Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8256 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 24/03/2021), n.8256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1080-2020 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SASSI PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. M.K. ha proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso che ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessagli dall’Ordine degli avvocati. Il Tribunale, con ordinanza del 28 ottobre 2019, ha rigettato l’opposizione, confermando il provvedimento di revoca.

2. Avverso l’ordinanza ricorre in cassazione M.K.. L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e dell’art. 82 TUSG”: secondo l’ordinanza impugnata, nella materia della protezione internazionale l’integrale rigetto del ricorso implica la manifesta infondatezza dello stesso, che a sua volta determina la revoca dell’ammissione al patrocinio statale; ciò contrasterebbe con quanto più volte affermato dalla Corte di cassazione, ossia che “la revoca dell’ammissione non comporta alcuna statuizione nel merito, ma può essere adottata solo quando si sia verificata la sussistenza del dolo o della colpa grave nell’aver agito in giudizio”, principio che non è scalfito dal D.L. n. 13 del 2007, art. 6, comma 17, che è norma con natura solo processuale.

b) Il secondo motivo contesta “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nullità del provvedimento impugnato”: la motivazione del Tribunale, laddove ritiene legittima la revoca del gratuito patrocinio fondata “sulle pedisseque ragioni del rigetto integrale” sarebbe apparente e comunque contraddittoria.

c) Il terzo motivo fa valere violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74,D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170: il “sistema” seguito dal Tribunale, nel riconoscere il diritto al patrocinio statale solo a patto che la domanda risulti fondata, priverebbe di fatto la persona non abbiente del diritto di difesa, che per essere garantito necessita che l’ammissione non possa essere revocata solo sulla base dell’infondatezza della domanda.

Il Collegio – discostandosi dalla proposta del relatore – ritiene che i tre motivi siano manifestamente infondati.

Il Tribunale di Campobasso non ha, come sostiene il ricorrente, fatto automaticamente discendere la revoca dal rigetto della domanda di protezione internazionale, ma ha posto in essere un autonomo giudizio di manifesta infondatezza della domanda (v. pp. 4-5 del provvedimento impugnato), con motivato apprezzamento compiuto sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto della pretesa azionata e respinta, che non è sindacabile in questa sede. D’altro canto questa Corte (cfr. Cass. 24109/2019) ha affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122 subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tal senso, è motivo di revoca dell’ammissione al patrocinio sia l’aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa (cfr. Cass. 26060/2018).

Il ricorso va pertanto rigettato.

2. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 200, 2ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA