentivi per le imprese” prevede, al comma 5, che “Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma sì applicano limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 1”.

Nell’interpretazione di tale disposizione, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 12 preleggi, deve rilevarsi che:

– le indicazioni contenute nella rubrica, ove si fa espresso riferimento alle “imprese”, pur se di per se non decisive, possono costituire, ove non contraddette dal contenuto della norma, elemento chiarificatore dei destinatari delle disposizioni a cui la rubrica stessa si riferisce;

– il testuale riferimento “a tutti i datori di lavoro privati”, se pur nella sua genericità potrebbe evidentemente riferirsi anche a soggetti diversi dagli imprenditori, quali definiti dall’art. 2082 c.c., va letto in relazione al suo collegamento “agli enti pubblici economici”, ossìa a quei soggetti pubblici che esercitano un’attività imprenditoriale, diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi, ponendosi sullo stesso piano, in un regime di concorrenza effettiva o soltanto potenziale, con gli imprenditori svolgenti analoghe attività (cfr, ex plurimis, Cass., n. 6279/1983), e dovendosi quindi ritenere che, anche in relazione ai privati, la norma si riferisca ai titolari di impresa;

– ad analoghe conclusioni conduce la testuale previsione della non cumulabilità degli sgravi de quibus con le agevolazioni di cui “alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 1”, ossia con gli incentivi ivi previsti per le “piccole e medie imprese, come definite dal D.M. Industria Commercio Artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria”, il quale decreto ministeriale, a sua volta, fa inequivoco riferimento alla “concessione di aiuti alle attività produttive”; – la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6 nel contemplare le condizioni di applicabilità delle agevolazioni di cui al comma 5 e nell’integrarne, con ciò, l’ambito applicativo, si riferisce espressamente alla “impresa”, anche di nuova costituzione, che realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato (lett. a) e alla “impresa” di nuova costituzione che eserciti attività che non assonnano, neppure in parte, attività di “imprese giuridicamente preesistenti” (lett. b). Deve quindi convenirsi che gli sgravi per cui è causa siano applicabili soltanto, quanto ai privati, a favore degli imprenditori, ossia a coloro che, secondo la previsione codicistica (art. 1082 c.c.), esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, non contenendo la normativa all’esame (di stretta interpretazione, siccome derogatoria alla generale sottoposizione alle obbligazioni contributive) disposizioni che ne consentano l’estensione anche ai soggetti che, pur eventualmente avvalendosi di una struttura autonomamente organizzata, esercitino una professione intellettuale (art. 2229 c.c.).

Il motivo all’esame va pertanto disatteso, integrata la motivazione della sentenza impugnata nei termini anzidetti.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poichè il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) va riferito alla ricostruzione della fattispecie concreta e non già, come nel caso all’esame, alla denuncia di un errato apprezzamento del contenuto testuale della norma oggetto di interpretazione, riconducibile invece alla violazione o falsa applicazione di norma di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Seguendo il criterio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, in favore dell’Inps, mentre non è luogo a provvedere al riguardo quanto all’intimata Soget spa, non avendo la stessa svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Inps, che liquida in Euro 17,00, oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari e agli accessori di legge; nulla sulle spese quanto all’intimata Soget spa.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA